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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1948, n. 718

Pagamento degli emolumenti del personale di ruolo dello Stazioni sperimentali per l'industria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 3-7-1948
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  il regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sul riordinamento
dell'istruzione industriale, ed il relativo regolamento approvato con
regio decreto 3 giugno 1924, n. 969;
  Visto  il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, convertito
nella  legge  3 gennaio 1939, n. 130, sul riordinamento del personale
delle   Stazioni   sperimentali   per   l'industria,   e   successive
integrazioni;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per l'industria ed il commercio, di
concerto con quello per il tesoro;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  Il  primo  comma dell'art. 23 del regio decreto 31 ottobre 1923, n.
2523, e' modificato come appresso:
  "Al  mantenimento  delle  Stazioni sperimentali per l'industria, il
Ministero  dell'industria  e del commercio contribuisce con una somma
non inferiore agli stipendi ed ogni altro assegno e competenza dovuti
al personale di ruolo.
  Potranno,   inoltre,  essere  corrisposti  dallo  stesso  Ministero
contributi   straordinari   e  sussidi  per  laboratori  e  gabinetti
scientifici e per pubblicazioni delle Stazioni stesse.
  Il  pagamento  degli  stipendi  e  degli altri assegni spettanti al
personale   di   ruolo   e'  effettuato  direttamente  dal  Ministero
dell'industria  e  del  commercio  con  le  modalita'  previste dagli
articoli   62   del   regio   decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,
sull'amministrazione  del  patrimonio  e  sulla contabilita' generale
dello  Stato,  e  286  del  regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che
approva il regolamento relativo.
  Al  rimanente  delle  spese  necessarie  per  il mantenimento delle
Stazioni  sperimentali  per l'industria debbono provvedere le imprese
che  esercitano  le industrie per le quali la Stazione e' preordinata
ed  i  commerci  di  importazione  corrispondenti e gli Enti pubblici
locali  che  vi sono tenuti. Il contributo dovuto dalle imprese viene
ripartito annualmente fra esse dal Consiglio di amministrazione della
Stazione in proporzione della loro capacita' di produzione".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 24 aprile 1948

                              DE NICOLA

                                              DE GASPERI - TREMELLONI
                                                        - DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 giugno 1948
  Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 96. - FRASCA