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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1998, n. 395

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/70/CE in materia di misure minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-12-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/09/2008)
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Testo in vigore dal:  3-12-1998 al: 25-9-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva 95/70/CE del Consiglio del 22 dicembre 1995, che stabilisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 settembre 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il presente regolamento stabilisce le misure minime di lotta contro le malattie di molluschi bivalvi di cui all'allegato A, elenco II, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modifiche, e di cui all'allegato D del presente regolamento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 17 della suddetta legge così recita:
"Art. 17 (Regolamento). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamentò', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell' Italia alle Comunità europee.
Legge comunitaria 1995-1997".
- La direttiva 95/70/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. n. 332 del 30 dicembre 1995.
- Il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, reca: "Regolamento di polizia veterinaria".
- Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 530, reca: "Attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi".
- Il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555, reca: "Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/67/CEE che stabilisce norme di polizia sanitaria per i prodotti di acquacoltura".
Nota all'art. 1:
- Per quanto concerne il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555, vedi nelle note alle premesse. L'allegato A, elenco II, del suddetto D.P.R. così recita:
" Allegato A ELENCO DELLE MALATTIE E DELLE SPECIE SENSIBILI
Elenco II
Pesci:
SHV
(Setticemia emorragica virale) Salmo gairdneri
Salmo trutta
Salmo salar
Thymallus thymallus
Coregonus sp.
Esox lucius (alevin)
Molluschi:
Bonomia ostreae Ostrea edulis
Marteilia sp. Ostrea edulis
Haplosporidium sp. Ostrea edulis
Perkinsus sp. Ruditapes decussatus".