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DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1999, n. 484

Modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/12/1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2000, n. 27 (in G.U. 19/02/2000, n.41).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/02/2000)
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Testo in vigore dal: 20-2-2000
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  protocollo  di intesa firmato il 30 novembre 1999 tra il
Governo ed i rappresentanti delle associazioni di categoria;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di dare esecuzione
alla decisione della Commissione della Comunita' europea del 4 maggio
1999  in  merito  alla  legge  23  dicembre  1997,  n.  454,  recante
interventi  per  la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo
dell'intermodalita';
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 dicembre 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto con il
Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro per le politiche comunitarie;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  ((01.  La  lettera  c)  del  comma 2 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 1997, n. 454, e' sostituita dalla seguente:
    "c)   per   impresa   di   autotrasporto  un'impresa,  ovvero  un
raggruppamento,  che esercita l'attivita' di autotrasporto di cose su
strada   per  conto  di  terzi  e  che  e'  iscritta  all'albo  degli
autotrasportatori  di  cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, anche se
avente sede principale in altro Stato dell'Unione europea;"))
  1.  All'articolo  2  della  legge  23  dicembre  1997, n. 454, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1. Gli interventi previsti dal presente articolo sono destinati al
finanziamento agevolato delle iniziative riguardanti:
      a)   l'acquisizione   dei  programmi  e  delle  apparecchiature
informatiche  da  impiegare nell'ambito delle attivita' di formazione
di  cui alla successiva lettera e); a tali iniziative e' riservato il
10 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera
a);
      b)  la  partecipazione  alla  realizzazione  di  terminals  per
trasporti  stradali;  a  tali iniziative e' riservato il 38 per cento
delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);
      c)  la riconversione e modifica del parco veicolare circolante,
mediante   l'acquisizione  di  nuovi  veicoli,  ((per  conseguire  un
miglioramento  delle  condizioni di sicurezza stradale, limitatamente
alla  sostituzione  dei  veicoli immatricolati da oltre sei anni alla
data di entrata in vigore del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484,
e  per consentire una riduzione nonche' il miglioramento dell'impatto
ambientale  in  modo  da  conseguire  standard piu' elevati di quelli
previsti  dalla  normativa  in  vigore.  L'intervento  dello Stato e'
limitato   sino  alla  compensazione  dei  maggiori  costi  derivanti
dall'adeguamento  agli  standard  tecnici  piu' elevati in materia di
emissioni  e di sicurezza)); a tali iniziative e' riservato il 46 per
cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);
      d)  interventi  di  adeguamento  per  la riduzione di emissioni
inquinanti    su    veicoli   in   disponibilita'   dell'impresa   di
autotrasporto, per i quali puo' essere concesso un contributo fino al
25  per cento del costo totale documentato dalle aziende interessate;
a  tali iniziative e' riservato il 4 per cento delle risorse previste
dall'articolo 1, comma 3, lettera a);
      e)  la  formazione  professionale  degli  operatori  e dei loro
dipendenti,  anche  utilizzando  a  tale  scopo le risorse attivabili
mediante il cofinanziamento dell'Unione europea; a tali iniziative e'
riservato  il  2  per  cento  delle risorse previste dall'articolo 1,
comma 3, letera a).";
    b) al comma 2 le parole: "nel triennio 1997-1999" sono sostituite
dalle   seguenti:   "o   avviate   a  realizzazione  nel  quadriennio
1998-2001";
    c) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
      "b)  per  le  operazioni  di  cui al comma 1, lettera b), mutui
decennali  fino  al 60 per cento dell'investimento nel limite massimo
di lire un miliardo;";
    d)  al  comma 2, lettera d), dopo le parole: "spese documentate."
sono inserite le seguenti: "fino al 25 per cento del costo totale.";
    e)  al  comma 3, le parole: "lettere a), b) e c)" sono sostituite
dalle seguenti: "lettere a) e c)";
    f) al comma 4, la lettera e) e' abrogata;
    g) il comma 6, e' abrogato.
  2. All'articolo 3 della legge n. 454 del 1997 sono abrogati i commi
6, 7, 8 e 9.
