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LEGGE 1 aprile 1981, n. 121

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal:  25-4-1981

Art. 69

(Assistenza religiosa)


Al personale della Polizia di Stato che risieda presso alloggi collettivi di servizio o scuole, è assicurata l'assistenza religiosa, nel rispetto dei principi costituzionali.
Per assicurare l'assistenza religiosa è escluso il ricorso ai cappellani militari.