stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1999, n. 540

Riordino delle stazioni sperimentali per l'industria, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/2/2000. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/2001)
nascondi
Testo in vigore dal: 24-2-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  regio  decreto  8  febbraio  1885, n. 1596, e successive
modifiche,  sulla  istituzione  in Napoli della stazione sperimentale
per l'industria delle pelli e delle materie concianti;
  Visto  il  regio  decreto  12  settembre 1909, n. 479, e successive
modifiche,  sulla  istituzione  in Milano della stazione sperimentale
per   la   cellulosa,  la  carta  e  le  fibre  tessili,  vegetali  e
artificiali;
  Visto  il  decreto  legislativo  20  giugno  1918,  n.  2131, sulla
istituzione della stazione sperimentale per l'industria delle essenze
e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria;
  Visto  il  decreto  legislativo  2  febbraio  1919,  n.  637, sulla
istituzione  della stazione sperimentale per l'industria degli olii e
dei grassi in Milano;
  Visto  il  decreto  legislativo  2  luglio  1922,  n.  1396,  sulla
istituzione   della   stazione  sperimentale  per  l'industria  delle
conserve alimentari in Parma;
  Visto  il  regio decreto 7 ottobre 1923, n. 3266, sulla istituzione
della stazione sperimentale per la seta in Milano;
  Visto  il  regio  decreto  23  marzo  1940,  n.  744,  e successive
modifiche,  sulla  istituzione  della  stazione  sperimentale  per  i
combustibili in Milano;
  Vista  la  legge  16 ottobre 1954, n. 1032, sulla istituzione della
stazione sperimentale per il vetro in Venezia-Murano;
  Visto  il  regio  decreto  31 ottobre 1923, n. 2523, modificato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 718, sul
riordinamento delle stazioni sperimentali per l'industria;
  Visto  il  regio  decreto  3  giugno  1924,  n. 696, modificato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 1461, di
approvazione   del  regolamento  per  le  stazioni  sperimentali  per
l'industria;
  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per
la riforma della pubblica amministrazione;
  Visto  l'articolo  9,  comma  6,  della  legge 8 marzo 1999, n. 50,
recante   delegificazione   e   testi   unici  di  norme  concernenti
procedimenti amministrativi;
  Vista  la  legge  29  luglio  1990, n. 241, concernente proroga dei
termini  per  l'esercizio  delle deleghe di cui agli articoli 10 e 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri
adottata nella riunione del 25 giugno 1999;
  Acquisito  il  parere  della  commissione  bicamerale, istituita ai
sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 ottobre 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto  con i Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica
e  tecnologica,  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione
economica e per la funzione pubblica;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                             Articolo 1
                        Normativa applicabile

  1.  Le  Stazioni  Sperimentali per l'industria, di seguito indicate
anche   come   Stazioni   Sperimentali,   sono   disciplinate   dalle
disposizioni contenute nel presente decreto legislativo.
  2.  Fermo restando il numero delle Stazioni Sperimentali, con uno o
piu' decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 3, della legge
15  marzo  1997,  n. 59, e successive modificazioni, nel rispetto dei
principi  generali  indicati  dall'articolo  14, comma 1, della legge
stessa, sono disposti la fusione, lo scorporo o la soppressione delle
Stazioni  Sperimentali  gia'  esistenti,  nonche'  la definizione del
settore di rispettivo riferimento.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  regio  decreto  8  febbraio  1885, n. 1596, e successive
modifiche,  sulla  istituzione  in Napoli della stazione sperimentale
per l'industria delle pelli e delle materie concianti;
  Visto  il  regio  decreto  12  settembre 1909, n. 479, e successive
modifiche,  sulla  istituzione  in Milano della stazione sperimentale
per   la   cellulosa,  la  carta  e  le  fibre  tessili,  vegetali  e
artificiali;
  Visto  il  decreto  legislativo  20  giugno  1918,  n.  2131, sulla
istituzione della stazione sperimentale per l'industria delle essenze
e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria;
  Visto  il  decreto  legislativo  2  febbraio  1919,  n.  637, sulla
istituzione  della stazione sperimentale per l'industria degli olii e
dei grassi in Milano;
  Visto  il  decreto  legislativo  2  luglio  1922,  n.  1396,  sulla
istituzione   della   stazione  sperimentale  per  l'industria  delle
conserve alimentari in Parma;
  Visto  il  regio decreto 7 ottobre 1923, n. 3266, sulla istituzione
della stazione sperimentale per la seta in Milano;
  Visto  il  regio  decreto  23  marzo  1940,  n.  744,  e successive
modifiche,  sulla  istituzione  della  stazione  sperimentale  per  i
combustibili in Milano;
  Vista  la  legge  16 ottobre 1954, n. 1032, sulla istituzione della
stazione sperimentale per il vetro in Venezia-Murano;
  Visto  il  regio  decreto  31 ottobre 1923, n. 2523, modificato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 718, sul
riordinamento delle stazioni sperimentali per l'industria;
  Visto  il  regio  decreto  3  giugno  1924,  n. 696, modificato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 1461, di
approvazione   del  regolamento  per  le  stazioni  sperimentali  per
l'industria;
  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per
la riforma della pubblica amministrazione;
  Visto  l'articolo  9,  comma  6,  della  legge 8 marzo 1999, n. 50,
recante   delegificazione   e   testi   unici  di  norme  concernenti
procedimenti amministrativi;
  Vista  la  legge  29  luglio  1990, n. 241, concernente proroga dei
termini  per  l'esercizio  delle deleghe di cui agli articoli 10 e 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri
adottata nella riunione del 25 giugno 1999;
  Acquisito  il  parere  della  commissione  bicamerale, istituita ai
sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 ottobre 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto  con i Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica
e  tecnologica,  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione
economica e per la funzione pubblica;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                             Articolo 1
                        Normativa applicabile

  1.  Le  Stazioni  Sperimentali per l'industria, di seguito indicate
anche   come   Stazioni   Sperimentali,   sono   disciplinate   dalle
disposizioni contenute nel presente decreto legislativo.
  2.  Fermo restando il numero delle Stazioni Sperimentali, con uno o
piu' decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 3, della legge
15  marzo  1997,  n. 59, e successive modificazioni, nel rispetto dei
principi  generali  indicati  dall'articolo  14, comma 1, della legge
stessa, sono disposti la fusione, lo scorporo o la soppressione delle
Stazioni  Sperimentali  gia'  esistenti,  nonche'  la definizione del
settore di rispettivo riferimento.