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DECRETO LEGISLATIVO 22 luglio 1999, n. 261

Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2015
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo  sviluppo  del
mercato interno dei servizi postali  comunitari  e  il  miglioramento
della qualita' del servizio; 
  Visto l'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 5  febbraio  1999,  n.
25, che ha delegato il  Governo  a  recepire  la  predetta  direttiva
97/67/CE; 
  Visto il codice postale e delle  telecomunicazioni,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n.
655, che ha approvato il  regolamento  riguardante  i  servizi  delle
corrispondenze e dei pacchi; 
  Visto il decreto-legge 1 dicembre 1993,  n.  487,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995,  n.
166, concernente il regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 5  agosto
1997, recante proroga delle  concessioni  postali,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 260  del  7  novembre
1997; 
  Visto il decreto  del  Ministro  delle  comunicazioni  in  data  31
dicembre 1997, concernente proroga delle concessioni postali relative
all'esercizio  di  casellari  privati,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 1998; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 31 marzo 1999; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 luglio 1999; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, di grazia e giustizia e del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica; 
               EMANA il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1 
                            (Definizioni) 
 
1. La fornitura dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento,
al trasporto ed alla distribuzione degli  invii  postali  nonche'  la
realizzazione e l'esercizio della rete postale pubblica costituiscono 
attivita' di preminente interesse generale 
2. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
a) "servizi postali": 
i servizi che includono la raccolta, lo smistamento il trasporto e la 
distribuzione degli invii postali 
b) "rete postale": 
l'insieme dell'organizzazione e dei mezzi di ogni tipo utilizzati dal
fornitore del servizio universale che consentono in  particolare:  a)
la raccolta, dai punti di accesso sull'insieme del territorio,  degli
invii postali coperti  dall'obbligo  di  servizio  universale  b)  il
trasporto e il trattamento di tali invii dal punto  di  accesso  alla
rete postale fino al centro di  distribuzione;  c)  la  distribuzione
all'indirizzo indicato sull'invio; 
c) "punti di accesso": 
ubicazioni fisiche comprendenti in particolare gli uffici  postali  e
le cassette postali messe a disposizione del pubblico,  o  sulla  via
pubblica o nei locali del fornitore del  servizio  universale  o  dei
fornitori dei servizi postali dove gli invii postali  possono  essere
depositati dai mittenti nella rete postale;)) 
d) "raccolta": 
l'operazione di raccolta degli invii postali da parte di un fornitore
di servizi postali; 
e) "distribuzione": 
il processo  che  va  dallo  smistamento  nel  centro  incaricato  di
organizzare la distribuzione alla consegna  degli  invii  postali  ai
destinatari; 
f) "invio postale": 
l'invio, nella forma definitiva al momento  in  cui  viene  preso  in
consegna dal fornitore di servizi  postali;  si  tratta,  oltre  agli
invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali,  periodici  e
similari nonche' di pacchi  postali  contenenti  merci  con  o  senza
valore commerciale; 
((f-bis)  "invio  di  posta  prioritaria":   servizio   espresso   di
corrispondenza non massiva verso qualsiasi localita'  del  territorio
nazionale ed estero per il quale sono fissati obiettivi medi  per  il
recapito da effettuare entro il giorno lavorativo successivo a quello
di inoltro nella rete pubblica postale; 
f-ter)  "invio  di  corrispondenza  ordinaria":  servizio   base   di
corrispondenza non massiva verso qualsiasi localita'  del  territorio
nazionale ed estero per il quale sono fissati obiettivi medi  per  il
recapito da effettuare entro il quarto giorno lavorativo successivo a
quello di inoltro nella rete pubblica postale;)) 
g) "invio di corrispondenza": 
la comunicazione in forma scritta, anche generata mediante  l'ausilio
di mezzi telematici, su supporto materiale di  qualunque  natura  che
viene trasportato e consegnato all'indirizzo  indicato  dal  mittente
sull'oggetto stesso o sul suo involucro,  con  esclusione  di  libri,
cataloghi, quotidiani, periodici e similari; 
h) "pubblicita' diretta per corrispondenza": 
comunicazione indirizzata ad  un  numero  significativo  di  persone,
consistente unicamente in materiale  pubblicitario  o  di  marketing,
contenente lo stesso messaggio ad eccezione del nome,  dell'indirizzo
e del  numero  di  identificazione  del  destinatario  nonche'  altre
modifiche che non alterano la natura del messaggio,  da  inoltrare  e