  ((2-bis.  L'articolo 4 della legge n.454 del 1997 e' sostituito dal
seguente:
    "Art.   4.   -   (Incentivi  per  l'aggregazione  di  imprese  di
autotrasporto al fine di operare nel comparto dei servizi intermodali
e razionalizzare l'offerta di trasporto stradale)
      1.  Per  i  processi  di aggregazione che interessino piccole e
medie  imprese  di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte
all'albo  di  cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, preferenzialmente
finalizzati  ad operare nel comparto del trasporto combinato, tali da
realizzare  anche una riduzione della capacita' di carico complessiva
e,  nel  pieno rispetto dell'ambiente e delle condizioni di sicurezza
della  circolazione,  maggiori  e piu' adeguati livelli di efficienza
gestionale   mediante  una  migliore  utilizzazione  dell'offerta  di
trasporto,  sono  concessi  contributi  per  l'impianto  delle  nuove
strutture  societarie,  per  gli investimenti connessi al progetto di
aggregazione,  ed agevolazioni sui costi del personale occupato nelle
nuove   strutture   risultanti   dalle   aggregazioni.   Con  decreto
dirigenziale,   sentito   il   comitato  centrale  per  l'albo  degli
autotrasportatori,   sono   stabiliti  criteri  e  procedure  per  la
concessione dei benefici, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2
del presente articolo e della necessita' di assicurare che i progetti
di   aggregazione   non  risultino  distorsivi  della  concorrenza  e
producano un'effettiva riduzione della capacita' di trasporto.
      2.  Possono  beneficiare  dei contributi di cui all'articolo 1,
comma  3,  lettera  c),  ed  al comma 1 del presente articolo, per le
operazioni  realizzate  dopo la data di entrata in vigore del decreto
dirigenziale di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2001:
        a) le piccole e medie imprese che risultano da fusioni o sono
destinatarie  di  conferimenti  da parte di imprese di autotrasporto.
Possono essere conferiti, oltre alle aziende o a complessi aziendali,
anche  altri  beni  materiali  o  immateriali ammortizzabili, nonche'
partecipazioni  azionarie  e  non  azionarie. La medesima impresa non
puo'  utilizzare i benefici per piu' di una volta in un biennio. Sono
escluse  le imprese risultanti da fusioni o conferimenti tra societa'
appartenenti al medesimo gruppo, controllate o collegate;
        b)   le   piccole   e  medie  imprese  che  si  associano  in
raggruppamenti ovvero aderiscono a raggruppamenti gia' esistenti;
        c)  i  raggruppamenti di imprese, gia' esistenti alla data di
entrata  in  vigore  del  decreto dirigenziale di cui al comma 1, che
associano  piccole  e  medie  imprese,  che  non  abbiano  effettuato
analoghi  raggruppamenti  nei  due  anni precedenti la data medesima.
Analogamente possono beneficiare dei contributi i raggruppamenti, che
abbiano  i  requisiti delle piccole e medie imprese, che provvedono a
fondersi tra loro.
      3.  Dai  processi  di  aggregazione di cui al presente articolo
dovra'   risultare   una   riduzione  della  capacita'  di  trasporto
complessiva delle imprese e dei raggruppamenti interessati, qualora a
seguito  di  tali  processi  la capacita' di trasporto risulti pari o
superiore  alle  260  tonnellate  di carico utile complessivo. Con il
decreto  dirigenziale  di  cui  al  comma  1 sono stabiliti criteri e
modalita'  per  il  conseguimento  della riduzione della capacita' di
trasporto.
      4.   Alle   imprese   ed  ai  raggruppamenti  risultanti  dalle
operazioni  di  cui al presente articolo sono concessi contributi per
la  partecipazione  dei  propri  titolari ed addetti ad iniziative di
formazione  professionale, compresi l'acquisto di materiale didattico
ed  audiovisivo  e la partecipazione a corsi, nella misura del 50 per
cento  degli  oneri  diretti  ed  indiretti sopportati e comunque per
importi non superiori a 100 milioni di lire per ciascuna iniziativa.
