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DECRETO-LEGGE 17 dicembre 1999, n. 480

Nuova disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile per l'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/12/1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 2000, n. 25 (in G.U. 17/02/2000, n.39).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/02/2000)
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 18-2-2000
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  3  agosto  1998, n. 302, recante norme in tema di
espropriazione  forzata  immobiliare e di atti affidabili ai notai, e
in  particolare l'articolo 1, che, nel riformulare l'articolo 567 del
codice  di  procedura  civile,  ha  introdotto l'obbligo del deposito
della documentazione necessaria alla vendita, nel termine di sessanta
giorni, a pena di estinzione della procedura esecutiva;
  Visto  l'articolo  13-bis  della  stessa  legge  n.  302  del 1998,
aggiunto dall'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399,
che   ha  introdotto  una  disciplina  transitoria  relativamente  ai
procedimenti  per  i  quali  l'istanza  di vendita risultava proposta
anteriormente all'entrata in vigore della citata legge;
  Visto  il  decreto-legge  17  marzo  1999,  n.  64, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 1999, n. 134, che ha riformulato
il menzionato articolo 13-bis della legge n. 302 del 1998;
  Considerato  che  i  termini stabiliti dalle citate disposizioni si
sono  rivelati  inadeguati,  in  relazione alle obiettive difficolta'
riscontrate  nell'acquisizione della documentazione presso gli uffici
competenti,  e  che  per  effetto  di  tali difficolta' si profila il
diffuso  pericolo  che  molte  procedure  esecutive  siano dichiarate
estinte,   con   relativa   cancellazione   della   trascrizione  del
pignoramento;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
disposizioni dirette alla proroga dei termini sopraindicati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 dicembre 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  L'articolo   13-bis  della  legge  3  agosto  1998,  n.  302,  come
sostituito  dall'articolo  1  del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1999, n. 134, e'
sostituito dal seguente:
  ((   Art.   13-bis   (Norma  transitoria).  -  1.  Il  termine  per
l'allegazione   della   documentazione  prescritta  dal  secondocomma
dell'articolo  567  del  codice  di procedura civile, come sostituito
dall'articolo  1  della  presente legge, scade il 21 ottobre 2000 per
tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta
depositata entro il 31 dicembre 1999, e il 21 dicembre 2000 per tutte
le  procedure  esecutive  nelle  quali  l'istanza  di vendita risulta
depositata tra il 1 gennaio e il 21 ottobre 2000. ))