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DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1999, n. 484

Modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/12/1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2000, n. 27 (in G.U. 19/02/2000, n.41).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/02/2000)
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Testo in vigore dal:  22-12-1999 al: 19-2-2000
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il protocollo di intesa firmato il 30 novembre 1999 tra il Governo ed i rappresentanti delle associazioni di categoria;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare esecuzione alla decisione della Commissione della Comunità europea del 4 maggio 1999 in merito alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per le politiche comunitarie;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli interventi previsti dal presente articolo sono destinati al finanziamento agevolato delle iniziative riguardanti:
a) l'acquisizione dei programmi e delle apparecchiature informatiche da impiegare nell'ambito delle attività di formazione di cui alla successiva lettera e); a tali iniziative è riservato il 10 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);
b) la partecipazione alla realizzazione di terminals per trasporti stradali; a tali iniziative è riservato il 38 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);
c) la riconversione e modifica del parco veicolare circolante, mediante l'acquisizione di nuovi veicoli, limitatamente alla sostituzione dei veicoli immatrico-lati da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore del presente articolo; a tali iniziative è riservato il 46 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);
d) interventi di adeguamento per la riduzione di emissioni inquinanti su veicoli in disponibilità dell'impresa di autotrasporto, per i quali può essere concesso un contributo fino al 25 per cento del costo totale documentato dalle aziende interessate; a tali iniziative è riservato il 4 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);
e) la formazione professionale degli operatori e dei loro dipendenti, anche utilizzando a tale scopo le risorse attivabili mediante il cofinanziamento dell'Unione europea; a tali iniziative è riservato il 2 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, letera a).";
b) al comma 2 le parole: "nel triennio 1997-1999" sono sostituite dalle seguenti: "o avviate a realizzazione nel quadriennio 1998-2001";
c) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) per le operazioni di cui al comma 1, lettera b), mutui decennali fino al 60 per cento dell'investimento nel limite massimo di lire un miliardo;";
d) al comma 2, lettera d), dopo le parole: "spese documentate." sono inserite le seguenti: "fino al 25 per cento del costo totale.";
e) al comma 3, le parole: "lettere a), b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a) e c)";
f) al comma 4, la lettera e) è abrogata;
g) il comma 6, è abrogato.
2. All'articolo 3 della legge n. 454 del 1997 sono abrogati i commi 6, 7, 8 e 9.
3. All'articolo 10 della legge n. 454 del 1997, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole da "di cui all'articolo 2" a "citato comma 100." sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quali contributi pari alla rata di ammortamento per capitali e interessi a fronte di mutui o altre operazioni finanziarie attivate dai soggetti stessi con separata evidenza contabile. La scelta dei predetti soggetti è effettuata ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi e nelle relative convenzioni sono disciplinate le modalità di istruttoria delle domande diammissione ai benefici, quelle per l'erogazione dei benefici stessi, nonché per la rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie.";
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Comitato di cui all'articolo 8, può essere mutata la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, nell'ambito delle finalità stabilite dalla presente legge, in caso di mancata utilizzazione delle risorse medesime per gli obiettivi di spesa originariamente previsti.".
4. Le convenzioni già stipulate con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono risolte, salvi gli effetti dei procedimenti già conclusi, ancorché non si sia proceduto alla materiale erogazione delle somme spettanti ai beneficiari.