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MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 21 aprile 1999, n. 163

Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-6-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/09/2010)
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Testo in vigore dal:  26-6-1999 al: 27-4-2002
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

di concerto con
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in particolare l'articolo 2, comma 14, circa le competenze del Ministero dell'ambiente e del Ministero della sanità in merito alla determinazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e dei limiti massimi di esposizione agli inquinanti;
Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, ed in particolare l'articolo 3, comma 1, che attribuisce al Ministro dell'ambiente il compito di stabilire, di concerto con il Ministro della sanità, i criteri ambientali e sanitari per l'adozione delle misure di
limitazione della circolazione ai fini della prevenzione atmosferico;
Vista la direttiva europea 94/63/CEE, in materia di controllo delle
emissioni dei composti organici volatili;
Vista la direttiva europea 96/62/CEE, in materia di tutela della qualità dell'aria;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983, in merito agli standard di qualità dell'aria e del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, in merito ai valori limite ed i valori guida per gli inquinanti dell'aria in ambiente esterno ed i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione;
Visti i propri decreti in data 20 maggio 1991, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, in merito ai criteri per il controllo dell'inquinamento atmosferico ed alla realizzazione dei piani di risanamento della qualità dell'aria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1992, recante l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di inquinamento urbano;
Visto il proprio decreto 25 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994, che aggiorna i limiti di concentrazione ed i limiti di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, e stabilisce gli obiettivi di qualità dell'aria per la frazione delle particelle sospese PM10, per il benzene e per gli idrocarburi policiclici aromatici;
Visti il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada e il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
Vista la direttiva 91/441/CEE, in materia di emissioni inquinanti dagli autoveicoli, recepita con decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1991;
Vista la direttiva 94/12/CEE, in materia di emissioni inquinanti dagli autoveicoli, recepita con decreto del Ministro dei trasporti del 29 febbraio 1996;
Vista la direttiva 93/59/CEE, in materia di emissioni inquinanti dai veicoli commerciali leggeri, recepita con decreto del Ministro dei trasporti del 4 settembre 1995;
Vista la direttiva 96/69/CE, in materia di emissioni inquinanti dai veicoli commerciali leggeri, recepita con decreto del Ministro dei trasporti del 14 novembre 1997;
Vista la direttiva 91/542/CE, in materia di emissioni inquinanti dai veicoli pesanti per il trasporto delle persone e delle merci, recepita con decreto del Ministro dell'ambiente del 23 marzo 1992;
Vista la direttiva 96/1/CE, in materia di emissioni inquinanti dai veicoli pesanti per il trasporto delle persone e delle merci, recepita con decreto del Ministro dei trasporti del 27 marzo 1997;
Vista la direttiva 97/24/CE, relativa fra l'altro alle emissioni inquinanti dei motoveicoli e ciclomotori;
Vista la direttiva del Ministero dei lavori pubblici 7 luglio 1998, concernente il controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu), ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del nuovo codice della strada;
Visto il proprio decreto 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998, concernente la mobilità sostenibile nelle aree urbane;
Considerato che i dati raccolti annualmente nelle aree urbane di cui al proprio decreto 25 novembre 1994, allegato III, mettono in evidenza situazioni critiche in relazione alle concentrazioni atmosferiche di benzene, idrocarburi policiclici aromatici e particelle sospese;
Considerata la pericolosità per l'ambiente e per la salute delle popolazioni determinata dalla presenza e persistenza delle sostanze inquinanti sopracitate nell'aria delle città;
Considerato che le sorgenti mobili sono le sorgenti inquinanti primarie di composti organici volatili, inclusi benzene e idrocarburi policiclici aromatici, di particelle sospese, di ossidi di azoto e di monossido di carbonio e che hanno una rilevante responsabilità nella generazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 23 marzo 1999;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il presente decreto fissa, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413, i criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. I comuni individuati all'allegato III del decreto 25 novembre 1994, ovvero i comuni con popolazione inferiore per i quali la situazione meteoclimatica e l'entità delle emissioni facciano prevedere possibili superamenti dei livelli di attenzione o degli obiettivi di qualità individuati nel citato decreto, nonché gli altri comuni individuati dalle regioni nei piani di risanamento di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o da loro stralci o ubicati nelle zone a rischio di episodi acuti di inquinamento individuate dalle stesse regioni ai sensi dell'articolo 9 del decreto 20 maggio 1991 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992 sono tenuti ad applicare le misure di limitazione della circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo i criteri fissati dal presente decreto, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413.
