stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 2000, n. 368

Regolamento recante norme per l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri non attribuibili alla carriera diplomatica, a norma dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2017)
nascondi
Testo in vigore dal: 28-12-2000
al: 15-2-2017
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, recante: ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, recante disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari; 
  Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15; 
  Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49; 
  Visto l'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23  agosto  1988,
n. 400; 
  Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, ed il relativo regolamento
finanziario di cui al decreto del Ministro  degli  affari  esteri  27
aprile 1995, n. 392, in particolare all'articolo 8 per le funzioni di
coordinamento di area  geografica  da  affidare  ai  direttori  degli
istituti italiani di cultura con qualifica dirigenziale; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli articoli 6, comma
5, 19, comma  11  e  49,  comma  5,  che  prevedono  il  rinvio  alla
disciplina dello speciale ordinamento di settore  per  le  qualifiche
dirigenziali del Ministero degli affari esteri; 
  Visto il decreto del Ministro  degli  affari  esteri  21  settembre
1994, n. 605, sull'istituzione del servizio di controllo interno  del
Ministero degli affari esteri; 
  Viste le leggi 15 marzo 1997, n. 59, 15 maggio  1997,  n.  127,  16
giugno 1998, n. 191, e 8 marzo 1999, n. 50; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio  1999,
n.  150,  sul  ruolo  unico  della  dirigenza  delle  amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, ed in particolare  l'articolo
5, comma 3, ultimo periodo, istitutivo di una distinta sezione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n.
267, sul regolamento concernente l'organizzazione e le funzioni degli
uffici dirigenziali generali, in cui  si  articola  l'Amministrazione
centrale del Ministero degli affari esteri; 
  Visto il decreto del Ministro  degli  affari  esteri  10  settembre
1999, recante disciplina delle articolazioni interne degli uffici  di
livello  dirigenziale  generale  istituiti  presso  l'Amministrazione
centrale del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 1999; 
  Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n.  85,  recante  norme
sul riordino della carriera  diplomatica,  a  norma  dell'articolo  1
della legge 28 luglio 1999, n. 266; 
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 4 febbraio 2000; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 31/2000,  espresso  dalla
Sezione consultiva per  gli  atti  normativi,  nell'adunanza  del  17
aprile 2000; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la  deliberazione  definitiva  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2000; 
  Sulla proposta del Ministro degli affari esteri,  d'intesa  con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e
con il Ministro per la funzione pubblica; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                 Amministrazione degli affari esteri 
  1. Il presente  regolamento  disciplina  i  posti  di  funzione  di
livello  dirigenziale  del  Ministero   degli   affari   esteri   non
attribuibili alla carriera diplomatica. 
  2. Presso l'Amministrazione centrale sono individuate  le  seguenti
tipologie di posizione organizzative di livello dirigenziale; 
    a) direzione di strutture dirigenziali; 
    b) consulenza, ricerca e studio; 
    c) attivita' ispettiva. 
  3. Gli incarichi di livello dirigenziale  generale  sono  conferiti
nel numero di nove unita', delle quali non oltre tre da destinare  ai
posti-funzione all'estero, e gli incarichi dirigenziali o di  seconda
fascia sono conferiti nel  numero  di  quarantacinque  unita',  delle
quali non oltre ventidue da destinare ai  posti-funzione  all'estero.
Per l'area  della  promozione  culturale  gli  incarichi  di  livello
dirigenziale non generale sono conferiti nel numero di venti  unita',
dei quali dieci da destinare ai posti-funzione all'estero. 
  4. Gli incarichi di livello dirigenziale generale sono individuati,
nei limiti del numero indicato nel comma 3, fra le seguenti posizioni
organizzative connesse all'assetto  strutturale  dell'Amministrazione
centrale del Ministero degli affari esteri previsto dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267,  e  dall'articolo
16, commi 5 e 11, del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85: 
    a) direttore generale della Direzione  generale  per  gli  affari
amministrativi, di bilancio e il patrimonio; 
    b) (Lettera non ammessa al "Visto" della Corte dei conti); 
    c) capo del Servizio per l'informatica,  le  comunicazioni  e  la
cifra; 
    d) consigliere ministeriale per attivita'  ispettive  in  materia
amministrativa  e  contabile  presso   l'Ispettorato   generale   del
Ministero e degli uffici all'estero; 
    e) consiglieri ministeriali, in numero non  superiore  a  cinque,
per consulenza, ricerca e studio in materia giuridica, amministrativa
e di bilancio, presso le strutture di livello  dirigenziale  generale
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio  1999,
n. 267; 
  5.  Gli  incarichi  di  livello  dirigenziale  non  generale   sono
individuati, nei limiti del numero  indicato  nel  comma  3,  fra  le
seguenti posizioni  organizzative  connesse  all'assetto  strutturale
dell'Amministrazione  centrale  del  Ministero  degli  affari  esteri
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio  1999,
n. 267, dal decreto ministeriale 10 settembre 1999, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 1999 e dall'articolo 16  del
decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85. 
