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DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 1998, n. 496

Razionalizzazione delle procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa, a norma dell'articolo 54, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

note: Entrata in vigore del decreto: 6/2/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 6-2-1999
al: 8-10-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  ed  in  particolare
l'articolo 54, comma 10, recante delega al Governo  per  l'emanazione
di un decreto legislativo contenente disposizioni per procedere  alla
razionalizzazione delle procedure  contrattuali  dell'Amministrazione
della difesa, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, al
fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza; 
  Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25,  recante  attribuzioni  del
Ministro della  difesa,  ristrutturazione  dei  vertici  delle  Forze
armate e dell'Amministrazione della difesa; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 27 novembre 1998; 
  Acquisito il parere della competente commissione della  Camera  dei
deputati, espresso in data 16 dicembre 1998; 
  Considerato  che  la  competente  commissione  del   Senato   della
Repubblica, considerati i concomitanti impegni dell'Assemblea, non ha
emesso ed ha affermato che non potra' emettere alcun parere; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 1998; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica e con il  Ministro  per  la
funzione pubblica; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le procedure contrattuali per l'acquisto di beni  e  servizi  da
parte   dell'Amministrazione   della   difesa   sono   improntate   a
tempestivita', trasparenza e correttezza  nel  rispetto  delle  leggi
vigenti  e  della  normativa  comunitaria;  per  l'accelerazione  dei
procedimenti  e  per  la  semplificazione  dell'attivita'  consultiva
trovano applicazione le norme del presente decreto. 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
            - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazioni dei principi e criteri direttivi e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
          - Il testo  del  comma  10  dell'art.  54  della  legge  27
          dicembre  1997,   n.   449,   recante:   "Misure   per   la
           stabilizzazione della finanza pubblica", e' il seguente: 
            "10. Nel rispetto della normativa comunitaria in  materia
          di procedure contrattuali di acquisto di beni e servizi, al
          fine  di  conseguire  risparmi  di  spesa  e  recuperi   di
          efficienza, il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          uno o piu' decreti legislativi diretti a razionalizzare  le
          procedure contrattuali  dell'Amministrazione  della  difesa
          con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 
            a) accelerazione dei procedimenti mediante lo snellimento
          delle relative fasi, prevedendo la revisione  degli  organi
          consultivi e di collaudo del Ministero della difesa  ed  il
          riordino  delle  relative   competenze,   con   particolare
          riferimento all'oggetto ed all'importo dei contratti; 
            b) semplificazione dell'attivita'  consultiva  di  organi
          estranei all'Amministrazione della difesa sui  progetti  di
          contratto  relativi  ai  sistemi  informativi  militari   a
          carattere operativo connessi con lo svolgimento di  compiti
          concernenti la difesa nazionale". 
            - Per opportuna conoscenza si riporta anche il testo  del
          comma 11 dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449: 
            "11. I decreti  legislativi  di  cui  al  comma  10  sono
          sottoposti   al   parere   delle   competenti   commissioni
          parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni  dalla
          trasmissione dei relativi schemi". 
            - Il testo della legge 18 febbraio 1997, n. 25,  recante:
          "Attribuzioni del Ministro della  difesa,  ristrutturazione
          dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della
          difesa", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  45  del
          24 febbraio 1997.