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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1998, n. 395

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/70/CE in materia di misure minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-12-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/09/2008)
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Testo in vigore dal: 3-12-1998
al: 25-9-2008
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
  Vista la direttiva 95/70/CE del Consiglio del 22 dicembre 1995, che
stabilisce  misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie
dei molluschi bivalvi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992,
n. 555, e successive modificazioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 luglio 1998;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 14 settembre
1998;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 ottobre 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della sanita';
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Il  presente  regolamento  stabilisce le misure minime di lotta
contro le malattie di molluschi bivalvi di cui all'allegato A, elenco
II,  del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n.
555,  e  successive  modifiche,  e di cui all'allegato D del presente
regolamento.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            -   La   legge  23  agosto  1988,  n.  400,  riguarda  la
          disciplina dell'attivita'  di    Governo   e    ordinamento
          della     Presidenza  del Consiglio dei Ministri. L'art. 17
          della suddetta legge cosi' recita:
            "Art.   17 (Regolamento).   -   1.  Con    decreto    del
          Presidente    della  Repubblica,  previa  deliberazione del
          Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato  che  deve  pronunziarsi entro novanta giorni   dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di
          leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               e) (soppressa).
            2.     Con      decreto      del    Presidente      della
          Repubblica,      previa deliberazione   del Consiglio   dei
          Ministri,  sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati  i
          regolamenti   per la disciplina  delle materie, non coperte
          da riserva assoluta di legge prevista  dalla  Costituzione,
          per    le quali   le  leggi della  Repubblica, autorizzando
          l'esercizio della  potesta'  regolamentare   del   Governo,
          determinano   le  norme generali regolatrici  della materia
          e dispongono   l'abrogazione delle norme    vigenti,    con
          effetto     dall'entrata     in    vigore    delle    norme
          regolamentari.
            3.  Con decreto   ministeriale possono   essere  adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la    denominazione     di ''regolamento'',  sono  adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale.
            4-bis. L'organizzazione e la  disciplina degli uffici dei
          Ministeri  sono  determinate,   con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma  2, su proposta  del   Ministro  competente
          d'intesa   con  il Presidente  del Consiglio dei Ministri e
          con  il  Ministro  del  tesoro,  nel  rispetto dei principi
          posti dal  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29, e
          successive   modificazioni, con    i    contenuti  e    con
          l'osservanza  dei criteri che seguono:
            a)  riordino degli  uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed  i   Sottosegretari di   Stato,    stabilendo
          che  tali   uffici   hanno esclusive competenze di supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione;
            b) individuazione  degli uffici  di livello  dirigenziale
          generale,     centrali    e         periferici,    mediante
          diversificazione tra  strutture con funzioni finali  e  con
          funzioni    strumentali  e loro organizzazione per funzioni
          omogenee  e secondo  criteri di flessibilita'    eliminando
          le duplicazioni funzionali;
            c)     previsione     di      strumenti    di    verifica
          periodica dell'organizzazione e dei risultati;
            d) indicazione e revisione  periodica  della  consistenza
          delle piante organiche;
            e)  previsione    di decreti ministeriali di   natura non
          regolamentare per la definizione dei  compiti delle  unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
            -   La   legge   24   aprile   1998,  n.    128,    reca:
          "Disposizioni    per  l'adempimento di   obblighi derivanti
          dalla appartenenza   dell' Italia alle  Comunita'  europee.
          Legge comunitaria 1995-1997".
            -  La direttiva 95/70/CE e' pubblicata  in G.U.C.E. L. n.
          332 del 30 dicembre 1995.
            - Il D.P.R. 8 febbraio 1954,  n. 320, reca:  "Regolamento
          di polizia veterinaria".
            -    Il  D.Lgs.    30  dicembre   1992,   n. 530,   reca:
          "Attuazione  della direttiva 91/492/CEE  che stabilisce  le
          norme      sanitarie   applicabili   alla   produzione    e
          commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi".
            -    Il  D.P.R.   30   dicembre   1992, n.   555,   reca:
          "Regolamento  per l'attuazione  della  direttiva  91/67/CEE
          che  stabilisce  norme  di polizia sanitaria per i prodotti
          di acquacoltura".
           Nota all'art. 1:
            - Per  quanto concerne  il D.P.R.  30 dicembre  1992,  n.
          555,  vedi  nelle    note  alle   premesse.   L'allegato A,
          elenco  II, del  suddetto D.P.R. cosi' recita:
                                                         " Allegato A
                ELENCO DELLE MALATTIE E DELLE SPECIE SENSIBILI
          Elenco II
          Pesci:
            SHV
            (Setticemia emorragica virale)     Salmo gairdneri
                                               Salmo trutta
                                               Salmo salar
                                               Thymallus thymallus
                                               Coregonus sp.
                                               Esox lucius (alevin)
          Molluschi:
            Bonomia ostreae                    Ostrea edulis
            Marteilia sp.                      Ostrea edulis
            Haplosporidium sp.                 Ostrea edulis
            Perkinsus sp.                      Ruditapes decussatus".