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LEGGE 3 agosto 1998, n. 302

Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai.

note: Entrata in vigore della legge: 8-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2000)
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Testo in vigore dal:  16-12-2000
aggiornamenti all'articolo

Art. 13-bis

(( (Norma transitoria) ))
((
1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, scade il 30 giugno 2001 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata entro il 30 aprile 2001.
2. Gli uffici pubblici ed i notai che non rilasciano la documentazione di cui al comma 1, sono tenuti, trascorsi trenta giorni dalla richiesta, ad attestare per iscritto mediante dichiarazione rilasciata al richiedente i motivi del mancato rilascio. Il giudice, su istanza di parte anteriore alla scadenza del termine di cui al comma 1, se accerta l'impossibilità per il creditore di osservare tale termine per fatto a lui non imputabile, proroga lo stesso termine per il tempo strettamente necessario e per una sola volta. Il giudice può impartire le necessarie disposizioni affinchè siano rimosse le cause impeditive al rilascio della documentazione.
))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni dalla L. 19 novembre 1998, n. 399 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Il termine per l'allegazione della documentazione di cui all'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, introdotto dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".