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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 2000, n. 378

Modificazioni al regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente la concessione di un contributo diretto volto ad agevolare le spedizioni di libri, giornali e periodici e pubblicazioni informative di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 2-1-2001
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
come  modificato  dall'articolo  27, comma 7, della legge 23 dicembre
1999,  n. 448, che introduce un contributo diretto volto ad agevolare
le   spedizioni  di  libri,  giornali  e  periodici  e  pubblicazioni
informative di associazioni e di organizzazioni senza fini di lucro;
  Visto  il  comma  2 del medesimo articolo che prevede che con uno o
piu'  decreti  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione
economica,  sono  stabiliti  i requisiti dei soggetti beneficiari del
contributo  diretto  di cui trattasi, le caratteristiche dei prodotti
editoriali oggetto del beneficio, l'entita' del contributo medesimo e
le modalita' per usufruirne;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
il 4 ottobre 2000, ed in corso di perfezionamento;
  Ritenuto  di  dover  integrare  tale  decreto  precisando  che  non
rientrano,  nelle  pubblicazioni  escluse  dal contributo in quanto a
carattere   postulatorio,   quelle   pubblicazioni  utilizzate  dalle
organizzazioni   senza   fini   di   lucro   e  fondazioni  religiose
esclusivamente per le proprie finalita' di autofinanziamento;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
         Caratteristica dei prodotti esclusi dal contributo
  1.  All'articolo  2,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  4  ottobre  2000,  recante  disposizioni di
attuazione  dell'articolo  41  della  legge 23 dicembre 1998, n. 448,
concernente   la  concessione  di  un  contributo  diretto  volto  ad
agevolare   le   spedizioni   di   libri,   giornali  e  periodici  e
pubblicazioni  informative  di  associazioni  ed organizzazioni senza
fini  di  lucro, dopo le parole "di denaro" sono inserite le seguenti
"ad  esclusione  di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini
di  lucro  e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie
finalita' di autofinanziamento".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Roma, 15 novembre 2000
                             Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                               AMATO
Il Ministro del tesoro, del bilancio
  e della programmazione economica
              VISCO

Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte di conti il 12 dicembre 2000
  Registro n. 4 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 35
                                  Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni  dall'amministrazione  competente  per materia
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Il  testo  dell'art.  41,  commi  1 e 2, della legge
          23 dicembre  1998 n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
          stabilizzazione e lo sviluppo) e' il seguente:
              "Art.   41   (Tariffe  postali  agevolate).  -  1.  Con
          decorrenza  dal  1o gennaio 2000 le agevolazioni tariffarie
          per  le  spedizioni  postali  di  cui all'art. 2, comma 20,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed agli articoli 17 e
          20  della  legge  10 dicembre 1993, n. 515, sono soppresse.
          Dalla  medesima  data  e' introdotto un contributo diretto,
          volto ad agevolare le spedizioni postali di:
                a) libri;
                b) giornali  e  periodici di cui al registro previsto
          dall'art.  1,  comma  6,  lettera  a),  n.  5), della legge
          31 luglio 1997, n. 249:
                c) pubblicazioni   informative   di  associazioni  ed
          organizzazioni senza fini di lucro.
              2.  Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  da  emanare  entro  il  1o ottobre 1999, di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica  , sono stabiliti i requisiti dei
          soggetti  che possono beneficiare del contributo diretto di
          cui   al  comma  1,  privilegiando  le  associazioni  e  le
          organizzazioni  senza fini di lucro e l'editoria minore, le
          caratteristiche   dei   prodotti   editoriali  oggetto  del
          beneficio, l'entita' del contributo medesimo e le modalita'
          per  usufruirne.  Per  le imprese che editano i prodotti di
          cui  al comma 1 ed il cui fatturato non supera i 5 miliardi
          di  lire  annui,  i  citati  decreti  dovranno prevedere le
          modalita'  per gli eventuali anticipi da richiedere fino al
          50   per   cento   del   contributo  spettante  per  l'anno
          precedente.  Per  tali  imprese  l'erogazione  dei restanti
          contributi   avviene  entro  i  tre  mesi  successivi  alle
          relative richieste."