3. Quale misura preventiva, i comuni di cui al comma 2, possono vietare la circolazione nei centri abitati per tutti gli autoveicoli che non abbiano effettuato il controllo almeno annuale delle emissioni secondo le procedure previste dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 febbraio 1996.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale", è il seguente:
"14. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno e abitativo di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La fissazione di tali limiti, ove gli stessi siano relativi agli ambienti di lavoro, è proposta al Presidente del Consiglio dei Ministri dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale".
- L'art. 3, comma 1, della legge 4 novembre 1997, n. 413, recante "Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene", è il seguente:
"1. I sindaci possono adottare le misure di limitazione della circolazione di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per esigenze di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, sulla base dei criteri ambientali e sanitari stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- La direttiva CEE 20 dicembre 1994, n. 63, recante "Controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - seconda serie speciale - n. 365 del 31 dicembre 1994.
- La direttiva CEE 27 settembre 1996, n. 62, recante "Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - seconda serie speciale - n. 95 del 9 dicembre 1996.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983, reca: "Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno".
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 203, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 140 del 16 giugno 1988, reca: "Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183".
- Il D.M. 20 maggio 1991, recante "Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 126 del 31 maggio 1991.
- Il D.M. 20 maggio 1991 recante "Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 126 del 31 maggio 1991.
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1992, recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di sistemi di rilevazione dell'inquinamento urbano", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 1992.
- Il D.M. 25 novembre 1994 recante "Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 290 del 13 dicembre 1994.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 18 maggio 1992.
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada", è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1992.
- Il D.M. 5 febbraio 1996, recante "Prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/55/CEE", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 1996.
- Il D.M. in data 28 dicembre 1991, con il quale si è provveduto al recepimento della direttiva 91/441/CEE, in materia di emissioni di autoveicoli, è pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1992.
- Il D.M. in data 29 febbraio 1996, con il quale si è provveduto all'attuazione della direttiva n. 94/12/CEE del Consiglio del 23 marzo 1994, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 aprile 1996.
- Il D.M. in data 4 settembre 1995, con il quale si è provveduto all'attuazione della direttiva 93/59/CEE del Consiglio del 28 giugno 1993, che modifica la direttiva 70/220/CEE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 1995.
- Il D.M. in data 14 novembre 1997, con il quale si è provveduto all'attuazione della direttiva 96/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 ottobre 1996, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore è pubblicata nel supplemento ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1998.
- Il D.M. in data 23 marzo 1992, con il quale si è provveduto al recepimento della direttiva 91/542/CE, in materia di emissioni inquinanti dai veicoli pesanti per il trasporto delle persone e delle merci, è pubblicato nel supplemento ordinario n. 77 alla Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 1992.
- Il D.M. 27 maggio 1997, con il quale si è provveduto all'attuazione della direttiva 96/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 gennaio 1996, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relativi alle misure da adottare contro le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1997.
- La direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote, è pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 226 del 18 agosto 1997.
- La direttiva del Ministero dei lavori pubblici 7 luglio 1998 recante "Direttiva sul controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu), ai sensi dell'art. 7 del Nuovo codice della strada", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1998.
- Il D.M. 27 marzo 1998 recante "Mobilità sostenibile nelle aree urbane", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998.
- L'allegato III al decreto 25 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994, è il seguente:
"Allegato III
AREE URBANE

Le misurazioni prescritte nel presente decreto, hanno il duplice scopo di acquisire conoscenze in modo omogeneo e confrontabile e di ottenere gli elementi per mettere a punto una metodologia e una strategia di misura che possa essere estesa alle reti distribuite sul territorio nazionale.
A causa del carattere sperimentale e della complessità del prelievo e dell'analisi, è opportuno che in fase di prima applicazione esse vengano effettuate nelle aree urbane a maggiore concentrazione di traffico e di attività produttive. A tale fine sono state individuate le aree urbane con una popolazione superiore a 150.000 abitanti:
Torino;
Genova;
Brescia;
Milano;
Padova;
Venezia;
Verona;
Trieste;
Bologna;
Parma;
Firenze;
Livorno;
Roma;
Napoli;
Bari;
Foggia;
Taranto;
Reggio Calabria;
Catania;
Messina;
Palermo;
Siracusa;
Cagliari".
