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DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 2000, n. 253

Attuazione della direttiva 97/5/CEE sui bonifici transfrontalieri.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-9-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/02/2010)
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Testo in vigore dal:  26-9-2000 al: 28-2-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, e, in particolare, l'articolo 1, comma 5, della citata legge;
Visto il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modifiche ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo si intende per:
a) "direttiva", la direttiva n. 97/5/CE del 27 gennaio 1997 sui bonifici transfrontalieri;
b) "banca", l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
c) "altro ente", ogni persona fisica o giuridica, diversa da una banca, che, nell'ambito della propria attività effettua bonifici transfrontalieri;
d) "ente", una banca o un altro ente; ai fini degli articoli 4, 5 e 6 le succursali di una stessa banca ubicate in diversi Stati membri dell'Unione europea, che partecipano all'esecuzione di un bonifico transfrontaliero, sono considerate enti distinti;
e) "ente intermediario", l'ente, diverso dall'ente dell'ordinante o da quello del beneficiario, che prende parte all'esecuzione di un bonifico transfrontaliero;
f) "cliente" a seconda dei casi, l'ordinante o il beneficiario;
g) "cause di forza maggiore", circostanze anormali e imprevedibili, esterne al soggetto che le adduce, le cui conseguenze non sono evitabili nonostante l'ordinaria diligenza;
h) "giorno lavorativo bancario", un giorno di operatività delle banche secondo il calendario ufficiale del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) nel quale siano operative le banche centrali nazionali di tutti i Paesi in cui siano insediati gli enti che partecipano all'operazione di bonifico transfrontaliero;
i) "bonifico transfrontaliero", l'operazione effettuata, su incarico di un ordinante, da un ente insediato in uno Stato membro dell'Unione europea, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente insediato in un altro Stato membro; l'ordinante e il beneficiario di un'operazione di bonifico transfrontaliero possono coincidere;
j) "mettere a disposizione", atto con il quale si attribuisce al beneficiario la facoltà di disporre del denaro e che determina la decorrenza dei relativi interessi;
k) "ordine di bonifico transfrontaliero", l'incarico di eseguire un bonifico transfrontaliero, impartito in qualunque forma da un ordinante a un ente;
l) "ordinante", la persona fisica o giuridica diversa da una banca o da un altro ente che impartisce l'ordine di eseguire un bonifico transfrontaliero a favore di un beneficiario;
m) "beneficiario", la persona fisica o giuridica a favore della quale è messo a disposizione l'importo del bonifico transfrontaliero;
n) "interesse legale", il tasso di interesse previsto dall'articolo 1284 del codice civile;
o) "data di accettazione", la data in cui ricorrono tutte le condizioni richieste da un ente per dare esecuzione a un ordine di bonifico transfrontaliero.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto, dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva n. 97/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 043 del 14 febbraio 1997.
- La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999".
- L'art. 1, comma 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, così recita:
"5. Il termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 97/5/CE è di sei mesi".
- Il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, reca: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
- L'art. 14 della succitata legge così recita:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".
Note all'art. 1:
- Per la direttiva 97/5/CE del 27 gennaio 1997, vedi note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, vedi note alle premesse.
- L'art. 10 del succitato decreto così recita:
"Art. 10 (Attività bancaria). - 1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa.
2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.
3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge".
- L'art. 1284 del codice civile, come sostituito dall'art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353, così recita:
"Art. 1284 (Saggio degli interessi). - Il saggio degli interessi legali è del dieci per cento, in ragione di anno.
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale".