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DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 2000, n. 253

Attuazione della direttiva 97/5/CEE sui bonifici transfrontalieri.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-9-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/02/2010)
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Testo in vigore dal: 26-9-2000
al: 28-2-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  n.  97/5/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 1999, e, in particolare,
l'articolo 1, comma 5, della citata legge;
  Visto   il  decreto  legislativo  1o  settembre  1993,  n.  385,  e
successive  modifiche  ed  integrazioni, recante il testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia;
  Visto  l'articolo  14  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 luglio 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                             Definizioni

  1. Nel presente decreto legislativo si intende per:
    a)  "direttiva",  la direttiva n. 97/5/CE del 27 gennaio 1997 sui
bonifici transfrontalieri;
    b)  "banca",  l'impresa  autorizzata all'esercizio dell'attivita'
bancaria   prevista  dall'articolo  10  del  decreto  legislativo  1o
settembre 1993, n. 385;
    c)  "altro ente", ogni persona fisica o giuridica, diversa da una
banca,  che,  nell'ambito  della  propria attivita' effettua bonifici
transfrontalieri;
    d) "ente", una banca o un altro ente; ai fini degli articoli 4, 5
e 6 le succursali di una stessa banca ubicate in diversi Stati membri
dell'Unione  europea,  che  partecipano all'esecuzione di un bonifico
transfrontaliero, sono considerate enti distinti;
    e) "ente intermediario", l'ente, diverso dall'ente dell'ordinante
o  da  quello del beneficiario, che prende parte all'esecuzione di un
bonifico transfrontaliero;
    f) "cliente" a seconda dei casi, l'ordinante o il beneficiario;
    g)   "cause   di   forza   maggiore",   circostanze   anormali  e
imprevedibili,  esterne al soggetto che le adduce, le cui conseguenze
non sono evitabili nonostante l'ordinaria diligenza;
    h)  "giorno lavorativo bancario", un giorno di operativita' delle
banche  secondo il calendario ufficiale del Sistema europeo di banche
centrali   (SEBC)  nel  quale  siano  operative  le  banche  centrali
nazionali  di  tutti  i  Paesi  in  cui  siano insediati gli enti che
partecipano all'operazione di bonifico transfrontaliero;
    i)   "bonifico  transfrontaliero",  l'operazione  effettuata,  su
incarico  di  un  ordinante, da un ente insediato in uno Stato membro
dell'Unione  europea,  al  fine  di  mettere  una  somma  di denaro a
disposizione  di un beneficiario presso un ente insediato in un altro
Stato  membro;  l'ordinante  e  il  beneficiario  di un'operazione di
bonifico transfrontaliero possono coincidere;
    j)  "mettere a disposizione", atto con il quale si attribuisce al
beneficiario  la  facolta'  di disporre del denaro e che determina la
decorrenza dei relativi interessi;
    k)  "ordine di bonifico transfrontaliero", l'incarico di eseguire
un  bonifico  transfrontaliero,  impartito  in  qualunque forma da un
ordinante a un ente;
    l)  "ordinante",  la  persona  fisica  o giuridica diversa da una
banca  o  da  un  altro  ente  che impartisce l'ordine di eseguire un
bonifico transfrontaliero a favore di un beneficiario;
    m)  "beneficiario",  la persona fisica o giuridica a favore della
quale    e'    messo    a   disposizione   l'importo   del   bonifico
transfrontaliero;
    n)   "interesse   legale",   il   tasso   di  interesse  previsto
dall'articolo 1284 del codice civile;
    o)  "data  di  accettazione",  la  data in cui ricorrono tutte le
condizioni  richieste  da  un ente per dare esecuzione a un ordine di
bonifico transfrontaliero.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto,
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  La direttiva n. 97/5/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio     del    27 gennaio    1997,    sui    bonifici
          transfrontalieri  e'  pubblicata  in G.U.C.E. n. L. 043 del
          14 febbraio 1997.
              -   La   legge   21 dicembre   1999,   n.   526,  reca:
          "Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          Legge comunitaria 1999".
              -  L'art.  1,  comma 5 della legge 21 dicembre 1999, n.
          526, cosi' recita:
              "5.   Il  termine  per  l'esercizio  della  delega  per
          l'attuazione della direttiva 97/5/CE e' di sei mesi".
              -  Il  decreto  legislativo  1o settembre 1993, n. 385,
          reca:  "Testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria e
          creditizia".
              -  La  legge  23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri".
              - L'art. 14 della succitata legge cosi' recita:
              "Art.   14   (Decreti   legislativi). - 1.   I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con  la denominazione di "decreto legislativo e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni".
          Note all'art. 1:
              -  Per  la  direttiva 97/5/CE del 27 gennaio 1997, vedi
          note alle premesse.
              - Per il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385,
          vedi note alle premesse.
              - L'art. 10 del succitato decreto cosi' recita:
              "Art.  10  (Attivita'  bancaria). - 1.  La  raccolta di
          risparmio   tra  il  pubblico  e  l'esercizio  del  credito
          costituiscono   l'attivita'  bancaria.  Essa  ha  carattere
          d'impresa.
              2.  L'esercizio  dell'attivita'  bancaria  e' riservato
          alle banche.
              3.  Le banche esercitano, oltre all'attivita' bancaria,
          ogni  altra  attivita'  finanziaria,  secondo la disciplina
          propria   di   ciascuna,   nonche'   attivita'  connesse  o
          strumentali.  Sono  salve  le riserve di attivita' previste
          dalla legge".
              - L'art.   1284  del  codice  civile,  come  sostituito
          dall'art.  1  della  legge  26 novembre 1990, n. 353, cosi'
          recita:
              "Art.  1284 (Saggio degli interessi). - Il saggio degli
          interessi  legali  e'  del  dieci  per cento, in ragione di
          anno.
              Allo   stesso   saggio   si   computano  gli  interessi
          convenzionali,  se  le  parti  non  ne hanno determinato la
          misura.
              Gli  interessi  superiori  alla  misura  legale  devono
          essere  determinati  per  iscritto,  altrimenti sono dovuti
          nella misura legale".