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DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1999, n. 540

Riordino delle stazioni sperimentali per l'industria, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/2/2000. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/2001)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 24-2-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  regio  decreto  8  febbraio  1885, n. 1596, e successive
modifiche,  sulla  istituzione  in Napoli della stazione sperimentale
per l'industria delle pelli e delle materie concianti;
  Visto  il  regio  decreto  12  settembre 1909, n. 479, e successive
modifiche,  sulla  istituzione  in Milano della stazione sperimentale
per   la   cellulosa,  la  carta  e  le  fibre  tessili,  vegetali  e
artificiali;
  Visto  il  decreto  legislativo  20  giugno  1918,  n.  2131, sulla
istituzione della stazione sperimentale per l'industria delle essenze
e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria;
  Visto  il  decreto  legislativo  2  febbraio  1919,  n.  637, sulla
istituzione  della stazione sperimentale per l'industria degli olii e
dei grassi in Milano;
  Visto  il  decreto  legislativo  2  luglio  1922,  n.  1396,  sulla
istituzione   della   stazione  sperimentale  per  l'industria  delle
conserve alimentari in Parma;
  Visto  il  regio decreto 7 ottobre 1923, n. 3266, sulla istituzione
della stazione sperimentale per la seta in Milano;
  Visto  il  regio  decreto  23  marzo  1940,  n.  744,  e successive
modifiche,  sulla  istituzione  della  stazione  sperimentale  per  i
combustibili in Milano;
  Vista  la  legge  16 ottobre 1954, n. 1032, sulla istituzione della
stazione sperimentale per il vetro in Venezia-Murano;
  Visto  il  regio  decreto  31 ottobre 1923, n. 2523, modificato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 718, sul
riordinamento delle stazioni sperimentali per l'industria;
  Visto  il  regio  decreto  3  giugno  1924,  n. 696, modificato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 1461, di
approvazione   del  regolamento  per  le  stazioni  sperimentali  per
l'industria;
  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per
la riforma della pubblica amministrazione;
  Visto  l'articolo  9,  comma  6,  della  legge 8 marzo 1999, n. 50,
recante   delegificazione   e   testi   unici  di  norme  concernenti
procedimenti amministrativi;
  Vista  la  legge  29  luglio  1990, n. 241, concernente proroga dei
termini  per  l'esercizio  delle deleghe di cui agli articoli 10 e 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri
adottata nella riunione del 25 giugno 1999;
  Acquisito  il  parere  della  commissione  bicamerale, istituita ai
sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 ottobre 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto  con i Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica
e  tecnologica,  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione
economica e per la funzione pubblica;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                             Articolo 1
                        Normativa applicabile

  1.  Le  Stazioni  Sperimentali per l'industria, di seguito indicate
anche   come   Stazioni   Sperimentali,   sono   disciplinate   dalle
disposizioni contenute nel presente decreto legislativo.
  2.  Fermo restando il numero delle Stazioni Sperimentali, con uno o
piu' decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 3, della legge
15  marzo  1997,  n. 59, e successive modificazioni, nel rispetto dei
principi  generali  indicati  dall'articolo  14, comma 1, della legge
stessa, sono disposti la fusione, lo scorporo o la soppressione delle
Stazioni  Sperimentali  gia'  esistenti,  nonche'  la definizione del
settore di rispettivo riferimento.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per soggetti definiti.
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della  Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 6, della legge
          8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme
          concernenti   procedimenti   amministrativi   -   Legge  di
          semplificazione 1998):
              "6.  I termini di cui all'art. 10, al comma 1 dell'art.
          11  ed  al comma 11 dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59,  e  successive  modificazioni, sono differiti al 31
          luglio  1999.  I  commi  2  e  3  dell'art.  50 del decreto
          legislativo  31 marzo 1998, n. 112, sono abrogati. All'art.
          16,  comma  3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole:
          ai  capitoli  2557, 2560 e 2543 dello sono sostituite dalla
          seguente: allo ".
          Nota all'art. 1:
              - Si riporta il testo degli articoli 11, comma 3, e 14,
          comma  1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega
          al  Governo  per il conferimento di funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa":
              "Art.   11,   comma   3.   Disposizioni   correttive  e
          integrative  ai decreti legislativi possono essere emanate,
          nel  rispetto  degli  stessi principi e criteri direttivi e
          con  le  medesime procedure, entro un anno dalla data della
          loro entrata in vigore".
              "Art.  14, comma 1. Nell'attuazione della delega di cui
          alla  lettera b)  del  comma  l  dell'art.  11,  il Governo
          perseguira'  l'obiettivo  di  una complessiva riduzione dei
          costi  amministrativi e si atterra', oltreche' ai princi'pi
          generali  desumibili  dalla  legge 7 agosto 1990, n. 241, e
          successive   modificazioni,   dal   decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art.
          3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti
          princi'pi e criteri direttivi:
                a) fusione  o  soppressione  di  enti  con  finalita'
          omologhe  o  complementari,  trasformazione  di  enti per i
          quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile
          in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica,
          ovvero  in  struttura di universita', con il consenso della
          medesima,  ovvero  liquidazione  degli  enti inutili; per i
          casi  di  cui  alla presente lettera il Governo e' tenuto a
          presentare  contestuale  piano di utilizzo del personale ai
          sensi  dell'art.  12,  comma  1,  lettera  s), in carico ai
          suddetti enti;
                b) trasformazione   in   associazioni  o  in  persone
          giuridiche  di  diritto privato degli enti che non svolgono
          funzioni  o servizi di rilevante interesse pubblico nonche'
          di altri enti per il cui funzionamento non e' necessaria la
          personalita'  di  diritto  pubblico; trasformazione in ente
          pubblico economico o in societa' di diritto privato di enti
          ad  alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui
          alla  presente  lettera  il  Governo e' tenuto a presentare
          contestuale  piano  di  utilizzo  del  personale  ai  sensi
          dell'art.  12,  comma  1, lettera s), in carico ai suddetti
          enti;
                c) omogeneita' di organizzazione per enti omologhi di
          comparabile   rilevanza,   anche  sotto  il  profilo  delle
          procedure  di  nomina  degli  organi statutari, e riduzione
          funzionale   del   numero   di   componenti   degli  organi
          collegiali;
                d) razionalizzazione  ed  omogeneizzazione dei poteri
          di  vigilanza  ministeriale,  con  esclusione, di norma, di
          rappresentanti     ministeriali     negli     organi     di
          amministrazione,  e  nuova  disciplina del commissariamento
          degli enti;
                e) contenimento  delle  spese di funzionamento, anche
          attraverso  ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo
          di  contraenti  ovvero  di  organi,  in  analogia  a quanto
          previsto  dall'art.  20, comma 7, del decreto legislativo 3
          febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
                f) programmazione  atta  a  favorire  la  mobilita' e
          l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche".