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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 9 settembre 1988, n. 440

Modificazioni al decreto ministeriale 4 agosto 1969 recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi destinati alla terapia di alcune malattie degli animali.

note: Entrata in vigore del decreto: 1988/10/18 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/1988)
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Testo in vigore dal:  18-10-1988

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;
Visto il decreto 4 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 17 settembre 1969, successivamente modificato con i decreti sottoelencati, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, con le relative dosi e indicazioni terapeutiche, la durata del trattamento, le condizioni di impiego, nonché i tempi di interruzione dall'ultimo trattamento, al fine di evitare l'eventuale presenza di residui nelle carni e negli altri prodotti di origine animale;
Visti i decreti seguenti:
n. 246/1979;
n. 136/1980;
26 aprile 1988, n. 157, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113/1988.
Considerato che può essere esteso a talune categorie di animali l'impiego, a particolari condizioni, del principio attivo del gruppo degli antiparassitari, denominato Febantel;
Ritenuto superfluo l'invio, alla competente autorità sanitaria locale, di una copia della prescrizione veterinaria richiesta per l'impiego di integratori medicati e di mangimi integrati medicati, destinati alla terapia degli animali familiari;
Sentito il Consiglio superiore di sanità che ha espresso parere favorevole;
Sentita altresì la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, del pari, di avviso favorevole;

Visto

l'art. 6, sub c), della legge 22 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria; Decreta:

Art. 1

L'allegato al decreto 4 agosto 1969, recante norme in materia di principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi e destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, è modificato in conformità all'allegato al presente decreto.

NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il testo aggiornato della legge n. 281/1963 è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag.
20. L'art. 1 di detta legge, qui richiamato, come si evince dal testo aggiornato, è stato di recente sostituito dall'art. 1 del D.P.R. n. 152/1988.
- La lettera c) dell'art. 6 della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), prevede la competenza dello Stato per le funzioni amministrative concernenti la produzione, la registrazione, la ricerca, la sperimentazione, il commercio e l'informazione concernenti i prodotti chimici usati in medicina, i preparati farmaceutici, i preparati galenici, le specialità medicinali, i vaccini, gli immunomodulatori cellulari e virali, i sieri, le anatossine e i prodotti assimilati, gli emoderivati, i presidi sanitari e medico-chirurgici ed i prodotti assimilati anche per uso veterinario.

Nota all'art. 1:
L'allegato al D.M. 4 agosto 1969 elenca i principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi per la terapia di alcune malattie.