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LEGGE 23 gennaio 1992, n. 32

Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

note: Entrata in vigore della legge: 13/02/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/11/1996)
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Testo in vigore dal:  13-2-1992

Art. 2

Riparto dei fondi
1. Al fine di accertare l'entità delle risorse necessarie per completare l'opera di ricostruzione abitativa nei settori privati e pubblici colpiti dagli eventi sismici di cui al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990, il Presidente del Consiglio dei Ministri effettua una verifica amministrativa a mezzo di un comitato formato da esperti particolarmente qualificati, costituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera i), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al quale è affidato il compito di effettuare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ricognizione dello stato della ricostruzione nei singoli comuni e presso le amministrazioni statali per stabilire l'entità delle opere ancora da eseguire, la spesa prevedibile in relazione alle domande presentate dagli interessati e lo stato della relativa istruttoria, il nesso di causalità con il sisma, la rispondenza di ciascuna posizione ancora pendente rispetto alle finalità della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. Il comitato si avvarrà delle risultanze istruttorie acquisite dalla commissione parlamentare di inchiesta istituita con la legge 7 aprile 1989, n. 128, come modificata dalle leggi 8 agosto 1990, n. 246, e 28 novembre 1990, n. 349; proporrà criteri per la prosecuzione degli interventi in quei comuni in cui le somme erogate dallo Stato sugli esercizi precedenti non hanno potuto essere utilizzate nei termini fissati e formulerà indirizzi anche per modifiche da introdurre alla legislazione vigente al fine del contenimento della spesa pubblica. Il Presidente del Consiglio dei Ministri comunicherà al Parlamento l'esito della verifica effettuata.
2. Sulla base degli accertamenti effettuati dal comitato di cui al comma 1, il Governo propone al Parlamento una ridefinizione degli ambiti territoriali di intervento e delle categorie degli aventi diritto in modo correlato all'evento sismico. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto, formulano al CIPE la proposta di riparto per gli anni 1992, 1993 e 1994.
3. I Ministri di cui al comma 2 formulano proposte di riparto distinte per ogni singola regione.
4. In sede di riparto degli stanziamenti disponibili, il CIPE riserva:
a) l'80 per cento degli importi stanziati alle esigenze abitative delle predette zone terremotate, secondo i criteri di cui all'articolo 3;
b) il 10 per cento degli importi stanziati alle Amministrazioni dello Stato per gli interventi nelle aree delle regioni Campania e Basilicata strettamente connesse con gli eventi sismici;
c) il 10 per cento degli importi stanziati per le finalità di cui agli articoli 27 e 39 del citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990, da attivare con nuove norme.
5. L'attività delle sezioni staccate di Avellino e Salerno del provveditorato regionale alle opere pubbliche, già prorogata al 31 dicembre 1991 dall'articolo 2 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1994.