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MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 21 aprile 1999, n. 163

Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-6-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/09/2010)
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Testo in vigore dal: 26-6-1999
al: 27-4-2002
aggiornamenti all'articolo
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Vista  la legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in particolare l'articolo
2,  comma  14,  circa le competenze del Ministero dell'ambiente e del
Ministero  della  sanita'  in  merito  alla determinazione dei limiti
massimi  di  accettabilita' delle concentrazioni e dei limiti massimi
di esposizione agli inquinanti;
  Vista  la  legge  4  novembre  1997,  n.  413,  ed  in  particolare
l'articolo  3,  comma 1, che attribuisce al Ministro dell'ambiente il
compito  di  stabilire,  di concerto con il Ministro della sanita', i
criteri ambientali e sanitari per l'adozione delle misure di
  limitazione   della   circolazione   ai   fini   della  prevenzione
  atmosferico;
Vista la direttiva europea 94/63/CEE, in materia di controllo delle
emissioni dei composti organici volatili;
  Vista  la  direttiva  europea 96/62/CEE, in materia di tutela della
qualita' dell'aria;
  Visti  i  decreti  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
marzo  1983,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  145  del  28  maggio  1983, in merito agli standard di
qualita'  dell'aria e del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n.  203,  in  merito  ai  valori  limite  ed  i  valori guida per gli
inquinanti  dell'aria  in  ambiente  esterno  ed i relativi metodi di
campionamento, analisi e valutazione;
  Visti  i  propri  decreti  in data 20 maggio 1991, pubblicati nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  126 del 31 maggio 1991, in merito ai criteri
per  il controllo dell'inquinamento atmosferico ed alla realizzazione
dei piani di risanamento della qualita' dell'aria;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1992, recante
l'atto  di  indirizzo  e  coordinamento  in  materia  di inquinamento
urbano;
  Visto  il  proprio  decreto  25  novembre  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994, che aggiorna i limiti
di  concentrazione  ed  i  limiti  di attenzione e di allarme per gli
inquinanti  atmosferici nelle aree urbane, e stabilisce gli obiettivi
di  qualita' dell'aria per la frazione delle particelle sospese PM10,
per il benzene e per gli idrocarburi policiclici aromatici;
  Visti  il  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, recante il
Nuovo   codice  della  strada  e  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,  recante  il regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
5  febbraio  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7
marzo  1996,  in  materia  di  verifica  dei  gas  di  scarico  degli
autoveicoli in circolazione;
  Vista  la  direttiva 91/441/CEE, in materia di emissioni inquinanti
dagli autoveicoli, recepita con decreto del Ministro dell'ambiente 28
dicembre 1991;
  Vista  la  direttiva  94/12/CEE, in materia di emissioni inquinanti
dagli  autoveicoli,  recepita  con decreto del Ministro dei trasporti
del 29 febbraio 1996;
  Vista  la  direttiva  93/59/CEE, in materia di emissioni inquinanti
dai  veicoli  commerciali  leggeri, recepita con decreto del Ministro
dei trasporti del 4 settembre 1995;
  Vista la direttiva 96/69/CE, in materia di emissioni inquinanti dai
veicoli  commerciali  leggeri,  recepita con decreto del Ministro dei
trasporti del 14 novembre 1997;
  Vista  la  direttiva  91/542/CE, in materia di emissioni inquinanti
dai  veicoli  pesanti  per  il trasporto delle persone e delle merci,
recepita con decreto del Ministro dell'ambiente del 23 marzo 1992;
  Vista  la direttiva 96/1/CE, in materia di emissioni inquinanti dai
veicoli  pesanti  per  il  trasporto  delle  persone  e  delle merci,
recepita con decreto del Ministro dei trasporti del 27 marzo 1997;
  Vista  la  direttiva  97/24/CE, relativa fra l'altro alle emissioni
inquinanti dei motoveicoli e ciclomotori;
  Vista la direttiva del Ministero dei lavori pubblici 7 luglio 1998,
concernente  il  controllo  dei  gas  di scarico dei veicoli (bollino
blu), ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del nuovo codice
della strada;
  Visto  il  proprio decreto 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  179  del  3  agosto  1998,  concernente  la  mobilita'
sostenibile nelle aree urbane;
  Considerato  che  i  dati raccolti annualmente nelle aree urbane di
cui  al  proprio  decreto  25 novembre 1994, allegato III, mettono in
