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DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2005, n. 65

Attuazione della direttiva 2003/25/CE relativa ai requisiti specifici di stabilità per le navi ro-ro da passeggeri.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/5/2005
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-5-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  31 ottobre  2003,  n.  306, ed in particolare gli
articoli 1 e 2 e l'allegato B;
  Vista   la  direttiva  2003/25/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,   del  14 aprile  2003,  recante  requisiti  specifici  di
stabilita' per le navi ro/ro da passeggeri;
  Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313;
  Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;
  Visto  il  decreto  legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nella seduta del 25 novembre 2004;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 febbraio 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con i
Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e
finanze e delle attivita' produttive;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
    a)  altezza  significativa d'onda (hs): l'altezza media del terzo
delle  onde  di  altezza piu' elevata fra quelle osservate in un dato
periodo;
    b)  amministrazione:  il  Ministero  delle  infrastrutture  e dei
trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
    c)   amministrazione   dello  Stato  di  bandiera:  le  autorita'
competenti dello Stato la cui bandiera la nave ro/ro da passeggeri e'
autorizzata a battere;
    d)  autorita' marittima: gli uffici locali di cui all'articolo 17
del codice della navigazione, secondo funzioni delegate con direttive
del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
    e)  bordo  libero  residuo  (fr): la distanza minima fra il ponte
ro/ro  danneggiato  e  la linea di galleggiamento finale nel punto in
cui  si  e'  verificata  l'avaria, senza tenere conto degli ulteriori
effetti prodotti dall'acqua accumulatasi sul ponte ro/ro danneggiato;
    f)  convenzione SOLAS: la convenzione internazionale del 1974 per
la  salvaguardia  della  vita umana in mare, resa esecutiva in Italia
con legge 23 maggio 1980, n. 313, unitamente ai successivi protocolli
ed emendamenti dal momento della loro entrata in vigore;
    g)  ente  tecnico: l'organismo autorizzato ai sensi dell'articolo
1,  comma  1,  lettera  b), del decreto legislativo 3 agosto 1998, n.
314, e successive modificazioni;
    h)  nave  ro/ro  da  passeggeri:  una  nave che trasporti piu' di
dodici passeggeri e disponga di locali da carico ro/ro o di locali di
categoria   speciale,   come   definiti  nella  regola  II-2/3  della
convenzione SOLAS;
    i)  nave nuova: una nave la cui chiglia sia stata impostata o che
si trovi ad un equivalente stadio di costruzione il 1° ottobre 2004 o
in  data  successiva; per equivalente stadio di costruzione s'intende
lo stadio in cui ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
      1)   ha  inizio  la  costruzione  di  una  nave  specifica  ben
identificabile;
      2) ha avuto inizio, per quella determinata nave, l'assemblaggio
di  almeno 50 tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata del
materiale strutturale, assumendo il minore di questi due valori;
    l) nave esistente: una nave che non sia una nave nuova;
    m)  passeggero: qualsiasi persona che non sia il comandante della
nave,  un  membro  dell'equipaggio,  ne'  altra  persona  impiegata o
occupata   a  qualsiasi  titolo  a  bordo  della  nave  in  relazione
all'attivita'  della  nave  stessa,  e che non sia un bambino di eta'
inferiore a dodici mesi;
    n)  servizio  di linea: una serie di traversate effettuate da una
nave  ro/ro da passeggeri in modo da assicurare il collegamento fra i
medesimi due o piu' porti, effettuate in base ad un orario pubblicato
oppure  con  traversate  tanto regolari o frequenti da costituire una
serie sistematica evidente;
    o) esercente:  qualsiasi  ente  o  persona, quali il gestore o il
noleggiatore  a  scafo  nudo  che,  in  conformita'  alla  nozione di
societa'  di  cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n.