1) Area amministrativa: 
    a) vice direttore  generale  della  Direzione  generale  per  gli
affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio; 
    b) capi dei sette uffici della Direzione generale per gli  affari
amministrativi, di bilancio e il patrimonio; 
    c) capo dell'Ufficio I (centro per  l'informatica)  del  Servizio
per l'informatica, le comunicazioni e la cifra; 
    d)  capo   dell'Ufficio   III   (corrieri)   del   Servizio   per
l'informatica, le comunicazioni e la cifra; 
    e) capo dell'Ufficio I (studi) del Servizio  storico,  archivi  e
documentazione (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto"  della
Corte dei conti); 
    f)  capo  dell'Ufficio  II  (archivio  storico  diplomatico)  del
Servizio storico, archivi e documentazione (seguivano  alcune  parole
non ammesse al "Visto" della Corte dei conti); 
    g) capo  dell'Ufficio  III  (biblioteca)  del  Servizio  storico,
archivi e documentazione (seguivano  alcune  parole  non  ammesse  al
"Visto" della Corte dei conti); 
    h) capo dell'Ufficio XI (competente fra l'altro per gli  acquisti
di beni e servizi e per la manutenzione di immobili) della  Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo; 
    i) capo dell'Ufficio XII (competente fra l'altro per il personale
estraneo ai ruoli del Ministero)  della  Direzione  generale  per  la
cooperazione allo sviluppo; 
    l) capo  dell'Ufficio  III  (affari  consolari)  della  Direzione
generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie; 
    m) consiglieri ministeriali, in numero non superiore a  quindici,
per consulenza, ricerca e studio in materia giuridica, amministrativa
e di bilancio, o per attivita' ispettiva in materia amministrativa  e
contabile, presso  le  strutture  di  livello  dirigenziale  generale
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio  1999,
n. 267. 
2) Area della promozione culturale: 
    a) esperti, ai sensi della legge 22 dicembre 1990, n. 401, per la
promozione culturale con incarichi di consulenza,  ricerca  e  studio
presso la Direzione generale per  la  promozione  e  la  cooperazione
culturale nel numero di dieci. Tra questi non piu' di cinque  esperti
possono  essere  assegnati  alle  Direzioni  generali  a   competenza
geografica, di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
maggio 1999, n. 267. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dell'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore  e,   l'efficacia   degli   atti   legislativi   qui
          trascritti. 
          Nota al titolo: 
              - Il testo dell'art. 2 della legge 28 luglio  1999,  n.
          266, e' il seguente: 
              "Art. 2  (Revisione  degli  organici  delle  qualifiche
          dirigenziali del Ministero degli affari esteri  incluse  le
          qualifiche   dirigenziali   dell'area   della    promozione
          culturale). - 1. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 
          17, comma 4-bis, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive modificazioni, si provvede, nei  limiti  di  una
          spesa annua complessiva non superiore a lire 3,019 miliardi
          per l'anno 1999 a lire 6,038 miliardi per l'anno 2000  e  a
          lire 10,591 miliardi a decorrere dall'anno 2001: 
                a)  alla  individuazione  degli  uffici  di   livello
          dirigenziale, generale e non,  sulla  base  delle  esigenze
          derivanti dalla  normativa  vigente  e  dal  nuovo  assetto
          strutturale  dell'Amministrazione  centrale  degli   affari
          esteri previsto dalla riforma; 
                b) alla individuazione del numero dei  posti-funzione
          all'estero ai quali destinare dirigenti amministrativi; 
                c) alla individuazione del numero dei  posti-funzione
          di direzione di istituti italiani di cultura all'estero". 
