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LEGGE 23 dicembre 1997, n. 454

Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità.

note: Entrata in vigore della legge: 15-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2001)
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Testo in vigore dal:  20-2-2000
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Art. 10

(Disposizioni finanziarie).
((
1. Per le finalità di cui agli articoli da 1 a 5, sono autorizzati i limiti impegno quindicennali di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 da assegnare, sulla base del piano di cui all'articolo 1, ai soggetti di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, quali contributi pari alla rata di ammortamento per capitale e interessi a fronte di mutui o altre operazioni finanziarie attivate dai soggetti stessi con separata evidenza contabile. La scelta dei predetti soggetti è effettuata ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi e nelle relative convenzioni sono disciplinate le modalità di istruttoria delle domande di ammissione ai benefici, quelle per l'erogazione dei benefici stessi, nonché per la rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie
))
2. L'erogazione dei mutui agevolati alle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla presente legge, può essere effettuata, oltre che dai soggetti di cui al comma 1, anche dalle banche di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero dei trasporti e della navigazione.
3. Per consentire l'effettiva attuazione del piano di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad impegnare nell'anno 1997 anche i limiti di impegno afferenti agli anni 1998 e 1999, con pagamento delle relative annualità a decorrere dall'esercizio finanziario cui si riferisce ciascun limite di impegno.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1997, lire 100 miliardi per l'anno 1998 e lire 150 miliardi per l'anno 1999, si provvede quanto a lire 50 miliardi per il 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 100 miliardi per il 1998 e lire 150 miliardi per il 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
((
4-bis. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Comitato di cui all'articolo 8, può essere mutata la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, nell'ambito delle finalità stabilite dalla presente legge, in caso di mancata utilizzazione delle risorse medesime per gli obiettivi di spesa originariamente previsti.
))
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.