stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 2000, n. 45

Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-3-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/06/2020)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  22-3-2000 al: 9-4-2002
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'allegato A);
Vista la direttiva n. 98/18/CE del Consiglio, in data 17 marzo 1998, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2000;
Su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni;

Emana:

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto e dei suoi allegati, si intende per:
a) "convenzioni internazionali":
1. la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313, e con la legge 4 giugno 1982, n. 438, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e successivi emendamenti in vigore alla data del 17 marzo 1998, di seguito denominata "SOLAS 1974";
2. la convenzione internazionale sulle linee di massimo carico del 1966, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968, e successivi emendamenti del 1971 e del 1979, resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1984, n. 968, e successivi emendamenti in vigore alla data del 17 marzo 1998, di seguito denominata "LL66";
b) "codice sulla stabilità a nave integra": il codice sulla stabilità a nave integra per tutti i tipi di nave oggetto degli strumenti della Organizzazione Marittima Internazionale IMO (Code on Intact Stability), contenuto nella risoluzione A.749 (18) dell'Assemblea dell'Organizzazione stessa del 4 novembre 1993, nel testo modificato alla data del 17 marzo 1998;
c) "codice per le unità veloci (HSC)": il codice internazionale di sicurezza per le unità veloci (International Code for Safety of High Speed Crafts) adottato dal comitato della sicurezza marittima dell'IMO con la risoluzione MSC 36 (63) del 20 maggio 1994, nel testo modificato alla data del 17 marzo 1998;
d) "GMDSS": il sistema globale di sicurezza e soccorso in mare (Global Maritime Distress and Safety System), definito nel capitolo IV della "SOLAS 1974";
e) "nave da passeggeri": qualsiasi nave che trasporti più di dodici passeggeri;
f) "unità veloce da passeggeri": una unità veloce come definita alla regola 1 del capitolo X della "SOLAS 1974", che trasporti più di dodici passeggeri; non sono considerate unità veloci da passeggeri le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali marittimi delle classi B, C e D, quando:
1. il loro dislocamento rispetto alla linea di galleggiamento corrisponda a meno di cinquecento metri cubi;
2. la loro velocità massima, come definita dal paragrafo 1.4.30 del codice per le unità veloci (HSC Code), sia inferiore ai venti nodi;
g) "nave nuova": una nave la cui chiglia sia stata impostata, o che si trovi a un equivalente stadio di costruzione, alla data di emanazione del presente decreto o successivamente. Per equivalente stadio di costruzione si intende lo stadio in cui:
1. ha inizio la costruzione identificabile con una nave specifica;
2. ha avuto inizio, per quella determinata nave, la sistemazione in posto di almeno cinquanta tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata di tutto il materiale strutturale, assumendo il minore di questi due valori;
h) "nave esistente": una nave che non sia una nave nuova;
i) "passeggero": qualsiasi persona che non sia:
1. il comandante, né un membro dell'equipaggio, né altra persona impiegata o occupata in qualsiasi qualità a bordo di una nave per i suoi servizi;
2. un bambino di età inferiore a un anno;
l) "lunghezza della nave": se non altrimenti definita nell'allegato I, il 96% della lunghezza totale calcolata su un galleggiamento all'85% della più piccola altezza di costruzione misurata dal limite superiore della chiglia, oppure la lunghezza misurata dalla faccia prodiera del dritto di prora all'asse di rotazione del timone al predetto galleggiamento, se tale lunghezza è maggiore.
Nelle navi che, secondo progetto, presentano un'inclinazione della chiglia, il galleggiamento al quale si misura tale lunghezza deve essere parallelo al galleggiamento del piano di costruzione;
m) "altezza di prora": l'altezza di prora definita dalla regola 39 della convenzione "LL66" in quanto distanza verticale sulla perpendicolare avanti, fra il galleggiamento corrispondente al bordo libero estivo assegnato e l'assetto di progetto, e la faccia superiore del ponte esposto a murata;
n) "nave con ponte completo": una nave provvista di un ponte completo, esposto alle intemperie e al mare, dotato di mezzi permanenti che permettano la chiusura di tutte le aperture nella parte esposta alle intemperie e sotto il quale tutte le aperture praticate nelle fiancate sono dotate di mezzi di chiusura permanenti, stagni almeno alle intemperie. Il ponte completo può essere un ponte stagno o una struttura equivalente a un ponte non stagno, completamente coperto da una struttura stagna alle intemperie, di resistenza sufficiente a mantenere l'impermeabilità alle intemperie e munita di mezzi di chiusura stagni alle intemperie;
o) "viaggio internazionale": un viaggio per mare dal porto di uno Stato membro a un porto situato al di fuori di quello Stato o viceversa;
p) "viaggio nazionale": un viaggio effettuato in tratti di mare da e verso lo stesso porto di uno Stato membro, o da un porto a un altro porto di tale Stato membro;
q) "tratti di mare": le aree marittime nelle quali le classi di navi possono operare per tutto l'anno o, eventualmente, per un periodo specifico;
r) "area portuale": un'area che si estende fino alle strutture portuali permanenti più periferiche che costituiscono parte integrante del sistema portuale o fino ai limiti definiti da elementi geografici naturali che proteggono un estuario o un'area protetta affine;