          Note alle premesse: 
              -  Il  testo  del  comma  quinto  dell'art.  87   della
          Costituzione e' il seguente: 
              "[Il Presidente della Repubblica] Promulga le leggi  ed
          emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti". 
              - Il testo dell'art. 2 della legge 28 luglio  1999,  n.
          266, e' riportato nella nota al titolo. 
              - La legge 6 febbraio 1985, n.  15,  reca:  "Disciplina
          delle spese da effettuarsi all'estero dal  Ministero  degli
          affari esteri". 
              - La legge  26  febbraio  1987,  n.  49,  reca:  "Nuova
          disciplina della cooperazione dell'Italia con  i  Paesi  in
          via di sviluppo". 
              - Il testo del comma 2  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, e' il seguente: 
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  dei  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari". 
              - Il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge  23
          agosto 1988, n. 400, e' il seguente: 
              "4-bis. L'organizzazione e la disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali". 
              - La legge 22 dicembre 1990,  n.  401,  reca:  "Riforma
          degli istituti italiani di  cultura  e  interventi  per  la
          promozione  della   cultura   e   della   lingua   italiane
          all'estero". 
              - Il decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile
          1995,   n.   392,   reca:   "Regolamento   recante    norme
          sull'organizzazione,  il  funzionamento   e   la   gestione
          finanziaria  ed   economico-patrimoniale   degli   istituti
          italiani di cultura all'estero". 
              - Il testo dell'art. 8 del decreto del  Ministro  degli
          affari esteri 27 aprile 1995, n. 392, e' il seguente: 
              "Art. 8 (Funzioni di coordinamento di area).  -  1.  Il
          Ministro degli  affari  esteri,  previo  parere  favorevole
          della Commissione nazionale per la promozione della cultura
          italiana all'estero  di  cui  all'art.  4  della  legge  22
          dicembre  1990,  n.  401,  puo'  attribuire,  con   proprio
          decreto,  funzioni  di   coordinamento   delle   iniziative
          promozionali degli istituti  operanti  in  una  determinata
          area geografica ai direttori  con  qualifica  di  dirigente
          superiore o di primo dirigente del ruolo dirigenziale degli
          esperti per la programmazione culturale all'estero  nonche'
          ai direttori nominati ai sensi dell'art. 14, comma 6, della
          legge 22 dicembre 1990, n. 401. 
              2.  L'area  geografica  alla  quale   si   applica   il
          coordinamento di cui al presente articolo puo'  comprendere
          anche Paesi diversi da quello nel quale ha sede  l'istituto
          al cui direttore e' stato conferito l'incarico  di  cui  al
          comma 1 del presente articolo". 
              - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  reca:
          "Razionalizzazione        dell'organizzazione         delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia di pubblico impiego,  a  norma  dell'art.  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421". 
              -  Il  testo  del  comma  5  dell'art.  6  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: 
              "5. Per la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  per
          il  Ministero  degli  affari   esteri,   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano competenze istituzionali  in
          materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e  di
          giustizia, sono fatte  salve  le  particolari  disposizioni
          dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3,  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente
          al  personale  appartenente  alle  Forze  di   polizia   ad
          ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto
          personale non si applica l'art. 16  dello  stesso  decreto.
          Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione
          delle piante  organiche  del  personale  degli  istituti  e
          scuole  di  ogni  ordine  e  grado  e   delle   istituzioni
          educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il
          personale tecnico e amministrativo universitario,  compresi
          i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza. 
          Parimenti sono  attribuite  agli  Osservatori  astronomici,
          astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al
          reclutamento del personale di ricerca". 
              - Il testo  del  comma  11  dell'art.  19  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: 
              "11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri,  per
          il  Ministero  degli   affari   esteri   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
              - Il  testo  del  comma  5  dell'art.  49  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: 
              "5. Le funzioni ed  i  relativi  trattamenti  economici
          accessori del personale non diplomatico del Ministero degli
          affari esteri, per i servizi  che  si  prestano  all'estero
          presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolati
          e   le   istituzioni   culturali   e   scolastiche,    sono
          disciplinati, limitatamente  al  periodo  di  servizio  ivi
          prestato, dalle disposizioni  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  e  successive
          modificazioni, nonche' dalle altre pertinenti normative  di
          settore del Ministero degli affari esteri". 
