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DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 2000, n. 45

Attuazione della direttiva ((2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri)).

note: Entrata in vigore del decreto: 22-3-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/06/2020)
Testo in vigore dal: 23-6-2020
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'allegato
A); 
  Vista la direttiva n. 98/18/CE del  Consiglio,  in  data  17  marzo
1998, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per  le  navi
da passeggeri adibite a viaggi nazionali; 
  Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616; 
  Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313; 
  Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968,  n.
777; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,
n. 435; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, n.
293; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n.
407; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 gennaio 2000; 
  Su proposta  del  Ministro  per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con  i
Ministri degli  affari  esteri,  della  giustizia,  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni; 
 
                             E m a n a: 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto e dei  suoi  allegati,  si  intende
per: 
    ((a)  «convenzioni  internazionali»:  le  seguenti   convenzioni,
inclusi i rispettivi protocolli e relative modifiche, nella  versione
aggiornata: 
      1. convenzione internazionale per la  salvaguardia  della  vita
umana in mare del 1974, resa esecutiva con legge 23 maggio  1980,  n.
313, di seguito denominata «SOLAS 1974»; 
      2. convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del
1966, resa esecutiva con decreto del Presidente  della  Repubblica  8
aprile 1968, n. 777, di seguito denominata «LL66»;)) 
    ((b) «codice sulla stabilita' a nave integra»:  il  codice  sulla
stabilita' a nave integra per tutti i  tipi  di  nave  oggetto  degli
strumenti  della   Organizzazione   marittima   internazionale   IMO,
contenuto    nella    risoluzione    A.749    (18)     dell'Assemblea
dell'Organizzazione  stessa  del  4  novembre  1993,  o   il   codice
internazionale sulla stabilita' a nave integra del 2008 di  cui  alla
risoluzione MSC.267(85) della Organizzazione marittima internazionale
IMO, del 4 dicembre 2008, nelle versioni aggiornate;)) 
    c)  "codice  per  le  unita'  veloci  (HSC  Code)":   il   codice
internazionale di sicurezza per le unita' veloci (International  Code
for Safety of High Speed Craft) adottato dall'IMO con la  risoluzione
MSC 36(63) del 20 maggio 1994  ovvero  il  codice  internazionale  di
sicurezza per le unita'  veloci  del  2000  (International  Code  for
Safety of High- Speed Craft, 2000), contenuto nella  risoluzione  MSC
97 (73) dell'IMO del dicembre 2000, nelle loro versioni aggiornate. 
    d) "GMDSS": il sistema globale di sicurezza e  soccorso  in  mare
(Global Maritime Distress and Safety System), definito  nel  capitolo
IV della "SOLAS 1974"; 
    e) "nave da passeggeri": qualsiasi nave  che  trasporti  piu'  di
dodici passeggeri; 
    f) "unita' veloce da passeggeri": una unita' veloce come definita
alla regola 1 del capitolo X della "SOLAS 1974", che  trasporti  piu'
di  dodici  passeggeri;  non  sono  considerate  unita'   veloci   da
passeggeri le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali marittimi
delle classi B, C e D, quando: 
      1. il loro dislocamento rispetto alla linea  di  galleggiamento
corrisponda a meno di cinquecento metri cubi; 
      2. e la loro velocita'  massima,  come  definita  dalla  regola
1.4.30 del codice per le unita' veloci  del  1994  e  ((dalla  regola
1.4.38)) del codice per le unita' veloci del 2000, sia inferiore a 20
nodi; 
    g) "nave nuova": una nave la cui chiglia sia stata  impostata,  o
che si trovi a un equivalente stadio di costruzione, alla data del  1
luglio 1998 o successivamente. Per equivalente stadio di  costruzione
si intende lo stadio in cui: 
      1.  ha  inizio  la  costruzione  identificabile  con  una  nave
specifica; 
      2.  ha  avuto  inizio,  per   quella   determinata   nave,   la
sistemazione in posto di almeno cinquanta tonnellate o  dell'uno  per
cento  della  massa  stimata  di  tutto  il  materiale   strutturale,
assumendo il minore di questi due valori; 
    h) "nave esistente": una nave che non sia una nave nuova; 
    i) "passeggero": qualsiasi persona che non sia: 
      1. il comandante, ne'  un  membro  dell'equipaggio,  ne'  altra
persona impiegata o occupata in qualsiasi qualita'  a  bordo  di  una
nave per i suoi servizi; 
      2. un bambino di eta' inferiore a un anno; 
    l)  "lunghezza  della   nave":   se   non   altrimenti   definita
nell'allegato I, il  96%  della  lunghezza  totale  calcolata  su  un
galleggiamento all'85% della  piu'  piccola  altezza  di  costruzione
misurata dal limite superiore  della  chiglia,  oppure  la  lunghezza
misurata dalla faccia  prodiera  del  dritto  di  prora  all'asse  di
rotazione del timone al predetto galleggiamento, se tale lunghezza e'
maggiore.   Nelle   navi   che,    secondo    progetto,    presentano
un'inclinazione della chiglia, il galleggiamento al quale  si  misura
tale lunghezza deve essere parallelo al galleggiamento del  piano  di
costruzione; 
    m) "altezza di prora": l'altezza di prora definita  dalla  regola
39 della convenzione "LL66" ((...)); 
    n) "nave con ponte completo": una  nave  provvista  di  un  ponte
completo,  esposto  alle  intemperie  e  al  mare,  dotato  di  mezzi
permanenti che permettano la chiusura  di  tutte  le  aperture  nella
parte esposta alle intemperie e sotto  il  quale  tutte  le  aperture
praticate nelle fiancate sono dotate di mezzi di chiusura permanenti,
stagni almeno alle intemperie. Il ponte completo puo' essere un ponte
stagno  o  una  struttura  equivalente  a  un   ponte   non   stagno,
completamente coperto da una struttura  stagna  alle  intemperie,  di
resistenza sufficiente a mantenere l'impermeabilita' alle  intemperie
e munita di mezzi di chiusura stagni alle intemperie; 
    o) "viaggio internazionale": un viaggio per mare dal porto di uno
Stato membro a un porto  situato  al  di  fuori  di  quello  Stato  o
viceversa; 
    p) "viaggio nazionale": un viaggio effettuato in tratti  di  mare
da e verso lo stesso porto di uno Stato membro, o da un  porto  a  un
altro porto di tale Stato membro; 
    ((q) «tratto di mare»: un tratto di mare o  una  rotta  marittima
definiti a norma dell'articolo 3. Tuttavia, ai fini dell'applicazione
delle disposizioni  in  materia  di  radiocomunicazioni,  valgono  le
definizioni di «tratto di mare» riportate nella  regola  2,  capitolo
IV, della «SOLAS 1974»;)) 
    ((r) «area portuale»: area  diversa  da  un  tratto  di  mare  di
giurisdizione che si estende fino alle strutture portuali  permanenti
piu' periferiche  che  costituiscono  parte  integrante  del  sistema
portuale o fino ai limiti definiti da  elementi  geografici  naturali
che proteggono un estuario o un'area protetta affine;)) 
    s) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2020, N. 43)); 
    t) "Amministrazione" ((il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti)) - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; 
    u) "Autorita' marittime":  Comandi  periferici  secondo  funzioni
delegate  con  direttive  del  Comando  generale  del   Corpo   delle
capitanerie di porto; 
    ((v) «Stato di approdo»: lo Stato membro dai cui porti, o verso i
cui porti, una nave o una unita' veloce battente bandiera diversa  da
quella di detto Stato membro, effettua viaggi nazionali;)) 
    ((z)   «organismo   riconosciuto»:    l'organismo    riconosciuto
conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento  europeo
e del Consiglio; per le navi e unita' veloci da passeggeri  nazionali
si intende l'ente tecnico di cui alla lettera bb-sexies;)) 
    ((aa) «miglio»: lunghezza equivalente a 1852 metri;)) 
    bb) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2020, N. 43)). 
    bb-bis) nave ro/ro da passeggeri:  una  nave  da  passeggeri  che
trasporta piu' di dodici passeggeri e disponga di  locali  da  carico
ro/ro o di locali di categoria speciale, come definiti  nella  regola
II-2/A/2 di cui all'allegato I; 
    bb-ter) eta': eta' della nave, espressa in numero di  anni  dalla
data della sua consegna; 
    ((bb-quater) «persone a mobilita' ridotta»: le persone che  hanno
particolare difficolta' nell'uso dei trasporti pubblici, compresi gli
anziani,  le  persone  con  disabilita',  le  persone  con   disturbi
sensoriali e quanti impiegano sedie a  rotelle,  le  gestanti  e  chi
accompagna bambini piccoli;)) 
    bb-quinquies) altezza significativa d'onda (hs): l'altezza  media
del terzo delle onde di altezza piu' elevata fra quelle osservate  in
un dato periodo; 
    ((bb-sexies) «ente tecnico»: l'organismo riconosciuto autorizzato
e affidato al quale sono devolute dal Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti le attribuzioni previste dall'articolo 3 del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello  Stato  22  gennaio  1947,  n.
340;)) 
    ((bb-septies) «nave a vela»: una nave a propulsione a vela  anche
se munita di propulsione meccanica come propulsione ausiliaria  e  di
emergenza, dove il rapporto tra superficie velica espressa  in  metri
quadrati e dislocamento massimo espresso in tonnellate risulta essere
maggiore di 7; 
    bb-octies)  «materiale  equivalente»:  leghe   di   alluminio   o
qualsiasi altro materiale non combustibile che, per le sue proprieta'
intrinseche  o  grazie  alla  sua  coibentazione,  al  termine  della
prevista  prova   standard   del   fuoco   possiede   caratteristiche
strutturali  e  di  resistenza  al   fuoco   equivalenti   a   quelle
dell'acciaio; 
    bb-novies) «prova standard del fuoco»: prova in cui  campioni  di
paratie o ponti sono esposti in  un  forno  di  prova  a  temperature
corrispondenti  all'incirca  alla  curva  standard  temperatura-tempo
conformemente   al   metodo   di   prova   specificato   nel   codice
internazionale per l'applicazione delle procedure di prova del  fuoco
del 2010,  di  cui  alla  risoluzione  MSC.307(88)  dell'IMO,  del  3
dicembre 2010, nella versione aggiornata; 
    bb-decies)  «nave  tradizionale»:  qualsiasi  tipo  di  nave   da
passeggeri storica progettata prima del 1965 e le  relative  repliche
costruite principalmente con i materiali originali,  comprese  quelle
finalizzate a incoraggiare e promuovere le tecniche e  le  competenze
marittime tradizionali, identificabili insieme come monumenti viventi
di  cultura,  il  cui  esercizio  rispetta  i  principi  tradizionali
dell'arte e della tecnica marinaresche; 
    bb-undecies) «unita' da diporto  o  unita'  veloce  da  diporto»:
un'unita'  che   non   e'   impegnata   in   attivita'   commerciali,
indipendentemente dal mezzo di propulsione; 
    bb-duodecies)    «imbarcazione     di     servizio     (tender)»:
un'imbarcazione  in  dotazione  alla  nave  che  e'  utilizzata   per
trasferire piu' di dodici passeggeri da una nave da passeggeri  ferma
alla terraferma e viceversa; 
    bb-ter decies) «nave di servizio off-shore»: una nave  utilizzata
per  trasportare  e   accogliere   personale   industriale   di   cui
all'articolo 1, comma 1, punto 49) del decreto del  Presidente  della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 che  non  svolge  a  bordo  lavori
essenziali per l'attivita' della nave; 
    bb-quater  decies)  «unita'  veloce   di   servizio   off-shore»:
un'unita'  utilizzata  per   trasportare   e   accogliere   personale
industriale di cui all'articolo 1, comma 1, punto 49) del decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 che non svolge  a
bordo lavori essenziali per l'attivita' dell'unita'; 
    bb-quindecies) «riparazioni, cambiamenti e  modifiche  di  grande
entita'»: 
      1.  qualsiasi  variazione   che   altera   sostanzialmente   le
dimensioni di una nave, ad esempio l'allungamento mediante l'aggiunta
di un nuovo corpo centrale; 
      2. qualsiasi variazione che altera sostanzialmente la capacita'
di trasporto di passeggeri di una nave, ad esempio la  trasformazione
di un ponte per autoveicoli in alloggio passeggeri; 
      3. qualsiasi variazione che aumenta sostanzialmente la vita  di
esercizio di una nave, ad esempio il rinnovo dell'alloggio passeggeri
su un intero ponte; 
      4. qualsiasi conversione di qualsiasi tipo di nave in una  nave
da passeggeri; 
    bb-sedecies)  «societa'  di  gestione»:  l'organizzazione  o   la
persona che si fa carico di tutti i doveri e tutte le responsabilita'
imposti dal codice internazionale di gestione della  sicurezza  delle
navi  e  della  prevenzione  dell'inquinamento  (codice  ISM),  nella
versione aggiornata, o, nei casi in cui non si applica il capitolo IX
della SOLAS 1974,  il  proprietario  della  nave  o  qualsiasi  altro
organismo o persona come il gestore o il noleggiatore  a  scafo  nudo
che ha assunto  la  responsabilita'  dell'esercizio  della  nave  dal
proprietario della stessa; 
    bb-septies  decies)  «navi  ro/ro  da  passeggeri  ritirate   dal
servizio»: si intendono le navi ro/ro da passeggeri delle classi  «A»
e «B»: 
      1. la cui chiglia  e'  stata  impostata  o  si  trovava  ad  un
equivalente stadio di costruzione anteriormente al 1° ottobre 2004, e 
      2. non si sono conformate agli articoli 5, 7 e 8,  del  decreto
legislativo 14 marzo 2005, n. 65, entro il 1° ottobre 2010, e 
      3. sono state destinate alla navigazione nelle classi «C» e «D»
a tale data o a una data successiva  alla  quale  hanno  raggiunto  i
trenta anni di eta', ma  comunque  non  piu'  tardi  del  1°  ottobre
2015.))