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DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1998, n. 6

Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-1-1998.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1998, n. 61 (in G.U. 31/03/1998, n.75).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal:  28-1-1999
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Art. 23-ter

(Semplificazione delle procedure per il completamento
della ricostruzione nelle regioni Basilicata e Campania,
interessate dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982).
1.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 1998, N.483))
.
2. Le regioni e gli enti locali possono integrare con propri fondi le risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato per il completamento della ricostruzione.
3. I comuni, ai fini dell'accelerazione degli interventi strettamente connessi al completamento della ricostruzione, possono avvalersi delle procedure di cui all'articolo 14, commi 1, 3, 8 e 12, del presente decreto, in quanto applicabili.