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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1991, n. 92

Esecuzione dell'intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 21 dicembre 1990, che stabilisce le modalità per assicurare l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/4/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/1991)
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Testo in vigore dal:  5-4-1991

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 69 della legge 1 aprile 1981, n. 121, riguardante l'assistenza religiosa al personale della Polizia di Stato che risieda presso alloggi collettivi di servizio o scuole;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1990;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
Decreta:
Piena ed intera esecuzione è data all'intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 21 dicembre 1990, che stabilisce le modalità per assicurare l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

SCOTTI, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1991

Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 15

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse del decreto:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi, di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge n. 121/1985, di ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana - con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che "apporta modificazioni al Concordato lateranense", prevede, all'art. 11, che l'assistenza spirituale alle Forze di Polizia è assicurata, nel rispetto dei principi costituzionali, da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti, su designazione dell'Autorità ecclesiastica.
- La legge n. 400/1988 recante "Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" all'art. 2, comma 3, lettera i), dispone:
"Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri:
(omissis);
i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, di cui all'art. 7 della Costituzione".
- L'art. 69 della legge n. 121/1981, concernente il "Nuovo ordinamento della Polizia di Stato", stabilisce che "al personale della Polizia di Stato, che risieda in alloggi collettivi di servizio o scuole, è assicurata l'assistenza religiosa senza fare ricorso ai cappellani militari".
Note all'intesa:
- Per l'art. 11 dell'accordo di revisione Stato-Chiesa con protocollo addizionale, in data 18 febbraio 1984, si veda nelle note alle premesse del decreto, dove è riportata la legge n. 121/1985 di ratifica dell'accordo.
- Per l'art. 69 della legge n. 121/1981, riguardante il nuovo ordinamento della Polizia di Stato, di cui all'art. 1 dell'intesa, ed 11 dell'accordo 18 febbraio 1984, si veda nelle note alle premesse del decreto.
- Il canone 566 del codice di diritto canonico di cui all'art. 8, secondo comma, dispone:
"È opportuno che il cappellano sia fornito di tutte le facoltà che richiede una ordinata cura pastorale. Oltre a quelle che vengono concesse dal diritto particolare o da una delega speciale, il cappellano, in forza dell'ufficio, ha la facoltà di udire le confessioni dei fedeli affidati alle sue cure, di predicare loro la parola di Dio, nonché di conferire il Sacramento della Confermazione.
Negli ospedali, nelle carceri e nei viaggi in mare, il cappellano ha inoltre la facoltà, esercitabile solo in tali luoghi, di assolvere dalle censure latae sententiae non riservate né dichiarate, fermo restando tuttavia il disposto del canone 976".
Canone 976: "Ogni sacerdote, anche se privo della facoltà di ricevere le confessioni, assolve validamente e lecitamente tutti i penitenti, da qualsiasi censura e peccato, anche quando sia presente un sacerdote approvato".
- L'art. 24, comma primo, della legge n. 222/1985 di cui all'art. 12 dell'intesa, dispone:
"Dal 1 gennaio 1987, ogni istituto provvede, in conformità allo statuto, ad assicurare, nella misura periodicamente determinata dalla Conferenza episcopale italiana, il congruo e dignitoso sostentamento del clero che svolge servizio in favore della diocesi, salvo quanto previsto dall'art. 51".
- L'art. 51, commi quarto, quinto e sesto della legge n. 222/1985 dispone:
"Per gli anni 1987, 1988 e 1989 la Conferenza episcopale italiana assume, in conformità al titolo II delle presenti norme, tutti gli impegni e oneri ai quali facevano fronte i contributi e concorsi che vengono ad essa corrisposti ai sensi dell'art. 50, terzo comma, assicurando in particolare la remunerazione dei titolari degli uffici ecclesiastici congruati.
Nei medesimi anni potrà essere avviato il nuovo sistema di sostentamento del clero anche per gli altri sacerdoti che svolgono servizio in favore delle diocesi, a norma dell'art. 24.
Dal 1 gennaio 1990 le disposizioni del titolo II delle presenti norme si applicano, comunque, a tutti i sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi".
- L'art. 25, comma secondo, della precitata legge e di cui all'art. 13, primo, secondo e terzo comma, dell'intesa, dispone che l'Istituto centrale per il sostentamento del clero, opera su tale remunerazione le ritenute fiscali e versa anche, per i sacerdoti che vi siano tenuti, i contributi previdenziali ed assistenziali, previsti dalle leggi vigenti".