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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1984, n. 968

Esecuzione della risoluzione A.231 (VII) del 12 ottobre 1971, concernente emendamenti alla convenzione internazionale del 5 aprile 1966 sulle linee di massimo carico, e della risoluzione A.411 (XI) del 15 novembre 1979, concernente emendamenti alla convenzione del 5 aprile 1966 sopracitata.

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Testo in vigore dal: 13-2-1985
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 ottobre 1984; 
  Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro della marina mercantile; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                           Articolo unico 
 
  Piena ed intera esecuzione e' data alla risoluzione A.231 (VII) del
12   ottobre   1971   concernente   emendamenti   alla    convenzione
internazionale del 5 aprile 1966 sulle linee di massimo carico e alla
risoluzione A.411 (XI) del 15 novembre 1979  concernente  emendamenti
alla convenzione del 5 aprile 1966 sopracitata. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 8 ottobre 1984 
 
                               PERTINI 
 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
                              ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri 
                              CARTA, Ministro della marina mercantile 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 gennaio 1985 
  Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 14