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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1984, n. 968

Esecuzione della risoluzione A.231 (VII) del 12 ottobre 1971, concernente emendamenti alla convenzione internazionale del 5 aprile 1966 sulle linee di massimo carico, e della risoluzione A.411 (XI) del 15 novembre 1979, concernente emendamenti alla convenzione del 5 aprile 1966 sopracitata.

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Testo in vigore dal:  13-2-1985

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 1984;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data alla risoluzione A.231 (VII) del 12 ottobre 1971 concernente emendamenti alla convenzione internazionale del 5 aprile 1966 sulle linee di massimo carico e alla risoluzione A.411 (XI) del 15 novembre 1979 concernente emendamenti alla convenzione del 5 aprile 1966 sopracitata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1984

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

CARTA, Ministro della marina mercantile

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1985

Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 14