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LEGGE 11 luglio 1988, n. 266

Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e del Registro aeronautico italiano (RAI).

note: Entrata in vigore della legge: 14/07/1988
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Testo in vigore dal:  14-7-1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e del Registro aeronautico italiano (RAI), nonché, fino all'eventuale emanazione di una nuova disciplina derivante anche dall'approvazione del piano energetico nazionale, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), continuano ad essere regolati dai particolari ordinamenti previsti per ciascuno degli enti predetti.
2. Per l'Azienda autonoma di assistenza al volo rimane fermo il disposto dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, che viene altresì esteso al Registro aeronautico. Per l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in quanto ente pubblico economico, si continua ad applicare il disposto dell'articolo 24 della legge 13 luglio 1966, n. 559.
3. Le delibere che disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Unioncamere e dell'ENEA sono approvate e rese esecutive con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri vigilanti e di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.
4. In sede di approvazione delle delibere di cui al comma 3 si tiene conto dell'andamento della contrattazione collettiva nei corrispondenti settori pubblici e privati, anche in riferimento alle linee di politica economica del Governo.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Nel disposto dell'art. 30 del D P.R. n. 145/1981 (Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale) si fa rinvio all'art. 29 dello stesso decreto. Si ritiene quindi opportuno pubblicare qui di seguito entrambi gli articoli:
"Art. 29 (Materie riservate agli accordi sindacali). - Sono disciplinate con i procedimenti e gli accordi contemplati nel successivo art. 30 le seguenti materie:
1) il regime retributivo di attività;
2) l'organizzazione interna degli uffici;
3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;
4) i carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare la efficienza degli uffici;
5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;
6) il lavoro straordinario, le ferie, i permessi, i congedi, i trattamenti di missione e di trasferimento;
7) l'attuazione, degli istituti concernenti la formazione e l'addestramento professionale;
8) l'attuazione delle garanzie del personale;
9) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale nel rispetto delle inamovibilità previste dalla legge;
10) i criteri per l'applicazione dei principi di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 e 31, secondo, terzo, quarto e quinto comma della legge 20 maggio 1970, n. 300".
"Art. 30 (Procedimento per gli accordi sindacali). - Le materie previste dal precedente art. 29 sono disciplinate sulla base di accordi definiti triennalmente con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale.
Alle trattative fra il consiglio di amministrazione dell'Azienda e le organizzazioni sindacali di categoria partecipano in veste di osservatori anche i rappresentanti dei Ministeri dei trasporti e del tesoro.
L'ipotesi di accordo raggiunta è comunicata entro quindici giorni ai Ministri dei trasporti e del tesoro.
Entro lo stesso termine le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che abbiano dichiarato di non voler partecipare alle trattative, possono trasmettere ai Ministri sopra indicati le loro osservazioni sulla materia dell'ipotesi di accordo sindacale.
Entro i successivi trenta giorni il Consiglio dei Ministri approva la disciplina contenuta nella ipotesi di accordo o nega l'approvazione.
Entro il termine di sessanta giorni dalla approvazione dell'accordo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, sono emanate le norme contenenti la disciplina prevista negli accordi".
- Il testo dell'art. 24 della legge n. 559/1966 (Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato) è il seguente:
"Art. 24. - Entro dodici mesi dalla pubblicazione nella presente legge sarà emanato il relativo regolamento di attuazione.
Entro il termine di sei mesi da tale emanazione, il consiglio di amministrazione sottoporrà all'approvazione del Ministro per il tesoro:
1) il regolamento di servizio;
2) il regolamento del personale, il quale disciplinerà i rapporti economici e giuridici dell'Istituto con i propri dipendenti, in base al trattamento normativo e retributivo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dirigenti di aziende industriali, per i dipendenti dalle aziende grafiche e per i dipendenti dalle aziende cartarie, ed ai trattamenti integrativi aziendali.
Detto regolamento prevederà la graduale estensione, nel corso di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, al personale assunto dopo il giugno 1955, dei trattamenti aventi carattere di generalità attualmente fruiti dal personale assunto precedentemente a tale data.
La maggiore spesa correlativa non potrà incidere, per ognuno dei due anni, sul bilancio dell'Istituto, per un importo superiore alla metà dell'onere complessivo".