consegnare all'indirizzo indicato dal mittente  sull'invio  stesso  o
sull'involucro.  Avvisi,  fatture,  rendiconti  finanziari  e   altre
comunicazioni non identiche non sono considerati pubblicita'  diretta
per corrispondenza. Una comunicazione contenente pubblicita' e  altro
nello stesso involucro non e'  considerata  pubblicita'  diretta  per
corrispondenza.     Quest'ultima     comprende     la     pubblicita'
transfrontaliera e quella interna; 
i) "invio raccomandato": 
servizio che consiste nel garantire forfettariamente contro i  rischi
di smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una
prova dell'avvenuto deposito dell'invio postale e, a  sua  richiesta,
della consegna al destinatario; 
l) "Invio assicurato": 
servizio che consiste nell'assicurare l'invio postale per  il  valore
dichiarato  dal  mittente,  in   caso   di   smarrimento,   furto   o
danneggiamento; 
m) "posta transfrontaliera": 
posta da o verso un altro Stato membro o da o verso un paese terzo; 
n) "scambio di documenti": 
la fornitura di mezzi, compresa la messa a disposizione  di  appositi
locali e di mezzi di trasporto, da parte di un terzo  per  consentire
la distribuzione da parte degli interessati stessi tramite  il  mutuo
scambio di invii postali tra utenti abbonati al servizio; 
o) "fornitore del servizio universale": 
il fornitore di un servizio postale, pubblico o privato, che fornisce
un servizio postale universale sul  territorio  nazionale  e  la  cui
identita' e' stata notificata alla Commissione; 
p) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 31 MARZO 2011, N. 58; 
q) "autorizzazioni": 
ogni titolo abilitativo che  stabilisce  i  diritti  e  gli  obblighi
specifici nel settore postale e che consente alle imprese di  fornire
servizi postali e, se del caso, creare ovvero gestire le proprie reti
per la fornitura di tali  servizi,  sotto  forma  di  "autorizzazione
generale" oppure di "licenza individuale", definite come segue: 
1) "autorizzazione generale": ogni autorizzazione che non richiede al
fornitore  di  un  servizio  postale  interessato  di  ottenere   una
esplicita decisione da parte  dell'amministrazione  competente  prima
dell'esercizio    dei    diritti    derivanti    dall'autorizzazione,
indipendentemente dal fatto che questa sia regolata da  una  "licenza
per categoria" o da norme di legge generali e che sia prevista o meno
per essa una procedura di registrazione o di dichiarazione; 
2)    "licenza    individuale":    ogni    autorizzazione    concessa
dall'amministrazione  competente,   la   quale   conferisce   diritti
specifici ad un fornitore di servizi postali ovvero che assoggetta le
operazioni di  tale  impresa  ad  obblighi  specifici  che  integrano
l'autorizzazione  generale,  qualora  detto   fornitore   non   possa
esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di  previa  decisione
dell'amministrazione competente; 
r) "spese terminali": 
la remunerazione del fornitore  del  servizio  universale  incaricato
della  distribuzione  della   posta   transfrontaliera   in   entrata
costituita dagli invii postali provenienti da un altro Stato membro o 
da un paese terzo 
s) "mittente": 
la persona fisica o giuridica che e' all'origine degli invii postali; 
t) "utente": 
qualunque  persona  fisica  o  giuridica  che   usufruisce   di   una
prestazione del servizio universale in  qualita'  di  mittente  o  di
destinatario; 
u) "esigenze essenziali": 
i motivi di interesse generale e di natura non economica che  possono
portare ad imporre condizioni in  materia  di  fornitura  di  servizi
postali, quali la riservatezza della corrispondenza, la sicurezza del
funzionamento  della  rete  in  materia  di  trasporto  di   sostanze
pericolose, il rispetto delle condizioni di lavoro e dei  sistemi  di
sicurezza sociale previsti  dalla  legge,  dai  regolamenti  o  dalle
disposizioni amministrative ovvero dagli accordi collettivi negoziati
tra le parti sociali nazionali in conformita' al diritto  comunitario
e nazionale e, nei casi in cui sia giustificato,  la  protezione  dei
dati, la tutela dell'ambiente e l'assetto territoriale; la protezione
dei dati puo'  comprendere  la  protezione  dei  dati  personali,  la
riservatezza delle informazioni trasmesse o  conservate,  nonche'  la
tutela della vita privata; 
u-bis) "fornitore di un servizio postale": 
l'impresa che fornisce uno o piu' servizi postali; 
u-ter) "invii di posta massiva": 
invii non raccomandati o assicurati diversi dalla pubblicita' diretta
per corrispondenza consegnati in grandi  quantita'  ai  fornitori  di
servizi postali presso i punti di accesso individuati  dai  fornitori
stessi; 
u-quater) "Autorita' nazionale di regolamentazione": 
l'organismo designato a svolgere le funzioni di regolamentazione  del
settore postale di cui alla direttiva  2008/6/CE,  di  seguito  anche
"autorita' di regolamentazione"; 
u-quinquies) "servizi forniti a tariffa unitaria": 
servizi postali la cui tariffa e' fissata per invii postali singoli.