              - Il  testo  dell'art.  27, comma 7, della citata legge
          23 dicembre 1999, n. 488, e' il seguente:
              "7.  Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 16,
          comma  3, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, i
          termini  di  cui  all'art.  41,  commi  1  e 2, della legge
          23 dicembre  1998, n. 448, sono differiti, rispettivamente,
          al  1o ottobre  2000 e al 1o aprile 2000. Conseguentemente,
          le  autorizzazioni  di  spesa  di cui all'art. 41, comma 3,
          della predetta legge n. 448 del 1998, sono rideterminate, a
          decorrere  dall'anno  2001,  rispettivamente,  in  lire 350
          miliardi  per  le finalita' di cui alle lettere a) e b) del
          comma  1  del predetto art. 41 e in lire 80 miliardi per le
          finalita'  di cui alla lettera c) del medesimo comma 1; per
          il   periodo   1o ottobre-31   dicembre  2000  le  medesime
          autorizzazioni  sono  fissate  in  lire  93 miliardi per le
          finalita' di cui alle predette lettere a) e b) e in lire 22
          miliardi  per  le  finalita' di cui alla citata lettera c).
          Fermo  restando  quanto  stabilito  dall'art.  41, comma 2,
          della  predetta  legge  n.  448  del  1998, nei decreti ivi
          previsti  sono  indicati  i  termini di presentazione delle
          domande  di  accesso  ai contributi, nonche' i requisiti di
          ammissione  ai contributi medesimi a favore dei soggetti da
          definire  nell'ambito  delle  categorie di cui all'art. 41,
          comma 1, della citata legge n. 448 del 1998.".
              -  Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
          legge  23 agosto 1988, n. 440 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis).
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          Autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di cui al comma 1, ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
          Nota all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  del decreto del
          Presidente  del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2000, come
          modificato dal decreto qui pubblicato:
              "Art.  2  (Caratteristiche  dei  prodotti esclusi dalla
          fruizione  del contributo). - Sono esclusi dal contributo i
          quotidiani    e   periodici   che   contengano   inserzioni
          pubblicitarie   per  un'area  superiore  al  45  per  cento
          dell'intero  stampato  e  quelli  per  i  quali  i relativi
          abbonamenti  siano  stati  stipulati  a  titolo oneroso dai
          destinatari  per  una percentuale inferiore al 60 per cento
          del  totale  degli abbonamenti postali. Dal contributo sono
          inoltre  esclusi  i  giornali di pubblicita'; di promozione
          delle   vendite   di   beni   o  servizi;  di  vendita  per
          corrispondenza;   i cataloghi;  i  giornali  non  posti  in
          vendita,  ad  eccezione  delle pubblicazioni informative di
          cui  al  comma  1,  lettera  c)  dell'art.  41  della legge
          23 dicembre  1998,  n.   448,  quelli a carattere puramente
          postulatorio;   quelli   editi  da  enti  pubblici;  quelli
          contenti  supporti  integrativi  o  altri  beni  diversi da
          quelli  definiti nell'art. 74, primo comma, lettera c), del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 ai fini
          dell'ammissione  al  regime  speciale previsto dallo stesso
          art.  74  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n.
          633/1972,  nonche'  i giornali pornografici. Per i giornali
          di  pubblicita' si intendono quelli diretti a pubblicizzare
          prodotti  e/o  servizi  contraddistinti con il nome o altro
          elemento distintivo diretti prevalentemente ad incentivarne
          l'acquisto.  Per  cataloghi  si intendono le elencazioni di
          prodotti  e/o servizi anche se contenenti indicazioni sulle
          caratteristiche  dei  medesimi.  Si  intendono per giornali
          posti in vendita quelli distribuiti con un prezzo effettivo
          per copia e/o abbonamento. Sono considerate pubblicazione a
          carattere  postulatorio  quelle finalizzate all'acquisto di
          contributi,  offerte, ovvero elargizioni di somme di denaro
          ad  esclusione  di  quelle  utilizzate dalle organizzazioni
          senza   fini   di   lucro   e  dalle  fondazioni  religiose
          esclusivamente      per      le      proprie      finalita'
          d'autofinanziamento.  Ai fini dell'applicazione della legge
          23 dicembre  1998,  n.  448,  si  considerano enti pubblici
          tutti  gli  organismi,  comprese le societa', riconducibili
          allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano
          una pubblica funzione.".