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DECRETO LEGISLATIVO 22 luglio 1999, n. 261

Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal:  6-8-1999

Art. 16

(Francatura, franchigie, esenzioni e riduzioni)
1. Gli invii postali rientranti nel servizio universale e nei servizi riservati, per essere avviati alla rete postale pubblica sono debitamente affrancati.
2. Sono abrogati gli articoli 41, 44 e 54 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
3. Sono abrogate tutte le forme di franchigia, di esenzione e di riduzione dei diritti postali, salvo quanto specificamente previsto dalla convenzione postale universale e da accordi internazionali.
Restano valide le disposizioni relative alle agevolazioni per le spedizioni postali finalizzate alla propaganda connessa alle consultazioni elettorali.
Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dei articoli 41, 44 e 54 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156 del 1973:
"Art. 41 (Eccezioni all'esclusività). - La disposizione dell'art. 39 non si applica:
a) ai privati, i quali siano latori di lettere, occasionalmente e senza fine di lucro;
b) alla raccolta, al trasporto ed al recapito di corrispondenze epistolari, per le quali sia stato soddisfatto il diritto postale mediante impronte di macchina affrancatrice o mediante francobolli debitamente annullati da un ufficio postale o direttamente dal mittente mediante apposizione con inchiostro indelebile della data d'inizio del trasporto stesso;
c) al trasporto ed al recapito di corrispondenze epistolari che una persona invia eccezionalmente ad un'altra per mezzo di apposito incaricato;
d) alla raccolta, al trasporto ed al recapito di corrispondenze epistolari nelle località e nei giorni in cui non funzionano i servizi postali, entro i limiti stabiliti dal regolamento;
e) al trasporto di corrispondenze eseguito dalle imprese di linee ferroviarie e tramviarie in servizio pubblico o di linee automobilistiche o di navigazione marittima, od aerea, sovvenzionate dallo Stato, concernenti esclusivamente l'amministrazione e l'esercizio delle rispettive linee, nei limiti stabiliti dal regolamento".
"Art. 44 (Francatura delle corrispondenze). - Tutte le corrispondenze; ad eccezione di quelle epistolari e delle carte manoscritte, spedite in via ordinaria, devono essere francate per intero dal mittente.
Le corrispondenze epistolari e le carte manoscritte, spedite in via ordinaria, non francate o francate insufficientemente, sono assoggettate ad una tassa doppia dell'importo della francatura mancante, a carico del destinatario.
Le altre corrispondenze non hanno corso".
"Art. 54 (Tassa a carico del destinatario). - Le corrispondenze ufficiali debitamente contrassegnate, spedite dagli uffici statali a totale carico del bilancio dello Stato in via ordinaria, in raccomandazione e in assicurazione, anche se accompagnate con avviso di ricevimento, all'indirizzo di privati o di enti, sono sottoposte a carico dei destinatari alle tasse pari a quelle che avrebbero dovuto essere pagate dal mittente.
Il trattamento previsto dal precedente comma è esteso alle corrispondenze ufficiali spedite dai sindaci nella loro esclusiva qualità di ufficiali di Governo, purché sugli invii sia apposto un contrassegno che ne attesti la provenienza con l'esplicita dichiarazione che trattasi di atti del sindaco nella sua qualità di ufficiale di Governo.
Sono ammessi allo stesso trattamento i certificati riguardanti gli infortuni sul lavoro in agricoltura, trasmessi in raccomandazione dai medici agli istituti assicuratori ed all'autorità di pubblica sicurezza".