              - La legge 15 marzo  1997,  n.  59,  reca:  "Delega  al
          Governo per il conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle
          regioni ed enti  locali,  per  la  riforma  della  pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa" . 
              - La legge  15  maggio  1997,  n.  127,  reca:  "Misure
          urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa  e
          dei procedimenti di decisione e di controllo". 
              - La legge 16 giugno 1998, n. 191, reca: "Modifiche  ed
          integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59,  e  legge  15
          maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione
          del personale dipendente  e  di  lavoro  a  distanza  nelle
          pubbliche  amministrazioni.  Disposizioni  in  materia   di
          edilizia scolastica". 
              - La legge 8 marzo 1999, n. 50, reca:  "Delegificazione
          e   testi   unici   di   norme   concernenti   procedimenti
          amministrativi, legge di semplificazione 1998". 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   26
          febbraio  1999,  n.   150,   reca:   "Regolamento   recante
          disciplina delle modalita' di  costituzione  e  tenuta  del
          ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni  statali,
          anche  ad  ordinamento  autonomo,  e   della   banca   dati
          informatica della dirigenza,  nonche'  delle  modalita'  di
          elezione del componente del Comitato di garanti". 
              - Il testo del comma 3  dell'art.  5  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, e' il
          seguente: 
              "3. Dalla data di cui al comma  2  tutti  i  dirigenti,
          reclutati   anche   a   seguito   di    concorsi    indetti
          precedentemente da amministrazioni dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, sono  inseriti  nel  ruolo  unico.  I
          dirigenti   reclutati   per   specifiche   e    particolari
          professionalita' tecniche sono iscritti, nell'ambito  delle
          rispettive fasce, nelle distinte sezioni che ne evidenziano
          la  peculiare  professionalita'.  I  dirigenti   cui   sono
          attribuite  dall'ordinamento  funzioni  amministrative   di
          tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero,
          riconosciute dal  diritto  internazionale,  sono  iscritti,
          nell'ambito  delle  rispettive  fasce,  in   una   distinta
          sezione". 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 28 luglio  1999,  n.
          266, e' il seguente: 
              "Art. 1  (Delega  al  Governo  per  il  riordino  della
          carriera  diplomatica).  -  1.  Al   fine   di   potenziare
          l'attivita' del  Ministero  degli  affari  esteri,  sia  in
          Italia che all'estero, e di incrementare  la  funzionalita'
          delle strutture dell'amministrazione centrale,  della  rete
          diplomatica  e  consolare  e  degli  istituti  italiani  di
          cultura all'estero, il  Governo  e'  delegato  ad  emanare,
          entro nove mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,   un   decreto   legislativo   diretto   a
          disciplinare l'ordinamento della carriera diplomatica ed il
          trattamento   economico   metropolitano    del    personale
          diplomatico, attenendosi ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                a) prevedere la  disciplina  di  alcuni  aspetti  del
          rapporto  di   impiego   del   personale   della   carriera
          diplomatica, relativamente al servizio prestato in  Italia,
          sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione
          di parte pubblica presieduta dal Ministro per  la  funzione
          pubblica e rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali
          rappresentative  del  personale  diplomatico,  con  cadenza
          quadriennale per  gli  aspetti  giuridici  e  biennale  per
          quelli economici, i cui contenuti sono recepiti con decreto
          del  Presidente  della  Repubblica.  Formano  oggetto   del
          procedimento    negoziale    il    trattamento    economico
          fondamentale e accessorio, che sara' strutturato sulla base
          dei criteri di cui alla lettera g), l'orario di lavoro,  il
          congedo  ordinario  e  straordinario,   la   reperibilita',
          l'aspettativa  per  motivi  di  salute  e  di  famiglia,  i
          permessi brevi per esigenze personali, le aspettative  e  i
          permessi  sindacali.  L'accordo  non   potra'   comportare,
          direttamente o indirettamente, impegni di  spesa  eccedenti