evidenza   situazioni   critiche  in  relazione  alle  concentrazioni
atmosferiche   di   benzene,   idrocarburi  policiclici  aromatici  e
particelle sospese;
  Considerata  la  pericolosita' per l'ambiente e per la salute delle
popolazioni  determinata  dalla presenza e persistenza delle sostanze
inquinanti sopracitate nell'aria delle citta';
  Considerato  che  le  sorgenti  mobili  sono le sorgenti inquinanti
primarie di composti organici volatili, inclusi benzene e idrocarburi
policiclici aromatici, di particelle sospese, di ossidi di azoto e di
monossido di carbonio e che hanno una rilevante responsabilita' nella
generazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 1999;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con nota del 23 marzo 1999;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

  1.  Il presente decreto fissa, ai sensi dell'articolo 3 della legge
4  novembre  1997, n. 413, i criteri ambientali e sanitari in base ai
quali  i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione
di  cui  all'articolo  7,  comma  1,  lettere  a)  e  b), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  2.  I  comuni  individuati all'allegato III del decreto 25 novembre
1994,  ovvero  i  comuni  con  popolazione  inferiore  per i quali la
situazione   meteoclimatica  e  l'entita'  delle  emissioni  facciano
prevedere  possibili  superamenti  dei  livelli di attenzione o degli
obiettivi  di  qualita'  individuati  nel citato decreto, nonche' gli
altri  comuni  individuati  dalle regioni nei piani di risanamento di
cui  all'articolo  4  del  decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203, o da loro stralci o ubicati nelle zone a rischio
di  episodi acuti di inquinamento individuate dalle stesse regioni ai
sensi  dell'articolo  9  del decreto 20 maggio 1991 e del decreto del
Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1992 sono tenuti ad applicare
le  misure  di  limitazione della circolazione di cui all'articolo 7,
comma  1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  secondo  i  criteri  fissati  dal  presente  decreto,  ai sensi
dell'articolo 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413.
  3.  Quale  misura  preventiva,  i comuni di cui al comma 2, possono
vietare  la circolazione nei centri abitati per tutti gli autoveicoli
che   non  abbiano  effettuato  il  controllo  almeno  annuale  delle
emissioni  secondo le procedure previste dal decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione del 5 febbraio 1996.
          Avvertenza:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,  approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

           Note alle premesse:
            - Il  testo dell'art. 2,  comma 14, della  legge 8 luglio
          1986, n.   349,   recante  "Istituzione    del    Ministero
          dell'ambiente  e norme  in materia di danno ambientale", e'
          il seguente:
            "14.  Il  Ministro    dell'ambiente, di concerto con   il
          Ministro della sanita',   propone   al   Presidente     del
          Consiglio   dei  Ministri  la fissazione dei limiti massimi
          di accettabilita' delle concentrazioni e i  limiti  massimi
          di  esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica,
          fisica      e   biologica     e  delle  emissioni    sonore
          relativamente all'ambiente esterno   e abitativo    di  cui
          all'art.    4  della    legge 23 dicembre 1978, n.  833. La
          fissazione di tali limiti,  ove gli stessi  siano  relativi
          agli  ambienti  di  lavoro,  e'  proposta al Presidente del
          Consiglio dei  Ministri  dal  Ministro  della  sanita',  di
          concerto  con  il  Ministro    dell'ambiente   e   con   il
          Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale".
            - L'art. 3,  comma 1, della legge 4 novembre    1997,  n.
          413,   recante   "Misure   urgenti     per  la  prevenzione
          dell'inquinamento  atmosferico da benzene", e' il seguente:
            "1.   I sindaci   possono    adottare  le    misure    di
          limitazione  della circolazione di cui all'art. 7, comma 1,
          lettere  a)  e b), del decreto legislativo 30 aprile  1992,
          n. 285,  e    successive  modificazioni,  per  esigenze  di
          prevenzione  dell'inquinamento  atmosferico, sulla base dei
          criteri  ambientali e  sanitari  stabiliti con  decreto del
          Ministro dell'ambiente, di concerto con il  Ministro  della
          sanita',  da  emanare  entro sessanta giorni dalla data  di
          entrata in vigore della presente legge.
