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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1999, n. 421

Esecuzione dell'intesa sull'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica, firmata il 9 settembre 1999.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-11-1999
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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 30-11-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  25  marzo  1985,  n.  121,  recante  ratifica  ed
esecuzione dell'accordo,  con protocollo addizionale, firmato  a Roma
il  18  febbraio  1984,   che  apporta  modificazioni  al  Concordato
lateranense dell'11  febbraio 1929, tra  la Repubblica italiana  e la
Santa Sede;
  Vista  la  legge  23  agosto   1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'  di   Governo  e  ordinamento  della   Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Visto l'articolo 69 della legge  1 aprile 1981, n. 121, riguardante
l'assistenza  religiosa  al  personale  della Polizia  di  Stato  che
risieda presso alloggi collettivi di servizio o scuole;
  Vista l'intesa fra  il Ministro dell'interno e  il Presidente della
Conferenza  episcopale  italiana  firmata  il 21  dicembre  1990  che
stabiliva  le modalita'  per  assicurare  l'assistenza spirituale  al
personale della Polizia di Stato,  resa esecutiva con proprio decreto
17 gennaio 1991 n. 92;
  Considerato che,  alla luce dell'esperienza acquisita  nel corso di
applicazione dell'intesa  del 21 dicembre 1990,  e' emersa l'esigenza
di rivederne taluni aspetti;
  Vista la  deliberazione del  Consiglio dei Ministri  adottata nella
riunione del 16 giugno 1999, con la quale il Ministro dell'interno e'
stato   autorizzato   a   sottoscrivere,  previa   comunicazione   al
Parlamento, una  nuova intesa  definita con la  Conferenza episcopale
italiana,  che stabilisca  le modalita'  per assicurare  l'assistenza
spirituale  al   personale  della  Polizia  di   Stato  di  religione
cattolica;
  Viste  le   comunicazioni  rese  dal  Ministro   dell'interno  alla
commissione Affari  costituzionali, della Presidenza del  Consiglio e
Interni  della Camera  dei deputati  in data  15 luglio  1999 e  alla
commissione Affari costituzionali del Senato in data 20 luglio 1999;
  Vista la  nuova intesa  firmata fra il  Ministro dell'interno  e il
Presidente  della   Conferenza  episcopale  italiana  firmata   il  9
settembre   1999,  che   stabilisce  le   modalita'  per   assicurare
l'assistenza  spirituale  al  personale  della Polizia  di  Stato  di
religione cattolica;
  Sulla proposta del Ministro dell'interno;
                              Decreta:
  Piena  ed intera  esecuzione  e' data  all'intesa  fra il  Ministro
dell'interno e  il Presidente  della Conferenza  episcopale italiana,
firmata  il  9  settembre  1999   che  stabilisce  le  modalita'  per
assicurare  l'assistenza  al  personale  della Polizia  di  Stato  di
religione  cattolica.  L'intesa,  composta  di  quindici  articoli  e
allegata al  presente decreto,  di cui costituisce  parte integrante,
sostituisce   integralmente   l'intesa   firmata  fra   il   Ministro
dell'interno e il Presidente  della Conferenza episcopale italiana in
data 21 dicembre 1990.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 27 ottobre 1999
                               CIAMPI
                                  D'Alema,  Presidente  del Consiglio
                                     dei Ministri
                                  Russo      Jervolino,      Ministro
                                     dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1999
  Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 1
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985,  n.  1092,  al  solo   fine di facilitare la lettura,
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.    Restano invariati il valore e  l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
                                Note al decreto
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce   al Presidente  della Repubblica  il potere  di
          promulgare  le leggi,  di emanare i decreti  aventi  valore
          di legge ed i regolamenti.
            -  La  legge    n.  121/1985  di ratifica ed   esecuzione
          dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica  italiana  -
          con  protocollo  addizionale  -  firmato  a    Roma il   18
          febbraio 1984,  che "apporta   modificazioni al  Concordato
          Lateranense",   prevede,   all'art.  11,  che  l'assistenza
          spirituale  alle Forze   di Polizia   e' assicurata,    nei
          rispetto    dei principi  costituzionali, da  ecclesiastici
          nominati     dalle  autorita'   italiane   competenti,   su
          designazione dell'Autorita' ecclesiastica.
            -    La    legge    n.    400/1988  recante   "Disciplina
          dell'attivita'  di Governo ed ordinamento della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri", all'art. 2, comma  3,  lettera
          i), dispone:
            "3.  Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei
          Ministri:
              a) - h) (omissis).
            i)  gli atti  concernenti  i  rapporti tra  lo  Stato   e
          la      Chiesa   cattolica,   di   cui   all'art.  7  della
          Costituzione".
            -  L'art.  69  della  legge   n.   121/1981   concernente
          il     "Nuovo  ordinamento    della  Polizia    di  Stato",
          stabilisce che  "al personale della Polizia di  Stato,  che
          risieda  in  alloggi  collettivi  di  servizio  o scuole, e
          assicurata l'assistenza religiosa senza   fare  ricorso  ai
          cappellani militari".
            - Il  decreto del Presidente  della Repubblica 17 gennaio
          1991,  n.    92,  reca:  "Esecuzione    dell'intesa  fra il
          Ministro  dell'interno e il Presidente   della   Conferenza
          episcopale   italiana,   firmata   il  21 dicembre    1990,
          che    stabilisce    le     modalita'   per      assicurare
          l'assistenza  spirituale  ai  personale  della  Polizia  di
          Stato".