          quanto previsto nella legge finanziaria, nei  provvedimenti
          ad essa collegati nonche' nel bilancio dello Stato. In fase
          di prima  applicazione  si  provvedera'  ad  utilizzare  le
          risorse disponibili  in  funzione  del  riequilibrio  delle
          retribuzioni della carriera diplomatica rispetto  a  quelle
          della dirigenza ministeriale contrattualizzata,  eliminando
          ogni eventuale sperequazione; 
                b) conferma  e  rafforzamento  della  specificita'  e
          unitarieta' di ruolo della carriera diplomatica; previsione
          dell'accesso  alla  suddetta  carriera  esclusivamente  dal
          grado  iniziale,   attraverso   una   rinnovata   procedura
          concorsuale che miri ad accertare, oltre alle conoscenze di
          carattere  accademico,  le  attitudini  professionali   dei
          candidati; previsione di adeguati strumenti  e  periodi  di
          formazione  e   aggiornamento   professionale   nel   corso
          dell'intera carriera; 
                c)  revisione  dei   gradi   mediante   accorpamento;
          incremento dell'organico della  carriera  diplomatica,  con
          esclusione degli attuali gradi di ambasciatore e di inviato
          straordinario e Ministro plenipotenziario di 1a classe,  in
          misura  non  superiore  al  20  per   cento   dell'organico
          esistente  alla  data  del  1o  luglio  1998,  in   diretta
          connessione con  la  riorganizzazione  dell'Amministrazione
          centrale  e  con  le  mutate  esigenze  della  rete  estera
          derivanti  dall'ampliamento  e  dall'intensificazione   dei
          rapporti tra l'Italia e gli altri Paesi e le organizzazioni
          internazionali;  a  tale  scopo  e'  autorizzata  la  spesa
          massima di lire 7,581 miliardi per  l'anno  1999,  di  lire
          15,162 miliardi per l'anno 2000 e di lire 22,809 miliardi a
          decorrere dall'anno 2001; 
                d) revisione del sistema di progressione in  carriera
          mediante procedure obiettive che  assicurino  l'avanzamento
          ai  gradi  superiori  e   agli   incarichi   con   maggiori
          responsabilita' ai funzionari piu' meritevoli  che  abbiano
          completato  percorsi  funzionali  e  formativi  obbligatori
          nell'ambito  dei  programmi  formativi  e   delle   risorse
          finanziarie gia' stanziate. A tale fine, saranno  applicati
          criteri di valutazione collegiale  del  servizio  prestato,
          delle posizioni ricoperte, delle responsabilita' attribuite
          e dei risultati conseguiti. Si terra' conto,  inoltre,  dei
          periodi di formazione e di aggiornamento professionale; 
                e) in coerenza con quanto previsto alle  lettere  b),
          c) e d), revisione delle norme concernenti la  attribuzione
          di   compiti   e   responsabilita'   presso   gli    uffici
          dell'Amministrazione centrale,  nonche'  l'assegnazione  ai
          posti  presso  gli  uffici  all'estero  e  le  funzioni  da
          svolgere in corrispondenza dei predetti posti,  assicurando
          comunque il rispetto del  principio  dell'invarianza  della
          spesa globale; 
                f)  previsione  di   appropriate   misure   volte   a
          ricondurre la dinamica  delle  retribuzioni  del  personale
          sopra indicato entro gli stessi  vincoli  e  compatibilita'
          previsti   per   il   personale   contrattualizzato,    con
          contestuale   soppressione   di    ogni    meccanismo    di
          indicizzazione; 
                g)   definizione   di   un   trattamento    economico
          omnicomprensivo,  con  soppressione  di   ogni   forma   di
          automatismo  stipendiale,  articolato  in  una   componente
          stipendiale di base, che assorbe l'eventuale indennita'  di
          posizione in godimento, nonche'  in  altre  due  componenti
          correlate la prima alle posizioni  funzionali  ricoperte  e
          agli incarichi  e  alle  responsabilita'  esercitati  e  la
          seconda ai risultati  conseguiti  rispetto  agli  obiettivi
          assegnati. A tale fine  saranno  definiti  criteri  per  la
          determinazione e la valutazione delle posizioni  funzionali
          e dei risultati conseguiti, nonche' per la costituzione  di
          un apposito fondo di finanziamento; 
                h) ove possibile, si terra' conto, in particolare per
          quanto riguarda gli interventi di cui alle lettere c) e d),
          della disciplina vigente  in  materia  presso  altri  Paesi
          membri dell'Unione europea; 
                i)  esplicita  indicazione  delle  norme  legislative
          abrogate. 
