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DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2000, n. 85

Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-4-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2008)
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Testo in vigore dal:  26-4-2000

Art. 16


1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:
Art. 16 (Conferimento di funzioni presso l'amministrazione centrale).
- La carica di Segretario generale è conferita ad un ambasciatore con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.
Con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario le funzioni di vice Segretario generale, capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, direttore generale ad eccezione di quello per gli affari amministrativi di bilancio ed il patrimonio, ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, direttore dell'Istituto diplomatico.
Le funzioni di capo di gabinetto sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario. Quelle di vice capo del cerimoniale, di vice-ispettore generale, di capo del servizio stampa e informazione cui compete anche l'incarico di portavoce del Ministro, di capo del servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del Servizio storico, archivi e documentazione e di capo delle unità della segreteria generale sono conferite a Ministri plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti servizi anche consiglieri di ambasciata.
Le funzioni di capo del Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del Servizio storico, archivi e documentazione, nonché di capo dell'ufficio legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un dipendente dello Stato estraneo ai ruoli dei Ministero degli affari esteri.
Le funzioni di vice direttore generale sono conferite ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di ambasciata.
Le funzioni di vice capo di gabinetto, vice capo servizio e di vice direttore dell'Istituto diplomatico sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata.
Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di legazione.
Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari diplomatici con il grado di consigliere di legazione o segretario di legazione.
Le funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari di Stato e dei direttori generali sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di legazione.
Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri.
Con il regolamento previsto dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266, si provvede alla disciplina del conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto, settimo, ottavo e nono del presente articolo, non attribuibili a funzionari della carriera diplomatica".
Nota all'art. 16:
- Il testo dell'art. 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266, è il seguente:
"Art. 2 (Revisione degli organici delle qualifiche dirigenziali del Ministero degli affari esteri incluse le qualifiche dirigenziali dell'area della promozione culturale). - 1. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si provvede, nei limiti di una spesa annua complessiva non superiore a lire 3,019 miliardi per l'anno 1999, a lire 6,038 miliardi per l'anno 2000 e a lire 10,591 miliardi a decorrere dall'anno 2001:
a) alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale, generale e non, sulla base delle esigenze derivanti dalla normativa vigente e dal nuovo assetto strutturale dell'amministrazione centrale degli affari esteri previsto dalla riforma;
b) alla individuazione del numero dei posti - funzione all'estero ai quali destinare dirigenti amministrativi;
c) alla individuazione del numero dei posti - funzione di direzione di Istituti italiani di cultura all'estero".
Note all'art 17:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252, reca: "Regolamento per il concorso di ammissione alla carriera diplomatica".
- Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, è il seguente:
"Art. 1. - 1. Al fine di potenziare l'attività del Ministero degli affari esteri, sia in Italia che all'estero, e di incrementare la funzionalità delle strutture dell'amministrazione centrale, della rete diplomatica e consolare e degli Istituti italiani di cultura all'estero, il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a disciplinare l'ordinamento della carriera diplomatica ed il trattamento economico metropolitano del personale diplomatico, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro per la funzione pubblica e rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica. Formano oggetto del procedimento negoziale il trattamento economico fondamentale e accessorio, che sarà strutturato sulla base dei criteri di cui alla lettera g), l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilità, l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi per esigenze personali, le aspettative e i permessi sindacali. L'accordo non potrà comportare, direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti quanto previsto nella legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa collegati nonché nel bilancio dello Stato. In fase di prima applicazione si provvederà ad utilizzare le risorse disponibili in funzione del riequilibrio delle retribuzioni della carriera diplomatica rispetto a quelle della dirigenza ministeriale contrattualizzata, eliminando ogni eventuale sperequazione;
b) conferma e rafforzamento della specificità e unitarietà di molo della carriera diplomatica; previsione dell'accesso alla suddetta carriera esclusivamente dal grado iniziale, attraverso una rinnovata procedura concorsuale che miri ad accertare, oltre alle conoscenze di carattere accademico, le attitudini professionali dei candidati; previsione di adeguati strumenti e periodi di formazione e aggiornamento professionale nel corso dell'intera carriera;
