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DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2000, n. 1

Disposizioni urgenti per prorogare gli interventi in favore dell'Albania e la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace. (Raccolta 2000).

note: Entrata in vigore del decreto: 7/1/2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 marzo 2000, n. 44 (in G.U. 07/03/2000, n.55).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 7-1-2000
al: 7-3-2000
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni volte ad assicurare la continuazione degli interventi in
favore  dell'Albania  e della partecipazione dei contingenti militari
italiani alle missioni internazionali di pace in corso;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 dicembre 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  degli  affari  esteri  e  della  difesa, di concerto con il
Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
del Ministro dell'interno;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  Interventi per la ricostruzione sociale ed economica dell'Albania

  1.   Il   presente  articolo  disciplina  gli  interventi  volti  a
proseguire   il   processo  di  ricostruzione  sociale  ed  economica
dell'Albania,   di   cui  alla  legge  3  agosto  1998,  n.  300,  ed
all'articolo  5 del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge 18 giugno 1999, n. 186, predisposti
dai  Ministeri interessati e approvati con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, secondo le procedure stabilite sulla base del
predetto decreto-legge n. 110 del 1999.
  2.  I  progetti  di  intervento di cui al comma 1, con le eventuali
modificazioni  approvate  dal  Ministero  degli  affari  esteri, sono
gestiti  fino  alla  loro  conclusione,  anche in deroga alle vigenti
disposizioni  di  contabilita' generale dello Stato, con le modalita'
previste  dalle  disposizioni legislative di cui al medesimo comma 1,
dal   Ministero  degli  affari  esteri,  al  fine  di  garantirne  la
progressiva integrazione con gli interventi di cooperazione previsti,
per le medesime finalita', dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49.
  3.  Il Ministero degli affari esteri puo' utilizzare, previe intese
con  la Presidenza del Consiglio dei Ministri e fino alla conclusione
dei  progetti  di  intervento  di  cui al comma 1, le risorse umane e
strumentali dell'ufficio gia' addetto agli interventi straordinari in
Albania, determinandone le relative funzioni.
  4.  Per  la  realizzazione  degli  interventi di cui al comma 1, il
Ministero  degli  affari  esteri  esercita  i  poteri e le competenze
previste  dalla  legge  3 agosto 1998, n. 300, e dal decreto-legge 21
aprile  1999,  n.  110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
giugno  1999,  n.  186.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  su  proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione
economica,  sono  determinate  entro  il  31  marzo  2000  le risorse
finanziarie previste dalle disposizioni legislative di cui al comma 1
da  trasferire  allo  stato  di  previsione della spesa del Ministero
degli  affari  esteri.  Detti  fondi sono versati dal Ministero degli
affari   esteri  ad  apposita  contabilita'  speciale  di  tesoreria,
intestata alla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo.
  5.  Per  il  completamento  dei programmi di ristrutturazione delle
forze  di  polizia albanesi fino al 30 giugno 2000, e' autorizzata la
spesa  di lire 18 miliardi per l'anno 2000, da iscriversi in apposita
unita' previsionale di base del Ministero dell'interno.