      5.  Il  Comitato  di  cui  all'articolo 8 delibera l'ammissione
delle  imprese di autotrasporto e dei raggruppamenti ai contributi di
cui  al  presente  articolo, sulla base dell'istruttoria eseguita dai
soggetti  di  cui  all'articolo 10, comma 1, nei limiti delle risorse
autorizzate, tenuto conto:
        a)  del  numero  di  imprese monoveicolari che partecipano al
raggruppamento,  degli  effetti occupazionali indotti e dei benefici,
rapportati ai costi, dei processi di cui al comma 1;
        b)  del  numero  di imprese monoveicolari che siano coinvolte
nei  processi  di fusione tra raggruppamenti, oltre che degli effetti
occupazionali  indotti  e  dei  benefici,  rapportati  ai  costi, dei
processi di cui al comma 1".
  2-ter.  L'articolo  5  della legge n.454 del 1997 e' sostituito dal
seguente:
    "Art.  5.  (Interventi  e agevolazioni per il trasporto combinato
ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne)
      1.  A favore delle iniziative previste all'articolo 1, comma 3,
lettera  d),  realizzate  o  avviate  a realizzazione nel quadriennio
1998-2001,  possono  essere  concessi mutui quinquennali, ad un terzo
del tasso di riferimento, fino al 60 per cento dell'investimento, nel
limite massimo di lire 1,5 miliardi.
      2.   Le  agevolazioni  finanziarie  di  cui  al  comma  1  sono
destinate:
        a) alla realizzazione di terminal per il trasporto combinato,
ivi  inclusi  i depositi ed i servizi accessori per la movimentazione
delle unita' di carico;
        b)   all'acquisizione   di   programmi   ed   apparecchiature
elettroniche   e   telematiche  riferiti  alla  catena  di  trasporto
combinato;
        c)  all'acquisizione di unita' di trasporto combinato e delle
relative attrezzature.
      3. Le iniziative di cui al comma 2, lettera a), potranno essere
ammesse  in  quanto  conformi  alle  vigenti disposizioni nazionali e
comunitarie  in  materia  di  libera  concorrenza  e  coerenti con un
razionale sviluppo del trasporto combinato"));
  3.  All'articolo  10 della legge n. 454 del 1997, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    ((a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      "l.  Per  le  finalita'  di  cui  agli  articoli da 1 a 5, sono
autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi per
ciascuno  degli  anni  1997, 1998 e 1999 da assegnare, sulla base del
piano   di  cui  all'articolo  1,  ai  soggetti  di  cui  al  decreto
legislativo  1°  settembre  1993,  n. 385, quali contributi pari alla
rata  di  ammortamento  per  capitale e interessi a fronte di mutui o
altre   operazioni  finanziarie  attivate  dai  soggetti  stessi  con
separata  evidenza  contabile.  La  scelta  dei  predetti soggetti e'
effettuata  ai  sensi  della  vigente normativa in materia di appalti
pubblici di servizi e nelle relative convenzioni sono disciplinate le
modalita'  di  istruttoria  delle  domande di ammissione ai benefici,
quelle   per   l'erogazione  dei  benefici  stessi,  nonche'  per  la
rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie"));
    b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
      "4-bis.   Con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione,  di  concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica,   sentito   il  Comitato  di  cui
all'articolo  8,  puo'  essere  mutata  la destinazione delle risorse
finanziarie  di  cui  all'articolo  1,  nell'ambito  delle  finalita'
stabilite  dalla  presente  legge,  in  caso di mancata utilizzazione
delle  risorse  medesime  per  gli obiettivi di spesa originariamente
previsti.".
  ((4. Le convenzioni stipulate con i soggetti di cui all'articolo 2,
comma  100,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, sono risolte con
effetto  dalla  data  in  cui sono rese efficaci le convenzioni con i
soggetti  individuati  ai  sensi  del  comma 1 dell'articolo 10 della
legge  23  dicembre  1997,  n.  454,  come sostituito dal comma 3 del
presente  articolo,  fatti  salvi  gli  effetti dei procedimenti gia'
avviati  alla  stessa data fino al completamento dei conseguenti atti
di liquidazione e di erogazione delle agevolazioni)).