c) revisione dei gradi mediante accorpamento; incremento dell'organico della carriera diplomatica, con esclusione degli attuali gradi di ambasciatore e di inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 1a classe, in misura non superiore al 20 per cento dell'organico esistente alla data del 1o luglio 1998, in diretta connessione con la riorganizzazione dell'amministrazione centrale e con le mutate esigenze della rete estera derivanti dall'ampliamento e dall'intensificazione dei rapporti tra l'Italia e gli altri Paesi e le Organizzazioni internazionali; a tale scopo è autorizzata la spesa massima di lire 7,581 miliardi per l'anno 1999, di lire 15,162 miliardi per l'anno 2000 e di lire 22,809 miliardi a decorrere dall'anno 2001;
d) revisione del sistema di progressione in carriera mediante procedure obiettive che assicurino l'avanzamento ai gradi superiori e agli incarichi con maggiori responsabilità ai funzionari più meritevoli che abbiano completato percorsi funzionali e formativi obbligatori nell'ambito dei programmi formativi e delle risorse finanziarie già stanziate. A tale fine, saranno applicati criteri di valutazione collegiale dei servizio prestato, delle posizioni ricoperte, delle responsabilità attribuite e dei risultati conseguiti. Si terrà conto, inoltre, dei periodi di formazione e di aggiornamento professionale;
e) in coerenza con quanto previsto alle lettere b), c) e d), revisione delle norme concernenti la attribuzione di compiti e responsabilità presso gli uffici dell'amministrazione centrale, nonché l'assegnazione ai posti presso gli uffici all'estero e le funzioni da svolgere in corrispondenza dei predetti posti, assicurando comunque il rispetto del principio dell'invarianza della spesa globale;
f) previsione di appropriate misure volte a ricondurre la dinamica delle retribuzioni del personale sopra indicato entro gli stessi vincoli e compatibilità previsti per il personale contrattualizzato, con contestuale soppressione di ogni meccanismo di indicizzazione;
g) definizione di un trattamento economico onnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale, articolato in una componente stipendiale di base, che assorbe l'eventuale indennità di posizione in godimento, nonché in altre due componenti correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle responsabilità esercitati e la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. A tale fine saranno definiti criteri per la determinazione e la valutazione delle posizioni funzionali e dei risultati conseguiti, nonché per la costituzione di un apposito fondo di finanziamento;
h) ove possibile, si terrà conto, in particolare per quanto riguarda gli interventi di cui alle lettere c) e d), della disciplina vigente in materia presso altri Paesi membri dell'Unione europea;
i) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate".
- Il testo dell'art. 9, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, è il seguente:
"Art. 9. - 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1, comma 1, lettera c), pari a lire 7,581 miliardi per l'anno 1999, a lire 15,162 miliardi per l'anno 2000 e a lire 22,809 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri".
- Il testo dell'art. 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, è il seguente:
"Art. 19 (Disposizioni finali). - 1. Entro il 30 aprile 1999 il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce, d'intesa con il dipartimento della funzione pubblica, il quadro delle esigenze ai fini della perequazione dei trattamenti del personale di cui all'art. 24, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel documento di programmazione economico-finanziaria per gli esercizi 2000-2002, nel quadro delle più generali compatibilità della finanza pubblica e della complessiva politica per il personale pubblico, sono definiti gli indirizzi e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. La legge finanziaria per il triennio 2000-2002, in attuazione degli indirizzi del documento di programmazione economico-finanziaria ed a norma dell'art. 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, indica l'ammontare delle risorse disponibili per ciascuno degli esercizi del triennio considerato.
4. Previa definizione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, dei criteri, dell'ammontare e delle decorrenze degli emolumenti determinati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, con il provvedimento di cui all'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, si provvede all'attribuzione dei predetti emolumenti ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze armate, nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei corpi di polizia ad ordinamento militare e civile.
5. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 1 e 10 della presente legge, in relazione agli obiettivi di conferma e rafforzamento della specificità ed unitarietà di ruolo delle carriere diplomatica e prefettizia ivi indicati, assicurano, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, secondo appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del trattamento economico del personale delle predette carriere".
- L'abrogato decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1995, n. 377, reca: "Norme sulle procedure di avanzamento nella carriera diplomatica".
- Il testo dell'art. 111, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anteriormente alla modifica introdotta dall'art. 13 del presente decreto legislativo, è il seguente:
"2. Qualora i funzionari a disposizione siano investiti di incarico speciale lo stato di disposizione cessa con la cessazione dell'incarico".
- La legge 2 ottobre 1997, n. 334, reca: "Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonché in materia di erogazione di buoni pasto".