            -   La direttiva  CEE 20  dicembre 1994,  n. 63,  recante
          "Controllo delle  emissioni di  composti organici  volatili
          (COV)  derivanti dal deposito della benzina   e  dalla  sua
          distribuzione   dai terminali alle stazioni  di  servizio",
          e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale  - seconda  serie
          speciale - n. 365 del 31 dicembre 1994.
            -  La  direttiva  CEE  27  settembre 1996, n. 62, recante
          "Valutazione  e  gestione    della  qualita'      dell'aria
          ambiente",    e'  pubblicata   nella Gazzetta Ufficiale   -
          seconda serie speciale  - n. 95 del  9 dicembre 1996.
            - Il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
          del  28  marzo  1983,  pubblicato nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n.  145 del 28 maggio  1983,  reca:
          "Limiti  massimi  di accettabilita' delle concentrazioni  e
          di   esposizione    relativi    ad  inquinanti    dell'aria
          nell'ambiente esterno".
            -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica del 24
          maggio 1988, n.  203, pubblicato  nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n. 140 del  16
          giugno 1988,  reca: "Attuazione delle direttive  CEE numeri
          80/779,  82/884,   84/360 e   85/203, concernenti norme  in
          materia  di qualita'  dell'aria, relativamente  a specifici
          agenti  inquinanti,   e  di  inquinamento  prodotto   dagli
          impianti industriali, ai  sensi dell'art.   15 della  legge
          16 aprile  1987, n.  183".
            -  Il  D.M.    20  maggio  1991,  recante  "Criteri   per
          l'elaborazione dei piani  regionali  per  il  risanamento e
          la  tutela  della  qualita' dell'aria", e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 126 del 31  maggio
          1991.
            -  Il  D.M.  20  maggio  1991    recante  "Criteri per la
          raccolta dei dati inerenti  la  qualita'  dell'aria",    e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          126 del 31 maggio 1991.
            -  Il  decreto    del Presidente della Repubblica del  10
          gennaio 1992, recante "Atto di   indirizzo e  coordinamento
          in  materia    di  sistemi di rilevazione dell'inquinamento
          urbano", e' pubblicato   nella Gazzetta Ufficiale  -  serie
          generale - n. 7 del 10 gennaio 1992.
            -    Il D.M.   25  novembre 1994  recante  "Aggiornamento
          delle    norme  tecniche    in  materia    di  limiti    di
          concentrazione  e   di livelli  di attenzione e  di allarme
          per gli   inquinanti  atmosferici    nelle  aree  urbane  e
          disposizioni per la misura  di alcuni inquinanti di  cui al
          decreto  ministeriale    15  aprile    1994", e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 290  del  13
          dicembre 1994.
            -  Il    decreto  legislativo   30 aprile 1992,   n. 285,
          recante "Nuovo codice della   strada", e'   pubblicato  nel
          supplemento    ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale - serie
          generale - n. 114 del 18 maggio 1992.
            - Il decreto del Presidente    della  Repubblica  del  16
          dicembre  1992, n. 495, recante "Regolamento di  esecuzione
          e di  attuazione  del  Nuovo  codice  della    strada",  e'
          pubblicato   nel  supplemento     ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1992.
            -  Il    D.M. 5 febbraio  1996, recante "Prescrizioni per
          la verifica delle emissioni  dei  gas  di    scarico  degli
          autoveicoli  in circolazione ai sensi  della direttiva  del
          Consiglio   delle Comunita'   europee n.    92/55/CEE",  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta    Ufficiale  n. 56 del 7 marzo
          1996.
            - Il D.M. in  data 28 dicembre 1991, con il  quale si  e'
          provveduto  al  recepimento  della direttiva 91/441/CEE, in
          materia di emissioni di autoveicoli,  e'   pubblicato   nel
          supplemento ordinario  n.  4  alla Gazzetta Ufficiale del 7
          gennaio 1992.
            -  Il D.M. in  data 29 febbraio 1996, con il  quale si e'
          provveduto all'attuazione  della direttiva   n.   94/12/CEE
          del    Consiglio  del    23  marzo  1994,    concernente il
          riavvicinamento delle    legislazioni  degli  Stati  membri
          relative  alle  misure  da   adottare contro l'inquinamento
          atmosferico da   emissioni  di    veicoli  a    motore,  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  81 del 5 aprile
          1996.
            - Il D.M. in  data 4 settembre 1995, con il  quale si  e'
          provveduto  all'attuazione  della direttiva 93/59/CEE   del
          Consiglio del 28 giugno  1993,      che    modifica      la
          direttiva     70/220/CEE,  concernente   il riavvicinamento
          delle   legislazioni degli  Stati  membri    relative  alle
          misure  da  adottare  contro  l'inquinamento atmosferico da
          emissioni dei  veicoli  a  motore,    e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  n. 222 del 22 settembre 1995.
            -  Il D.M. in  data 14 novembre 1997, con il  quale si e'
          provveduto all'attuazione della  direttiva  96/69/CE    del
          Parlamento  europeo  e  del Consiglio dell'8  ottobre 1996,
          concernente il  riavvicinamento delle legislazioni    degli
          Stati    membri, relative   alle misure  da adottare contro
          l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore
          e' pubblicata nel    supplemento  ordinario    n.  42  alla
          Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1998.
            -  Il  D.M.  in   data 23 marzo 1992, con il quale  si e'
          provveduto al recepimento  della  direttiva  91/542/CE,  in
          materia  di  emissioni inquinanti dai veicoli  pesanti  per
          il  trasporto  delle  persone e delle merci, e'  pubblicato
          nel supplemento  ordinario n. 77   alla Gazzetta  Ufficiale
          del 1 aprile 1992.
            -   Il   D.M.  27  maggio  1997,   con  il  quale  si  e'
          provveduto all'attuazione  della    direttiva  96/1/CE  del
          Parlamento    europeo e del Consiglio del  22 gennaio 1996,
          concernente  il riavvicinamento delle legislazioni    degli
          Stati  membri, relativi  alle misure  da adottare contro le
          emissioni  di inquinanti gassosi e  di particolato prodotti
          dai    motori  ad    accensione  spontanea   destinati alla
          propulsione dei veicoli,  e'  pubblicato    nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 88  del 16 aprile 1997.
            -  La  direttiva  97/24/CE del   Parlamento europeo e del
          Consiglio del 17  giugno 1997,  relativa a  taluni elementi
          o caratteristiche  dei veicoli a motore   a  due  o  a  tre
          ruote,    e'  pubblicata,  nella  Gazzetta  Ufficiale delle
          Comunita' europee n. L 226 del 18 agosto 1997.
            -  La direttiva  del Ministero   dei lavori   pubblici  7
          luglio 1998 recante  "Direttiva sul  controllo  dei gas  di
          scarico  dei   veicoli (bollino blu), ai  sensi dell'art. 7
          del Nuovo    codice  della  strada",  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1998.
            -  Il D.M.  27 marzo 1998 recante "Mobilita'  sostenibile
          nelle aree urbane", e' pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
          n. 179  del 3 agosto 1998.
            -   L'allegato   III al   decreto   25    novembre  1994,
          pubblicato      nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale  n. 290 del 13 dicembre 1994, e' il seguente:
                                                        "Allegato III

                                  AREE URBANE

            Le misurazioni  prescritte nel   presente decreto,  hanno
          il  duplice scopo di acquisire  conoscenze in modo omogeneo
          e  confrontabile e di ottenere  gli elementi   per  mettere
          a    punto una   metodologia e  una strategia di misura che
          possa essere estesa alle reti  distribuite  sul  territorio
          nazionale.
            A    causa    del    carattere   sperimentale   e   della
          complessita'    del  prelievo    e    dell'analisi,      e'
          opportuno    che   in    fase  di  prima applicazione  esse
          vengano    effettuate  nelle    aree  urbane    a  maggiore
          concentrazione  di  traffico e  di attivita'  produttive. A
          tale fine sono state individuate le  aree  urbane  con  una
          popolazione superiore a 150.000 abitanti:
              Torino;
              Genova;
              Brescia;
              Milano;
              Padova;
              Venezia;
              Verona;
              Trieste;
              Bologna;
              Parma;
              Firenze;
              Livorno;
              Roma;
              Napoli;
              Bari;
              Foggia;
              Taranto;
              Reggio Calabria;
              Catania;
              Messina;
              Palermo;
              Siracusa;
              Cagliari".