Note all'art. 1:
- L'art. 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413, recante "Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene", è il seguente:
"Art. 3. - 1. I sindaci possono adottare le misure di limitazione della circolazione di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per esigenze di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, sulla base dei criteri ambientali e sanitari stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
- L'art. 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", è il seguente:
"Art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati). - 1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il Ministro per i beni culturali e ambientali".
- L'allegato III del D.M. 25 novembre 1994, è riportato nelle note alle premesse.
- L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante "Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti "Norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1988, n. 140, supplemento ordinario), è il seguente:
"Art. 4. - 1. Fatte salve le competenze dello Stato, la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico spetta alle regioni, che la esercitano nell'ambito dei principi contenuti nel presente decreto e delle altre leggi dello Stato. In particolare è di competenza delle regioni:
a) la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio, nel rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;
b) la fissazione di valori limite di qualità dell'aria, compresi tra i valori limite e i valori guida ove determinati dallo Stato, nell'ambito dei piani di conservazione per zone specifiche nelle quali ritengono necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani o industriali;
c) la fissazione dei valori di qualità dell'aria coincidenti o compresi nei valori guida, ovvero ad essi inferiori, nell'ambito dei piani di protezione ambientale per zone determinate, nelle quali è necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente;
d) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti, sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione. In assenza di determinazioni regionali, non deve comunque essere superato il più elevato dei valori di emissione definiti nelle linee guida, fatti salvi i poteri sostitutivi degli organi statali;
e) la fissazione per zone particolarmente inquinate o per specifiche esigenze di tutela ambientale, nell'ambito dei piani di cui al punto a), di valori limite delle emissioni più restrittivi dei valori minimi di emissione definiti nelle linee guida, nonché per talune categorie di impianti la determinazione di particolari condizioni di costruzione o di esercizio;
f) l'indirizzo ed il coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni;
g) la predisposizione di relazioni annuali sulla qualità dell'aria da trasmettere ai Ministeri dell'ambiente e della sanità, per i fini indicati all'art. 3, comma 4, lettera d)".
- L'art. 9 del D.M. 20 maggio 1991, recante "Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 126 del 31 maggio 1991), è il seguente:
"Art. 9 (Livelli di allarme). - Il Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero della sanità definisce i livelli di attenzione e di allarme.
Le autorità regionali individueranno zone del territorio per le quali, a causa del manifestarsi di condizioni meteorologiche sfavorevoli persistenti ed alla presenza di sorgenti fisse o mobili con rilevante potenzialità emissiva, possono verificarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico da SO2, particelle sospese, NO, CO ed ozono.
Le province o nel caso delle aree metropolitane il sindaco, elaboreranno, per tali zone, piani di intervento operativo nell'ambito di criteri generali stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero della sanità, entro centoventi giorni dalla data del presente decreto.
Nei suddetti piani operativi saranno fornite indicazioni sui possibili provvedimenti da prendere per ridurre i livelli di inquinamento e le conseguenze sulla popolazione e sull'ambiente. Sarà anche definita l'autorità preposta alla gestione della situazione di allerta.
Nelle zone predette la rete di rilevamento dovrà permettere la trasmissione in tempo reale dei dati relativi agli inquinanti sottoposti a procedura di allarme e dei parametri meteorologici al fine di accertare il superamento dei livelli di attenzione e di allarme. Il superamento dei livelli di attenzione e di allarme deve essere notificato in tempo reale alle autorità designate. La rete di rilevamento dovrà anche essere dotata di un sistema di aquisizione e di elaborazione di dati relativi a specifici parametri chimicofisici (nell'ambito delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili) legati ai processi di evoluzione temporale dell'inquinamento al fine di individuare potenziali situazioni di emergenza prima che si raggiungano le soglie di attenzione".
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1992, n. 7), reca: "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di sistemi di rilevazione dell'inquinamento urbano".
- Il testo dell'art. 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", è riportato nelle note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413, è riportato nelle note all'art. 1.
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 febbraio 1996 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 1996), reca: "Prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/55/CEE".