stai visualizzando l'atto

LEGGE 31 dicembre 1998, n. 483

Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale.

note: Entrata in vigore della legge: 28-1-1999
nascondi
Testo in vigore dal: 28-1-1999
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Al  fine di  completare l'opera di  ricostruzione e  di sviluppo
nelle  zone  colpite dagli  eventi  sismici  del novembre  1980,  del
febbraio  1981 e  del  marzo  1982, il  Governo,  sentite le  regioni
Basilicata  e  Campania, e'  delegato  ad  emanare, entro  centoventi
giorni dalla  data di entrata in  vigore della presente legge,  uno o
piu' decreti legislativi, senza che da essi derivino oneri finanziari
aggiuntivi per il bilancio dello Stato, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
  a)  semplificare  l'azione  amministrativa per  ottenere  la  piena
utilizzazione  delle   risorse  finanziarie,  anche   modificando  ed
integrando le leggi 14 maggio 1981, n. 219, 23 gennaio 1992, n. 32, e
7 agosto 1997, n. 266;
  b)  dettare   disposizioni  per   una  rapida  soluzione   in  sede
amministrativa del contenzioso esistente;
  c) ridelimitare gli ambiti territoriali degli interventi;
  d)  disciplinare  l'eliminazione   delle  abitazioni  precarie,  la
riconversione dei siti su cui  sono sorti gli insediamenti provvisori
e le  azioni amministrative da  compiere a seguito  della conclusione
della ricostruzione;
  e) delegare  ai comuni le funzioni  ed i compiti di  gestione degli
interventi da svolgere in quest'ultima fase;
  f) effettuare una ricognizione  dello stato della ricostruzione nei
singoli  comuni e  presso  le amministrazioni  statali per  stabilire
l'entita' delle  opere ancora da  eseguire ai sensi  dell'articolo 2,
comma 1, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, specificando l'entita' e
l'utilizzo dei finanziamenti  stanziati fino alla data  di entrata in
vigore della presente legge.
  2. Il Governo trasmette lo schema dei  decreti di cui al comma 1 al
Parlamento ai fini dell'espressione,  entro trenta giorni, del parere
da parte delle competenti commissioni.
  3. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1,
per consentire la prosecuzione degli  interventi ai sensi della legge
23 gennaio 1992, n. 32, sono autorizzati limiti di impegno ventennali
rispettivamente di lire  10.000 milioni annue a decorrere  dal 1999 e
di lire 15.000  milioni annue a decorrere dal  2000. Alla contrazione
delle  operazioni   di  mutuo  o  di   altre  operazioni  finanziarie
provvedono le  regioni interessate secondo apposito  piano di riparto
approvato  dal  Comitato   interministeriale  per  la  programmazione
economica sulla base delle esigenze degli enti locali interessati.
  4. All'onere derivante dall'attuazione  del presente articolo, pari
a lire 10.000  milioni per il 1999  e 25.000 milioni per  il 2000, si
provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello
stanziamento  iscritto, ai  fini  del  bilancio triennale  1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello  stato di  previsione del  Ministero del  tesoro, del
bilancio  e della  programmazione  economica  per l'anno  finanziario
1998, parzialmente utilizzando  l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
  5.    Il  comma    1  dell'articolo   23-ter del   decreto-legge 30
gennaio 1998, n. 6, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
marzo 1998, n. 61, e' abrogato.
  6. Il  termine del 31 dicembre  1998, di cui all'articolo  10 della
legge 7 agosto  1997, n. 266, relativo all'affidamento  dei lavori di
riparazione  e ricostruzione  ad  imprese iscritte  in apposito  albo
tenuto  dalla   camera  di   commercio,  industria,   artigianato  ed
agricoltura, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 2000.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Al  fine di  completare l'opera di  ricostruzione e  di sviluppo
nelle  zone  colpite dagli  eventi  sismici  del novembre  1980,  del
febbraio  1981 e  del  marzo  1982, il  Governo,  sentite le  regioni
Basilicata  e  Campania, e'  delegato  ad  emanare, entro  centoventi
giorni dalla  data di entrata in  vigore della presente legge,  uno o
piu' decreti legislativi, senza che da essi derivino oneri finanziari
aggiuntivi per il bilancio dello Stato, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
  a)  semplificare  l'azione  amministrativa per  ottenere  la  piena
utilizzazione  delle   risorse  finanziarie,  anche   modificando  ed
integrando le leggi 14 maggio 1981, n. 219, 23 gennaio 1992, n. 32, e
7 agosto 1997, n. 266;
  b)  dettare   disposizioni  per   una  rapida  soluzione   in  sede
amministrativa del contenzioso esistente;
  c) ridelimitare gli ambiti territoriali degli interventi;
  d)  disciplinare  l'eliminazione   delle  abitazioni  precarie,  la
riconversione dei siti su cui  sono sorti gli insediamenti provvisori
e le  azioni amministrative da  compiere a seguito  della conclusione
della ricostruzione;
  e) delegare  ai comuni le funzioni  ed i compiti di  gestione degli
interventi da svolgere in quest'ultima fase;
  f) effettuare una ricognizione  dello stato della ricostruzione nei
singoli  comuni e  presso  le amministrazioni  statali per  stabilire
l'entita' delle  opere ancora da  eseguire ai sensi  dell'articolo 2,
comma 1, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, specificando l'entita' e
l'utilizzo dei finanziamenti  stanziati fino alla data  di entrata in
vigore della presente legge.
  2. Il Governo trasmette lo schema dei  decreti di cui al comma 1 al
Parlamento ai fini dell'espressione,  entro trenta giorni, del parere
da parte delle competenti commissioni.
  3. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1,
per consentire la prosecuzione degli  interventi ai sensi della legge
23 gennaio 1992, n. 32, sono autorizzati limiti di impegno ventennali
rispettivamente di lire  10.000 milioni annue a decorrere  dal 1999 e
di lire 15.000  milioni annue a decorrere dal  2000. Alla contrazione
delle  operazioni   di  mutuo  o  di   altre  operazioni  finanziarie
provvedono le  regioni interessate secondo apposito  piano di riparto
approvato  dal  Comitato   interministeriale  per  la  programmazione
economica sulla base delle esigenze degli enti locali interessati.
  4. All'onere derivante dall'attuazione  del presente articolo, pari
a lire 10.000  milioni per il 1999  e 25.000 milioni per  il 2000, si
provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello
stanziamento  iscritto, ai  fini  del  bilancio triennale  1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello  stato di  previsione del  Ministero del  tesoro, del
bilancio  e della  programmazione  economica  per l'anno  finanziario
1998, parzialmente utilizzando  l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
  5.    Il  comma    1  dell'articolo   23-ter del   decreto-legge 30
gennaio 1998, n. 6, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
marzo 1998, n. 61, e' abrogato.
  6. Il  termine del 31 dicembre  1998, di cui all'articolo  10 della
legge 7 agosto  1997, n. 266, relativo all'affidamento  dei lavori di
riparazione  e ricostruzione  ad  imprese iscritte  in apposito  albo
tenuto  dalla   camera  di   commercio,  industria,   artigianato  ed
agricoltura, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 2000.