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DECRETO-LEGGE 2 novembre 1998, n. 378

Restituzione del contributo straordinario per l'Europa ed altre disposizioni tributarie urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-11-1998.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1998)
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Testo in vigore dal:  4-11-1998 al: 31-12-1998
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 3, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha istituito il contributo straordinario per l'Europa, al fine di adeguare i conti pubblici dello Stato ai parametri previsti dal Trattato di Maastricht;
Considerato l'impegno assunto dal Governo alla restituzione del sessanta per cento del predetto contributo entro la fine del corrente anno;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza dell'intervento, al fine di consentire alle imprese ed agli enti pubblici, che operano quali sostituti d'imposta, di adottare gli adempimenti necessari per procedere in tempo utile alla restituzione del predetto contributo entro il mese di dicembre;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare la cessione dei crediti contributivi dell'INPS e di ovviare a talune difficoltà per i contribuenti in sede di primo acconto dell'IRAP;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

Emana

il seguente decretolegge:

Art. 1

Restituzione del contributo straordinario per l'Europa
1. A ciascun contribuente è restituito un importo pari al 60 per cento del contributo straordinario per l'Europa effettivamente trattenuto o versato.
2. Per i contribuenti titolari di partita IVA, la restituzione è effettuata mediante compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 1999.
3. Per i lavoratori dipendenti e pensionati che intrattengono il rapporto con il sostituto d'imposta che ha trattenuto il contributo straordinario per l'Europa, l'importo spettante, tenendo conto anche dell'eventuale risultato dell'assistenza fiscale, è riconosciuto dallo stesso sostituto d'imposta a partire dalle operazioni di conguaglio di fine anno 1998 deducendolo, fino ad integrale compensazione, dalle ritenute dovute. L'importorimborsato e l'eventuale eccedenza ancora da rimborsare devono essere indicati nelle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati da consegnare ai percipienti. Eventuali differenze sono regolate dagli interessati con la dichiarazione dei redditi del 1998, ovvero per il tramite del medesimo sostituto d'imposta che provvede entro il secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto un'apposita richiesta contenente l'indicazione della predetta differenza.
4. Per i lavoratori dipendenti e pensionati diversi da quelli del comma 3 l'importo è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 1998, ovvero per il tramite del sostituto d'imposta che provvede entro il secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto una apposita richiesta contenente l'indicazione della predetta differenza.
5. Per tutti gli altri contribuenti l'importo di cui al comma 1 è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 1998.
6. I contribuenti che non possono utilizzare in diminuzione l'ammontare di cui al comma 1 secondo le modalità previste nei commi da 1 a 5, possono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentare al centro di servizio delle imposte dirette e indirette competente sulla base del proprio domicilio fiscale, apposita istanza di rimborso.