           Note all'art. 1:
            -  L'art.    3  della  legge   4 novembre   1997, n. 413,
          recante    "Misure    urgenti    per     la     prevenzione
          dell'inquinamento atmosferico da benzene", e' il seguente:
            "Art.  3. -   1. I sindaci possono adottare le  misure di
          limitazione della circolazione di  cui all'art. 7, comma 1,
          lettere  a) e b), del decreto    legislativo  30     aprile
          1992,    n.    285,   e    successive modificazioni,    per
          esigenze  di   prevenzione   dell'inquinamento atmosferico,
          sulla  base dei criteri ambientali   e  sanitari  stabiliti
          con  decreto del   Ministro dell'ambiente, di concerto  con
          il Ministro della sanita', da emanare entro sessanta giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge".
            - L'art.  7, comma 1, lettere   a) e  b),  del    decreto
          legislativo  30  aprile    1992, n.   285, recante   "Nuovo
          codice della  strada", e'  il seguente:
            "Art. 7 (Regolamentazione della circolazione  nei  centri
          abitati).  -  1.  Nei  centri abitati i comuni possono, con
          ordinanza del sindaco:
            a) adottare i provvedimenti indicati nell'art.  6,  commi
          1, 2 e 4;
            b)    limitare la   circolazione di   tutte  o di  alcune
          categorie  di veicoli  per  accertate  e  motivate esigenze
          di  prevenzione   degli inquinamenti   e   di tutela    del
          patrimonio       artistico,   ambientale      e   naturale,
          conformemente alle  direttive impartite  dal Ministro   dei
          lavori  pubblici,   sentiti, per le rispettive  competenze,
          il Ministro dell'ambiente, il   Ministro per    i  problemi
          delle    aree urbane  ed il Ministro per i beni culturali e
          ambientali".
            - L'allegato III del D.M. 25 novembre 1994, e'  riportato
          nelle note alle premesse.
            -  L'art.  4 del decreto  del Presidente della Repubblica
          24  maggio  1988,  n.  203,  recante  "Attuazione     delle
          direttive  CEE  numeri  80/779,  82/884, 84/360   e 85/203,
          concernenti   "Norme in materia    di  qualita'  dell'aria,
          relativamente     a  specifici  agenti  inquinanti,   e  di
          inquinamento prodotto dagli impianti  industriali, ai sensi
          dell'art.   15 della   legge 16   aprile  1987,  n.    183"
          (pubblicato   nella Gazzetta Ufficiale del 16  giugno 1988,
          n. 140, supplemento  ordinario), e' il seguente:
            "Art. 4.  - 1.  Fatte salve  le competenze  dello  Stato,
          la   tutela   dell'ambiente  dall'inquinamento  atmosferico
          spetta alle regioni,  che  la  esercitano  nell'ambito  dei
          principi  contenuti  nel  presente  decreto e   delle altre
          leggi dello  Stato. In  particolare e'  di competenza delle
          regioni:
            a)  la   formulazione  dei    piani   di     rilevamento,
          prevenzione,  conservazione  e  risanamento  del    proprio
          territorio, nel rispetto  dei  valori  limite  di  qualita'
          dell'aria;
            b)   la  fissazione    di  valori  limite  di    qualita'
          dell'aria, compresi tra i  valori limite e  i valori  guida
          ove determinati  dallo Stato, nell'ambito   dei piani    di
          conservazione per  zone specifiche  nelle quali   ritengono
          necessario      limitare   o     prevenire   un     aumento
          dell'inquinamento   dell'aria    derivante    da   sviluppi
          urbani   o industriali;
            c)  la    fissazione dei   valori di   qualita' dell'aria
          coincidenti o compresi nei valori guida, ovvero    ad  essi
          inferiori,  nell'ambito dei piani di protezione  ambientale
          per zone determinate,  nelle quali e' necessario assicurare
          una speciale protezione dell'ambiente;
            d) la fissazione dei valori delle emissioni di  impianti,
          sulla  base  della    migliore  tecnologia    disponibile e
          tenendo conto  delle linee guida   fissate dallo   Stato  e
          dei  relativi    valori  di    emissione.  In  assenza   di
          determinazioni  regionali,    non  deve   comunque   essere
          superato  il  piu' elevato dei valori di emissione definiti
          nelle linee guida, fatti salvi i poteri  sostitutivi  degli
          organi statali;
            e)    la      fissazione    per    zone   particolarmente
          inquinate    o    per  specifiche  esigenze     di   tutela
          ambientale,  nell'ambito dei  piani di cui al  punto a), di
          valori limite delle emissioni  piu' restrittivi dei  valori
          minimi  di emissione   definiti nelle linee  guida, nonche'
          per  talune categorie  di impianti  la determinazione    di
          particolari condizioni di costruzione o di esercizio;
            f)  l'indirizzo    ed  il  coordinamento   dei sistemi di
          controllo    e  di  rilevazione      degli       inquinanti
          atmosferici       e       l'organizzazione  dell'inventario
          regionale delle emissioni;
            g) la predisposizione di relazioni annuali sulla qualita'
          dell'aria da trasmettere ai Ministeri dell'ambiente e della
          sanita', per i fini indicati all'art. 3, comma  4,  lettera
          d)".
