stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. 18

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
nascondi
Testo in vigore dal:  26-4-2000
aggiornamenti all'articolo

Art. 111

(((Collocamento a disposizione)

Qualora non risulti possibile il proficuo utilizzo di un funzionario diplomatico, per ripetuta valutazione negativa delle sue prestazioni, il funzionario stesso, previa contestazione e contraddittorio, può essere collocato a disposizione del Ministero senza incarico. Nel caso di ambasciatori o ministri plenipotenziari, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta motivata del Ministro degli affari esteri. Nel caso di funzionari aventi grado inferiore, si provvede con decreto del Ministro degli affari esteri, previo parere del consiglio di amministrazione.
Il periodo di disposizione non può eccedere i due anni. Trascorso il suddetto periodo senza che sia stato altrimenti disposto, i funzionari già collocati a disposizione sono collocati a riposo con decreto del Ministro degli affari esteri.
I funzionari a disposizione continuano a percepire la componente stipendiale di base e gli altri assegni di carattere fisso spettanti al personale in servizio al Ministero, con esclusione delle indennità collegate alla posizione ed al risultato))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 ha disposto (con l'art. 153, commi 2 e 3) che " Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1970, salvo quanto disposto dai successivi commi.
Ferma restando alla predetta data del 1 luglio 1970 la decorrenza delle modifiche conseguenti alla fusione di più qualifiche in una, le nuove dotazioni organiche previste per le carriere inferiori a quella direttiva delle Aziende autonome indicate nel capo V hanno effetto dal 1 gennaio 1971."
---------------
AGGIORNAMENTO (12a)
La L. 5 giugno 1984, n. 208 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Per l'assegnazione alla delegazione di cui al precedente comma potranno essere collocati a disposizione con incarico, per tutta la durata della delegazione stessa, fino ad un massimo di tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, in deroga a quanto previsto ed in aggiunta al contingente fissato dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18."
---------------
AGGIORNAMENTO (15b)
Il D.L. 7 gennaio 1994, n. 5 convertito senza modificazioni dalla L. 17 febbraio 1994, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le spese per le attività previste dall'articolo 1 sono a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, che vi provvede mediante aperture di credito, a favore del capo della delegazione di cui al citato articolo, di importo anche eccedente il limite stabilito dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni."