stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2005, n. 65

Attuazione della direttiva 2003/25/CE relativa ai requisiti specifici di stabilità per le navi ro-ro da passeggeri.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/5/2005
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  12-5-2005

Art. 8

Esercizio stagionale o per periodi di breve durata
1. L'armatore o l'esercente che effettua un servizio di linea su tutto l'arco dell'anno, se intende impiegare per lo stesso servizio navi ro/ro da passeggeri aggiuntive per un periodo più breve, deve comunicare alla competente autorità marittima i dati identificativi delle navi aggiuntive che intende utilizzare almeno un mese prima del loro impiego nel servizio in questione. Tuttavia, se per circostanze imprevedibili, è necessario impiegare rapidamente una nave ro/ro da passeggeri sostitutiva per evitare l'interruzione del servizio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28.
2. L'armatore o l'esercente che intende effettuare un servizio di linea stagionale per un periodo non superiore a sei mesi deve informare la competente autorità marittima almeno tre mesi prima dell'inizio di tale servizio.
3. Qualora il servizio di cui ai commi 1 e 2 sia svolto in condizioni caratterizzate da un'altezza significativa d'onda minore di quella fissata per il corso dell'intero anno nel tratto di mare considerato, è consentito impiegare il valore dell'altezza significativa d'onda relativo a tale periodo di esercizio più breve per determinare il battente d'acqua sul ponte, in applicazione dei requisiti specifici di stabilità di cui all'allegato I. Il valore dell'altezza significativa d'onda applicabile per questo periodo di esercizio più breve è concordato dall'amministrazione con le autorità competenti degli altri Stati membri o, se applicabile e possibile, con le autorità competenti degli altri Paesi terzi cui appartengono i porti che figurano nella rotta seguita dalla nave.
4. Le navi da passeggeri autorizzate ad uno dei servizi di cui ai commi 1 e 2, non appena ottenuta l'autorizzazione dalla competente autorità marittima, devono tenere a bordo la certificazione prevista dall'articolo 7.
Nota all'art. 8:
- L'art. 7, comma 2, del citato decreto legislativo n. 28 del 2001, così recita:
«2. Quando, a seguito di circostanze imprevedibili si deve tempestivamente sostituire un'unità per assicurare la continuità dei collegamenti e non sono applicabili le disposizioni del comma 1, l'autorità marittima consente che una diversa unità entri in servizio purché, dall'esito di un'ispezione a bordo e dal controllo dei documenti si possa ragionevolmente ritenere che la stessa soddisfa i necessari requisiti per operare in condizioni di sicurezza e purché la società si impegni ad assolvere tempestivamente all'adempimento di cui all'art. 4, comma 2, così da consentire che vengano eseguite entro un mese le verifiche e le visite a norma degli articoli 4, 5 e 6.».