            -    L'art.  9   del   D.M.   20 maggio   1991,   recante
          "Criteri per  la raccolta dei   dati inerenti  la  qualita'
          dell'aria" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 126 del
          31 maggio 1991), e' il seguente:
            "Art.    9  (Livelli    di   allarme). -   Il   Ministero
          dell'ambiente   di concerto   con    il  Ministero    della
          sanita'  definisce i  livelli  di attenzione e di allarme.
            Le   autorita'     regionali  individueranno    zone  del
          territorio  per le quali,  a   causa  del  manifestarsi  di
          condizioni  meteorologiche sfavorevoli persistenti ed  alla
          presenza di  sorgenti    fisse  o  mobili  con    rilevante
          potenzialita'    emissiva,    possono verificarsi   episodi
          acuti di  inquinamento  atmosferico  da    SO2,  particelle
          sospese, NO, CO ed ozono.
            Le  province  o  nel  caso delle  aree  metropolitane  il
          sindaco,  elaboreranno,    per   tali    zone,  piani    di
          intervento    operativo nell'ambito di    criteri  generali
          stabiliti  con    decreto  del Ministero dell'ambiente   di
          concerto con    il    Ministero    della  sanita',    entro
          centoventi giorni dalla data del presente decreto.
            Nei    suddetti    piani    operativi   saranno   fornite
          indicazioni  sui possibili   provvedimenti   da    prendere
          per    ridurre    i    livelli    di  inquinamento    e  le
          conseguenze  sulla  popolazione e   sull'ambiente.    Sara'
          anche    definita   l'autorita'    preposta  alla  gestione
          della situazione di allerta.
            Nelle zone   predette la   rete di    rilevamento  dovra'
          permettere  la trasmissione   in   tempo   reale  dei  dati
          relativi   agli   inquinanti sottoposti  a    procedura  di
          allarme    e  dei  parametri    meteorologici  al fine   di
          accertare  il superamento  dei   livelli di   attenzione  e
          di allarme. Il superamento  dei livelli di attenzione e  di
          allarme   deve   essere  notificato  in  tempo  reale  alle
          autorita' designate. La rete di  rilevamento  dovra'  anche
          essere   dotata   di   un   sistema  di  aquisizione  e  di
          elaborazione  di  dati    relativi  a  specifici  parametri
          chimicofisici  (nell'ambito  delle conoscenze  scientifiche
          e  tecniche disponibili) legati ai processi di   evoluzione
          temporale   dell'inquinamento   al  fine  di    individuare
          potenziali   situazioni   di emergenza   prima    che    si
          raggiungano le soglie di attenzione".
            -  Il    decreto del Presidente   della Repubblica del 10
          gennaio 1992 (pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale del  10
          gennaio   1992, n.   7), reca:  "Atto    di  indirizzo    e
          coordinamento  in    materia  di    sistemi  di rilevazione
          dell'inquinamento urbano".
            -  Il testo  dell'art. 7,  comma 1,   lettere a)   e  b),
          del decreto legislativo  30 aprile  1992,  n. 285,  recante
          "Nuovo  codice    della  strada",  e'  riportato nelle note
          all'art. 1.
            - Il  testo dell'art.  3 della  legge 4 novembre    1997,
          n.  413, e' riportato nelle note all'art. 1.
            -  Il  decreto    del  Ministro  dei  trasporti  e  della
          navigazione del 5 febbraio 1996 (pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale  n. 56 del 7 marzo 1996), reca: "Prescrizioni per
          la verifica  delle  emissioni  dei  gas  di  scarico  degli
          autoveicoli  in  circolazione ai sensi  della direttiva del
          Consiglio delle Comunita' europee n. 92/55/CEE".