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DECRETO-LEGGE 21 settembre 1998, n. 328

Modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario, nonchè disciplina transitoria della legge 3 agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/9/1998.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 1998, n. 399 (in G.U. 21/11/1998, n.273).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/11/1998)
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Testo in vigore dal:  22-11-1998
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Art. 4

(( (Disciplina delle procedure esecutive pendenti alla data di
entrata in vigore della legge 3 agosto 1998, n. 302). ))
((
1. Dopo l'articolo 13 della legge 3 agosto 1998, n. 302, è aggiunto il seguente:
"Art. 13-bis (Norma transitoria). - 1. Per i procedimenti esecutivi nei quali sia già stata presentata istanza di vendita alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'allegazione della documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è di quattro mesi per le procedure esecutive immobiliari nelle quali il ricorso di cui al primo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile è stato depositato entro il 31 dicembre 1995, di sei mesi se il ricorso è stato depositato entro il 31 dicembre 1996, di nove mesi se il ricorso è stato depositato entro il 31 dicembre 1997 e di dodici mesi se il ricorso è stato depositato entro la data di entrata in vigore della presente legge".
2. Il termine per l'allegazione della documentazione di cui all'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, introdotto dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
))