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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 agosto 1999, n. 440

Regolamento recante norme per l'organizzazione del bilancio e la contabilità del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/12/1999
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 14-12-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Vista la  legge  30  dicembre  1986,  n.  936,  recante  norme  sul
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); 
  Vista la deliberazione adottata dall'assemblea del CNEL, in data 14
luglio 1999, con la quale e' stato approvato, a norma degli  articoli
20 e 21 della citata legge 30 dicembre 1986, n. 936,  il  regolamento
di organizzazione e contabilita' ai sensi dell'articolo 73, comma  5,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 
  Visto l'articolo 73, comma 5, del decreto  legislativo  3  febbraio
1993, n. 29; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 agosto 1999; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto  con  i  Ministri  del  tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione economica e per la funzione pubblica; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
           (Gli articoli da 1 a 16 non sono stati ammessi 
                  al "Visto" della Corte dei conti) 
          Avvertenza: 
            Il testo delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
            - Il testo dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo
          3    febbraio    1993,     n.     29     (Razionalizzazione
          dell'organizzazione  delle  amministrazioni   pubbliche   e
          revisione della disciplina in materia di pubblico  impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421),
          cosi' come da ultimo modificato dall'art.  20  del  decreto
          legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, e' il seguente: 
            "5. Le aziende e gli enti di cui alle leggi  26  dicembre
          1936, n. 2174, e successive modificazioni ed  integrazioni,
          legge 13 luglio 1984, n. 312, legge 30 maggio 1988, n. 186,
          legge 11 luglio 1988, n. 266, legge  31  gennaio  1992,  n.
          138, legge 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25
          luglio 1997, n. 250, provvederanno  ad  adeguare  i  propri
          ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I  rapporti  di
          lavoro dei dipendenti dei predetti  enti  ed  aziende  sono
          regolati da contratti collettivi  ed  individuali  in  base
          alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2,  all'art.  9,
          comma 2, ed all'art. 65, comma 3.  Le  predette  aziende  o
          enti   sono   rappresentati   dall'ARAN   ai   fini   della
          stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il
          potere di indirizzo e le  altre  competenze  inerenti  alla
          contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende  ed
          enti predetti d'intesa con il Presidente del Consiglio  dei
          Ministri,  che  la  esprime  tramite  il  Ministro  per  la
          funzione pubblica, ai  sensi  dell'art.  46,  comma  2.  La
          certificazione  dei  costi  contrattuali  al   fine   della
          verifica  della  compatibilita'  con   gli   strumenti   di
          programmazione  e  bilancio  avviene   con   le   procedure
          dell'articolo 51". 
          Note alle premesse: 
            - L'art. 87 della Costituzione e' il seguente: 
            "Art. 87. - Il Presidente della  Repubblica  e'  il  Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
              Puo' inviare messaggi alle Camere. 
              Indice le elezioni delle nuove Camere  e  ne  fissa  la
          prima riunione. 
              Autorizza la presentazione alle Camere dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo. 
              Promulga le leggi ed emana i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              Indice il referendum popolare nei casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
              Nomina, nei casi indicati  dalla  legge,  i  funzionari
          dello Stato. 
              Accredita  e  riceve  i   rappresentanti   diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere. 
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
              Puo' concedere la grazia e commutare le pene. 
              Conferisce le onorificenze della Repubblica". 
            - Il testo degli articoli 20 e 21 della legge 30 dicembre
          1986, n. 936 (Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e
          del lavoro), e' il seguente: 
            "Art. 20 (Regolamenti). -  1.  L'attivita'  del  CNEL  e'
          disciplinata con regolamento approvato  dall'assemblea  con
          la maggioranza assoluta dei componenti in carica. La stessa
          maggioranza e' richiesta per ogni modifica da apportare  al
          regolamento. 
            2. Limitatamente alle materie contemplate dagli  articoli
          9, 13 e dal comma 2 dell'art. 21 della  presente  legge,  i
          relativi regolamenti, adottati con le modalita' di  cui  al
          precedente  comma  1,  sono  approvati,  su  proposta   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
          del Consiglio dei  Ministri,  con  decreto  del  Presidente
          della Rubblica, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana". 
            "Art. 21 (Stato di previsione della spesa e  rendiconti).
          -  1.  L'assegnazione  al  CNEL  per  le  spese   del   suo
          funzionamento e' iscritta in apposito capitolo dello  stato
          di previsione della spesa del Ministero del tesoro. 
            2.  Nei  limiti  dell'assegnazione  stabilita,  il   CNEL
          provvede all'approvazione dello stato di  previsione  della
          spesa  e  alla  gestione  delle  spese   sulla   base   del
          regolamento di cui all'art. 20. 
            3. L'assemblea approva ogni anno lo stato  di  previsione
          della spesa che e' comunicato  alle  Camere  e  al  Governo
          entro dieci giorni. 
            4.  Il  rendiconto  a  chiusura  di  ogni  esercizio   e'
          trasmesso alla Corte dei conti". 
            - Per  il  testo  dell'art.  73,  comma  5,  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29,  vedasi  in  nota  al
          titolo.