stai visualizzando l'atto

LEGGE 30 dicembre 1986, n. 936

Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
nascondi
Testo in vigore dal:  20-1-1987

Art. 21

Stato di previsione della spesa e rendiconti
1. L'assegnazione al CNEL per le spese del suo funzionamento è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
2. Nei limiti dell'assegnazione stabilita, il CNEL provvede all'approvazione dello stato di previsione della spesa e alla gestione delle spese sulla base del regolamento di cui all'articolo 20.
3. L'assemblea approva ogni anno lo stato di previsione della spesa che è comunicato alle Camere e al Governo entro dieci giorni.
4. Il rendiconto a chiusura di ogni esercizio è trasmesso alla Corte dei conti.