s) "luogo di rifugio": qualsiasi area protetta naturalmente o artificialmente che possa essere usata come rifugio da una nave o da un'unità veloce, che si trovi in condizioni di pericolo;
t) "Amministrazione" il Ministero dei trasporti e della navigazione - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
u) "Autorità marittime": Comandi periferici secondo funzioni delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
v) "Stato ospite": lo Stato membro dai cui porti, o verso i cui porti una nave o una unità veloce, battente bandiera diversa da quella di detto Stato membro, effettua viaggi nazionali;
z) "organismo riconosciuto": l'organismo riconosciuto a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
aa) "miglio": lunghezza equivalente a 1.852 metri;
bb) "onda significativa": l'onda media corrispondente a un terzo dell'altezza delle onde più alte osservate in un determinato periodo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998".
- L'allegato A così recita:
"(Omissis).
"98/18/CE: direttiva del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
(Omissis)".
- La direttiva 98/18/CE del Consiglio, in data 17 marzo 1998, è stata pubblicata nella G.U.C.E. L144 del 15 maggio 1998.
- La legge 5 giugno 1962, n. 616, reca: "Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare".
- La legge 23 maggio 1980, n. 313, reca: "Adesione alla convenzione internazionale 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1o novembre 1974, e sua esecuzione".
- Il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, reca: "Attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, reca: "Esecuzione della Convenzione internazionale sulla linea di massimo carico, adottata a Londra il 5 aprile 1966".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, reca: "Regolamento di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, n. 293, concerne: "Regolamento recante norme per la disciplina delle nuove unità veloci di navigazione nazionale o minore".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, concerne: "Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo".
Note all'art. 1:
- Per la legge 23 maggio 1980, n. 313, vedi note alle premesse.
- La legge 4 giugno 1982, n. 438, reca: "Adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali rispettivamente per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione".
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, vedi note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1984, n. 968, reca: "Esecuzione della risoluzione A.231 (VII) del 12 ottobre 1971, concernente emendamenti alla convenzione internazionale del5 aprile 1979, sulle linee di massimo carico, e della risoluzione A.411 (XI) del 15 novembre 1979, concernente emendamenti alla convenzione del 5 aprile 1966 sopracitata".
- L'avviso di entrata in vigore della risoluzione IMO MSC 36 (63) "Codice internazionale di sicurezza per le unità veloci" HSC (High Speed Craft), adottata il 20 maggio e resa esecutiva dal capitolo X della convenzione SOLAS a far data dal 1o gennaio 1996, giusta quanto previsto dallo stesso capitolo, è pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 febbraio 1996.
- L'avviso di entrata in vigore degli emendamenti al Capitolo IV della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, SOLAS 74/83, in materia di Global maritime distress and safety system, adottati con risoluzione n. 1 dell'8 novembre 1988 dalla Conferenza IMO dei Governi contraenti la Convenzione SOLAS 74/83, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 marzo 1992, n. 62, supplemento ordinario n. 53
- Il testo della regola 1 del Capitolo X della già citata Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare è il seguente:
"Regola 1 - (Definizioni). Agli effetti del presente capitolo:
1. "Codice per le unità veloci (HSC Code) è il Codice internazionale di sicurezza per le unità veloci (International Code of Safety for High Speed Craft - Volume di carena) corrispondente al galleggiamento di progetto (m3).
3. L'espressione "Unità costruita significa un'unità la cui chiglia venga impostata o che si trovi in un equivalente stato di avanzamento della costruzione.
4. L'espressione "equivalente stato di avanzamento della costruzione significa lo stato in cui:
1. inizia la costruzione identificabile con un'unità specifica; e
2. è iniziata, per quell'unità, la sistemazione di posto di almeno 50 tonnellate o dell'1% della massa di tutto il materiale strutturale assumendo il minore di tali due valori".
- Il paragrafo 1.4.30 del citato Codice per le unità veloci (HSC Code) è il seguente:
"1.4.30. "Velocità massima è la velocità raggiunta alla massima potenza continuativa di propulsione, per la quale l'unità è certificata, al peso operativo massimo ed in acque tranquille".
- La regola 39 della "Convenzione internazionale del 5 aprile 1979, sulle linee di massimo carico", definisce e disciplina la minima altezza di prora.
- Per il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 3 di detto decreto è il seguente:
"Art. 3 (Riconoscimento) - 1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, sentito il Ministero dell'ambiente per la materia di propria competenza, riconosce gli organismi che si conformano ai criteri all'allegato 3.
2. Gli organismi richiedenti il riconoscimento presentano istanza al Ministero dei trasporti e della navigazione secondo le modalità e le procedure determinate con decreto del Ministero dell'ambiente, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione comunica alla commissione e agli Stati membri dell'Unione europea gli organismi che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi del presente articolo".