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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1948, n. 718

Pagamento degli emolumenti del personale di ruolo dello Stazioni sperimentali per l'industria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  3-7-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sul riordinamento dell'istruzione industriale, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969;
Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 130, sul riordinamento del personale delle Stazioni sperimentali per l'industria, e successive integrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 23 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, è modificato come appresso:
"Al mantenimento delle Stazioni sperimentali per l'industria, il Ministero dell'industria e del commercio contribuisce con una somma non inferiore agli stipendi ed ogni altro assegno e competenza dovuti al personale di ruolo.
Potranno, inoltre, essere corrisposti dallo stesso Ministero contributi straordinari e sussidi per laboratori e gabinetti scientifici e per pubblicazioni delle Stazioni stesse.
Il pagamento degli stipendi e degli altri assegni spettanti al personale di ruolo è effettuato direttamente dal Ministero dell'industria e del commercio con le modalità previste dagli articoli 62 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e 286 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento relativo.
Al rimanente delle spese necessarie per il mantenimento delle Stazioni sperimentali per l'industria debbono provvedere le imprese che esercitano le industrie per le quali la Stazione è preordinata ed i commerci di importazione corrispondenti e gli Enti pubblici locali che vi sono tenuti. Il contributo dovuto dalle imprese viene ripartito annualmente fra esse dal Consiglio di amministrazione della Stazione in proporzione della loro capacità di produzione".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1948

DENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sul riordinamento

dell'istruzione industriale, ed il relativo regolamento approvato con

regio decreto 3 giugno 1924, n. 969;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, convertito

nella legge 3 gennaio 1939, n. 130, sul riordinamento del personale

delle Stazioni sperimentali per l'industria, e successive integrazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 23 del regio decreto 31 ottobre 1923, n.

2523, è modificato come appresso:

"Al mantenimento delle Stazioni sperimentali per l'industria, il Ministero dell'industria e del commercio contribuisce con una somma non inferiore agli stipendi ed ogni altro assegno e competenza dovuti al personale di ruolo.

Potranno, inoltre, essere corrisposti dallo stesso Ministero contributi straordinari e sussidi per laboratori e gabinetti scientifici e per pubblicazioni delle Stazioni stesse. Il pagamento degli stipendi e degli altri assegni spettanti al personale di ruolo è effettuato direttamente dal Ministero dell'industria e del commercio con le modalità previste dagli

articoli 62 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale

dello Stato, e 286 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento relativo. Al rimanente delle spese necessarie per il mantenimento delle Stazioni sperimentali per l'industria debbono provvedere le imprese che esercitano le industrie per le quali la Stazione è preordinata ed i commerci di importazione corrispondenti e gli Enti pubblici locali che vi sono tenuti. Il contributo dovuto dalle imprese viene ripartito annualmente fra esse dal Consiglio di amministrazione della Stazione in proporzione della loro capacità di produzione".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TREMELLONI - DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1948

Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 96. - FRASCA