3051/95,  abbia  assunto dall'armatore della nave ro/ro da passeggeri
la  responsabilita'  dell'esercizio  della  nave e che, nell'assumere
tale  responsabilita', si sia dichiarato d'accordo per rilevare tutte
le  obbligazioni  e  responsabilita'  imposte dal codice ISM adottato
dall'Organizzazione  marittima  internazionale  (OMI) con risoluzione
A.741(l8);
    p) Stato  ospite:  lo  Stato  membro  dai cui porti o verso i cui
porti una nave ro/ro da passeggeri effettua un servizio di linea;
    q) viaggio internazionale: un viaggio per mare da un porto di uno
Stato membro a un porto situato fuori da detto Stato o viceversa.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:

              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Gli  articoli  1  e  2  e l'allegato B della legge 31
          ottobre  2003,  n.  306  (Disposizioni per l'adempimento di
          obblighi   derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita' europee. Legge comunitaria 2003), cosi' recitano:
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari.  Decorso  tale termine i decreti sono emanati
          anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
          per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
          trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
          previsti  ai  commi  1 o 4 o successivamente, questi ultimi
          sono prorogati di novanta giorni.
              4.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1.
              5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
          eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
          Trento  e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
          province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
          propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
          termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
          comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
          data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
          adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
          rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e  dei  principi  fondamentali stabiliti dalla legislazione
          dello Stato.».
              «Art.  2  (Principi  e criteri direttivi generali della
          delega  legislativa).  -  1. Salvi gli specifici principi e
          criteri  direttivi  stabiliti  dalle disposizioni di cui al
          capo  II  ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive
          da  attuare,  i  decreti legislativi di cui all'art. 1 sono
          informati   ai   seguenti   principi  e  criteri  direttivi
          generali:          a) le    amministrazioni    direttamente
          interessate    provvedono    all'attuazione   dei   decreti
          legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
                b) per  evitare  disarmonie con le discipline vigenti
          per  i  singoli  settori  interessati  dalla  normativa  da
          attuare,   sono   introdotte   le  occorrenti  modifiche  o
          integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie
          oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di
          semplificazione amministrativa;
                c) salva  l'applicazione  delle norme penali vigenti,
          ove    necessario   per   assicurare   l'osservanza   delle
          disposizioni   contenute   nei  decreti  legislativi,  sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle  disposizioni  dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
          nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda fino a 103.291
          euro  e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano  o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
          protetti.  In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
          alternativa  all'arresto  per le infrazioni che espongano a
          pericolo   o   danneggino  l'interesse  protetto;  la  pena
          dell'arresto   congiunta   a  quella  dell'ammenda  per  le
          infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma non
          inferiore  a  103  euro  e  non superiore a 103.291 euro e'
          prevista  per  le  infrazioni  che  ledano  o  espongano  a
          pericolo   interessi  diversi  da  quelli  sopra  indicati.
          Nell'ambito  dei  limiti  minimi  e  massimi  previsti,  le
          sanzioni   sopra   indicate  sono  determinate  nella  loro
          entita',  tenendo  conto della diversa potenzialita' lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto,  di  specifiche qualita' personali del colpevole,
          comprese   quelle   che  impongono  particolari  doveri  di
          prevenzione,  controllo  o vigilanza, nonche' del vantaggio
          patrimoniale  che  l'infrazione  puo' recare al colpevole o
          alla  persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni
          caso    sono   previste   sanzioni   identiche   a   quelle
          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi vigenti per le
          violazioni  omogenee  e  di pari offensivita' rispetto alle
          infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che    non    riguardano    l'attivita'   ordinaria   delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi
          di  attuazione  delle  direttive;  alla relativa copertura,
          nonche'  alla  copertura delle minori entrate eventualmente
          derivanti  dall'attuazione  delle  direttive, in quanto non
          sia  possibile  fare fronte con i fondi gia' assegnati alle
          competenti  amministrazioni, si provvede a carico del fondo
          di  rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
          n.  183,  per  un  ammontare  non superiore a 50 milioni di
          euro;
                e) all'attuazione   di   direttive   che   modificano
          precedenti  direttive  gia' attuate con legge o con decreto
          legislativo  si  procede,  se la modificazione non comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti   modifiche   alla   legge   o   al  decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata;
                f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che,
          nelle  materie  oggetto  delle  direttive  da  attuare,  la
          disciplina  sia pienamente conforme alle prescrizioni delle
          direttive  medesime,  tenuto  anche  conto  delle eventuali
          modificazioni   comunque   intervenute   fino   al  momento
          dell'esercizio della delega;
                g) quando    si    verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze  fra  amministrazioni  diverse  o comunque siano
          coinvolte  le competenze di piu' amministrazioni statali, i
          decreti   legislativi   individuano,   attraverso  le  piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',   differenziazione   e   adeguatezza  e  le
          competenze  delle  regioni e degli altri enti territoriali,
          le  procedure  per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
          decisionali,  la  trasparenza,  la celerita', l'efficacia e
          l'economicita'   nell'azione  amministrativa  e  la  chiara
          individuazione dei soggetti responsabili.».
          «Allegato  B  (art.  1,  commi  1  e  3)      96/61/CE  del
          Consiglio,  del  24  settembre 1996, sulla prevenzione e la
          riduzione integrate dell'inquinamento.
              1999/22/CE  del  Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa
          alla   custodia   degli   animali  selvatici  nei  giardini
          zoologici.
              1999/63/CE  del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
          all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
          gente  di  mare  concluso  dall'Associazione armatori della
          Comunita'  europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati
          dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
              2000/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23  ottobre  2000,  che  istituisce  un quadro per l'azione
          comunitaria in materia di acque.
              2000/76/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.
              2000/79/CE   del   Consiglio,  del  27  novembre  2000,
          relativa      all'attuazione      dell'accordo      europeo
          sull'organizzazione  dell'orario di lavoro del personale di
          volo  nell'aviazione  civile  concluso  da  Association  of
          European   Airlines   (AEA),  European  Transport  Workers'
          Federation   (ETF),  European  Cockpit  Association  (ECA),
          European  Regions Airline Association (ERA) e International
          Air Carrier Association (IACA).
              2001/16/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19 marzo  2001,  relativa all'interoperabilita' del sistema
          ferroviario transeuropeo convenzionale.
              2001/86/CE  del  Consiglio,  dell'8  ottobre  2001, che
          completa  lo  Statuto  della  Societa'  europea  per quanto
          riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
              2002/30/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26  marzo  2002,  che  istituisce  norme  e  procedure  per
          l'introduzione   di   restrizioni  operative  ai  fini  del
          contenimento del rumore negli aeroporti della Comunita'.
              2002/44/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
          salute  relative  all'esposizione  dei lavoratori ai rischi
          derivanti  dagli  agenti  fisici  (vibrazioni)  (sedicesima
          direttiva  particolare  ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
          della direttiva 89/391/CEE).
              2002/49/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          25   giugno  2002,  relativa  alla  determinazione  e  alla
          gestione del rumore ambientale.
              2002/58/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12  luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali
          e   alla  tutela  della  vita  privata  nel  settore  delle
          comunicazioni  elettroniche  (direttiva  relativa alla vita
          privata e alle comunicazioni elettroniche).
              2002/65/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23  settembre  2002,  concernente  la commercializzazione a
          distanza   di  servizi  finanziari  ai  consumatori  e  che
          modifica   la  direttiva  90/619/CEE  del  Consiglio  e  le
          direttive 97/7/CE e 98/27/CE.
              2002/73/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del
          Consiglio   relativa  all'attuazione  del  principio  della
          parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto
          riguarda  l'accesso  al  lavoro,  alla  formazione  e  alla
          promozione professionali e le condizioni di lavoro.
              2002/74/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del
          Consiglio  concernente il ravvicinamento delle legislazioni
          degli  Stati  membri  relative  alla  tutela dei lavoratori
          subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
              2002/84/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 novembre  2002,  che  modifica le direttive in materia di
          sicurezza  marittima  e  di  prevenzione  dell'inquinamento
          provocato dalle navi.
              2002/87/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  dicembre  2002,  relativa  alla vigilanza supplementare
          sugli  enti  creditizi,  sulle  imprese  di assicurazione e
          sulle   imprese   di   investimento   appartenenti   ad  un
          conglomerato   finanziario  e  che  modifica  le  direttive
          73/239/CEE,  79/267/CEE,  92/49/CEE,  92/96/CEE, 93/6/CEE e
          93/22/CEE   del   Consiglio   e  le  direttive  98/78/CE  e
          2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
              2002/89/CE  del  Consiglio,  del  28 novembre 2002, che
          modifica  la  direttiva 2000/29/CE concernente le misure di
          protezione   contro   l'introduzione   nella  Comunita'  di
          organismi  nocivi  ai  vegetali  o  ai  prodotti vegetali e
          contro la loro diffusione nella Comunita'.
              2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a
          definire  il  favoreggiamento dell'ingresso, del transito e
          del soggiorno illegali.
              2002/92/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.
              2002/95/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27  gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate
          sostanze  pericolose  nelle  apparecchiature  elettriche ed
          elettroniche.
              2002/96/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27  gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche
          ed elettroniche (RAEE).
              2003/4//CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione
          ambientale   e  che  abroga  la  direttiva  90/313/CEE  del
          Consiglio, del 7 giugno 1990.
              2003/6/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          28   gennaio   2003,  relativa  all'abuso  di  informazioni
          privilegiate  e  alla  manipolazione  del mercato (abusi di
          mercato).
              2003/17/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          3  marzo  2003, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa
          alla qualita' della benzina e del combustibile diesel.
              2003/24/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14  aprile  2003,  che  modifica  la direttiva 98/18/CE del
          Consiglio,  del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e
          norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
              2003/25/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14   aprile   2003,   concernente  requisiti  specifici  di
          stabilita' per le navi ro/ro da passeggeri.
              2003/33/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26  maggio  2003,  sul  ravvicinamento  delle  disposizioni
          legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli Stati
          membri  in  materia  di pubblicita' e di sponsorizzazione a
          favore dei prodotti del tabacco.
              2003/43/CE  del  Consiglio, del 26 maggio 2003, recante
          modifica  della  direttiva  88/407/CEE  che  stabilisce  le
          esigenze  di  polizia  sanitaria  applicabili  agli  scambi
          intracomunitari  e  alle  importazioni di sperma di animali
          della specie bovina.
              2003/44/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  giugno  2003,  che  modifica  la direttiva 94/25/CE sul
          ravvicinamento      delle     disposizioni     legislative,
          regolamentari   e   amministrative   degli   Stati   membri
          riguardanti le imbarcazioni da diporto.
              2003/50/CE  del  Consiglio,  dell'11  giugno  2003, che
          modifica  la  direttiva  91/68/CEE  per  quanto riguarda il
          rafforzamento  dei  controlli  sui  movimenti  di  ovini  e
          caprini.».
              - La  direttiva 2003/25/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
          L 123 del 17 maggio 2003.
              - La  legge 23 maggio 1980, n. 313 reca: «Adesione alla
          convenzione  internazionale  del  1974  per la salvaguardia
          della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a
          Londra il 10 novembre 1974, e sua esecuzione».
              - La  legge  5  giugno  1962,  n. 616, reca: «Sicurezza
          della navigazione e della vita umana in mare».
              - Il  decreto  legislativo 3 agosto 1998, n. 314, reca:
          «Attuazione   della   direttiva   94/57/CE,  relativa  alle
          disposizioni  ed  alle  norme  comuni  per  gli  organi che
          effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
          e   per   le  pertinenti  attivita'  delle  amministrazioni
          marittime,  e  della  direttiva  97/58/CE  che  modifica la
          direttiva 94/57/CE.».
              - Il  decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, reca:
          «Attuazione   della  direttiva  1999/35/CE  relativa  a  un
          sistema   di   visite   obbligatorie   per  l'esercizio  in
          condizioni  di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di
          unita'  veloci  da  passeggeri  adibiti a servizi di linea,
          nonche' disciplina delle procedure di indagine sui sinistri
          marittimi.».
          Note all'art. 1:
              - Per  la  legge 23 maggio 1980, n. 313, vedi note alle
          premesse.
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b),
          del citato decreto legislativo n. 314 del 1998:
              «Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente decreto legislativo
          stabilisce  le  misure  da adottare ai fini dell'ispezione,
          controllo  e certificazione delle navi di bandiera italiana
          in   conformita'   alle  convenzioni  internazionali  sulla
          sicurezza  in  mare  e  sulla prevenzione dell'inquinamento
          marino ed in particolare:
                a) disciplina  il  riconoscimento degli organismi che
          effettuano  attivita'  di ispezioni e controllo finalizzate
          alla certificazione delle navi;
                b) fissa   le   condizioni   in   base   alle   quali
          l'amministrazione  autorizza  un  organismo riconosciuto al
          rilascio dei certificati per proprio conto nel rispetto dei
          principi   della   non   discriminazione  e  dell'efficacia
          dell'azione amministrativa;».
              - Il  regolamento (CE) n. 3051/95 e' pubblicato in GUCE
          n. L 320 del 30 dicembre 1995.