              2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e'  emanato
          su proposta del Ministro degli affari esteri,  di  concerto
          con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
          programmazione economica e con il Ministro per la  funzione
          pubblica. Lo schema di  decreto  legislativo  e'  trasmesso
          alle Camere per l'espressione del  parere  da  parte  delle
          competenti  commissioni  parlamentari,  esteso  anche  alle
          conseguenze di carattere finanziario,  che  si  pronunciano
          entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i  quali
          il decreto legislativo e'  emanato  anche  in  assenza  del
          parere". 
          Note all'art. 1: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 11  maggio
          1999,  n.  267,  reca:  "Regolamento  recante   norme   per
          l'individuazione  degli  uffici  di  livello   dirigenziale
          generale,     nonche'     delle     relative      funzioni,
          dell'amministrazione centrale del  Ministero  degli  affari
          esteri". 
              - Il testo dell'art.  16  del  decreto  legislativo  24
          marzo 2000, n. 85, e' il seguente: 
              "1.  L'art.  16  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              "Art.   16    (Conferimento    di    funzioni    presso
          l'Amministrazione centrale).  -  La  carica  di  segretario
          generale e' conferita ad un ambasciatore  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  degli
          affari esteri. 
              Con le modalita' indicate nel primo comma del  presente
          articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro
          plenipotenziario le funzioni di vice  segretario  generale,
          capo  del   cerimoniale   diplomatico   della   Repubblica,
          direttore generale ad eccezione di quello  per  gli  affari
          amministrativi di  bilancio  ed  il  patrimonio,  ispettore
          generale del Ministero e degli uffici all'estero, direttore
          dell'istituto diplomatico. 
              Le funzioni di capo di Gabinetto sono conferite  ad  un
          ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario.  Quelle  di
          vice capo del cerimoniale, di vice-ispettore  generale,  di
          capo del servizio stampa e informazione cui  compete  anche
          l'incarico di portavoce del Ministro, di capo del  servizio
          del contenzioso diplomatico e dei  trattati,  di  capo  del
          servizio storico, archivi e documentazione e di capo  delle
          unita' della segreteria generale sono conferite a  ministri
          plenipotenziari. Per esigenze di  servizio  possono  essere
          incaricati  di  presiedere  temporaneamente   ai   predetti
          servizi anche consiglieri di ambasciata. 
              Le  funzioni  di  capo  del  servizio  del  contenzioso
          diplomatico e dei trattati, di capo del  servizio  storico,
          archivi e  documentazione,  nonche'  di  capo  dell'ufficio
          legislativo possono essere temporaneamente conferite ad  un
          dipendente dello Stato  estraneo  ai  ruoli  del  Ministero
          degli affari esteri. 
              Le funzioni di vice direttore generale  sono  conferite
          ad  un  Ministro  plenipotenziario  in  ciascuna  direzione
          generale.  Per  esigenze   di   servizio   possono   essere
          incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni  anche
          consiglieri di ambasciata. 
              Le funzioni  di  vice  capo  di  Gabinetto,  vice  capo
          servizio e di vice direttore dell'istituto diplomatico sono
          conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a
          consigliere di ambasciata. 
              Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari
          diplomatici  di  grado  non  inferiore  a  consigliere   di
          ambasciata.  Per  esigenze  di  servizio   possono   essere
          incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni  anche
          consiglieri di legazione. 
              Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari
          diplomatici con il grado  di  consigliere  di  legazione  o
          segretario di legazione. 
              Le funzioni di capo della segreteria dei sottosegretari
          di  Stato  e  dei  direttori  generali  sono  conferite   a
          funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere
          di legazione. 
              Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto,  quinto
          sesto,  settimo  e  ottavo  del  presente   articolo   sono
          conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri. 
              Con il regolamento previsto dall'art. 2 della legge  28
          luglio 1999,  n.  266,  si  provvede  alla  disciplina  del
          conferimento delle  funzioni  indicate  nei  commi  quinto,
          settimo,  ottavo  e  nono   del   presente   articolo   non
          attribuibili a funzionari della carriera diplomatica .". 
              - Il testo dell'art. 132  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' il seguente: 
              "Art. 132 (Esperti nella ricerca  storico-diplomatica).
          - Gli esperti nella  ricerca  storico-diplomatica  prestano
          servizio presso l'ufficio  studi  del  servizio  storico  e
          documentazione e presso l'archivio storico-diplomatico  per
          lo svolgimento delle  funzioni  attribuite  rispettivamente
          all'ufficio suddetto dalle lettere c), d), e) 3f) dell'art. 
          15 ed all'archivio storico-diplomatico dall'art. 21. 
              I contingenti del personale  del  ruolo  degli  esperti
          nella ricerca storico-diplomatica da assegnare  all'ufficio
          suddetto   e   dall'archivio    storico-diplomatica    sono
          determinati con il decreto del Ministro di cui all'art. 25. 
              Il  ruolo  direttivo  degli   esperti   nella   ricerca
          storico-diplomatica comprende le seguenti qualifiche: 
                esperto capo nella ricerca storico-diplomatica; 
                esperto nella ricerca storico-diplomatica; 
                esperto aggiunto nella ricerca storico-diplomatica. 
              Al ruolo si accede mediante concorso per esame cui sono
          ammessi, purche' non abbiano superato i  trentacinque  anni
          di eta': 
                a)  gli  impiegati  della  carriera  direttiva  degli
          archivi di Stato; 
                b) gli impiegati di cui all'art. 134 e  quelli  della
          carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative; 
                c) i liberi docenti  ed  assistenti  universitari  di
          ruolo in materie giuridiche, storiche ed economiche  ed  in
          paleografia e diplomatica o in archivistica. 
              La    promozione    ad    esperto     nella     ricerca
          storico-diplomatica e' effettuata a ruolo  aperto  mediante
          scrutinio per merito comparativo fra gli  esperti  aggiunti
          che, oltre a  possedere  i  requisiti  prescritti,  abbiano
          compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica. 
              La promozione a esperto  capo  e'  effettuata  mediante
          scrutinio per merito  comparativo  fra  gli  esperti  nella
          ricerca  storico-diplomatica  che,  oltre  a  possedere   i
          requisiti  prescritti,  abbiano  compiuto   sei   anni   di
          effettivo servizio nella qualifica". 
              - Il testo dell'art. 134  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' il seguente: 
              "Art. 134 (Personale di  biblioteca).  -  Il  direttore
          della  biblioteca   sopraintende   all'ordinamento   e   al
          funzionamento della biblioteca. 
              I bibliotecari coadiuvano il direttore della biblioteca
          nelle sue funzioni. 
              La qualifica direttiva di direttore della biblioteca e'
          conferita mediante concorso per titoli cui sono ammessi: 
                a) i bibliotecari dell'amministrazione  degli  affari
          esteri che abbiano compiuto complessivamente dieci anni  di
          effettivo servizio nella qualifica di bibliotecario; 
                b)  gli  impiegati  della  carriera  direttiva  delle
          biblioteche  pubbliche  governative   con   qualifica   non
          inferiore a direttore di biblioteca di II  classe,  purche'
          non abbiano compiuto i quarantacinque anni di eta'. 
              Al direttore della  biblioteca  spetta  il  trattamento
          economico inerente all'ex coefficiente 500. Dopo  sei  anni
          di effettivo servizio nella  qualifica  gli  e'  attribuito
          previo    giudizio    favorevole    del    consiglio     di
          amministrazione, il trattamento economico  inerente  all'ex
          coefficiente 670. 
              Alla qualifica direttiva  di  bibliotecario  si  accede
          mediante concorso per esami cui sono ammessi,  purche'  non
          abbiano compiuto i trentacinque anni di eta': 
                a)  gli  impiegati  della  carriera  direttiva  delle
          biblioteche pubbliche governative; 
                b) i liberi docenti e gli assistenti universitari  di
          ruolo   in   biblioteconomia,   paleografia,   diplomatica,
          archivistica e in materie giuridiche, economiche e sociali. 
              Ai  bibliotecari  spetta   il   trattamento   economico
          inerente all'ex  coefficiente  402.  Dopo  cinque  armi  di
          effettivo servizio  nella  qualifica  e'  loro  attribuito,
          previo    giudizio    favorevole    del    consiglio     di
          amministrazione, il trattamento economico  inerente  all'ex
          coefficiente 500. 
              Il personale puo' essere inviato  a  seguire  corsi  di
          informazione e di aggiornamento". 
              - L'argomento della legge 22 dicembre 1990, n. 401,  e'
          riportato nelle note alle premesse.