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DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2000, n. 1

Disposizioni urgenti per prorogare gli interventi in favore dell'Albania e la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace. (Raccolta 2000).

note: Entrata in vigore del decreto: 7/1/2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 marzo 2000, n. 44 (in G.U. 07/03/2000, n.55).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  7-1-2000 al: 7-3-2000
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione degli interventi in favore dell'Albania e della partecipazione dei contingenti militari italiani alle missioni internazionali di pace in corso;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'interno;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Interventi per la ricostruzione sociale ed economica dell'Albania
1. Il presente articolo disciplina gli interventi volti a proseguire il processo di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania, di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 300, ed all'articolo 5 del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, predisposti dai Ministeri interessati e approvati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le procedure stabilite sulla base del predetto decreto-legge n. 110 del 1999.
2. I progetti di intervento di cui al comma 1, con le eventuali modificazioni approvate dal Ministero degli affari esteri, sono gestiti fino alla loro conclusione, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, con le modalità previste dalle disposizioni legislative di cui al medesimo comma 1, dal Ministero degli affari esteri, al fine di garantirne la progressiva integrazione con gli interventi di cooperazione previsti, per le medesime finalità, dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49.
3. Il Ministero degli affari esteri può utilizzare, previe intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e fino alla conclusione dei progetti di intervento di cui al comma 1, le risorse umane e strumentali dell'ufficio già addetto agli interventi straordinari in Albania, determinandone le relative funzioni.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri esercita i poteri e le competenze previste dalla legge 3 agosto 1998, n. 300, e dal decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate entro il 31 marzo 2000 le risorse finanziarie previste dalle disposizioni legislative di cui al comma 1 da trasferire allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri. Detti fondi sono versati dal Ministero degli affari esteri ad apposita contabilità speciale di tesoreria, intestata alla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo.
5. Per il completamento dei programmi di ristrutturazione delle forze di polizia albanesi fino al 30 giugno 2000, è autorizzata la spesa di lire 18 miliardi per l'anno 2000, da iscriversi in apposita unità previsionale di base del Ministero dell'interno.