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DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 1998, n. 496

Razionalizzazione delle procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa, a norma dell'articolo 54, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

note: Entrata in vigore del decreto: 6/2/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  6-2-1999 al: 8-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'articolo 54, comma 10, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente disposizioni per procedere alla razionalizzazione delle procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1998;
Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati, espresso in data 16 dicembre 1998;
Considerato che la competente commissione del Senato della Repubblica, considerati i concomitanti impegni dell'Assemblea, non ha emesso ed ha affermato che non potrà emettere alcun parere;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Le procedure contrattuali per l'acquisto di beni e servizi da parte dell'Amministrazione della difesa sono improntate a tempestività, trasparenza e correttezza nel rispetto delle leggi vigenti e della normativa comunitaria; per l'accelerazione dei procedimenti e per la semplificazione dell'attività consultiva trovano applicazione le norme del presente decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazioni dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo del comma 10 dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", è il seguente:
"10. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di procedure contrattuali di acquisto di beni e servizi, al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a razionalizzare le procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) accelerazione dei procedimenti mediante lo snellimento delle relative fasi, prevedendo la revisione degli organi consultivi e di collaudo del Ministero della difesa ed il riordino delle relative competenze, con particolare riferimento all'oggetto ed all'importo dei contratti;
b) semplificazione dell'attività consultiva di organi estranei all'Amministrazione della difesa sui progetti di contratto relativi ai sistemi informativi militari a carattere operativo connessi con lo svolgimento di compiti concernenti la difesa nazionale".
- Per opportuna conoscenza si riporta anche il testo del comma 11 dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449:
"11. I decreti legislativi di cui al comma 10 sono sottoposti al parere delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi".
- Il testo della legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante: "Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1997.