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DECRETO-LEGGE 2 novembre 1998, n. 378

Restituzione del contributo straordinario per l'Europa ed altre disposizioni tributarie urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-11-1998.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1998)
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Testo in vigore dal: 4-11-1998
al: 31-12-1998
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  3,  comma  194, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  che  ha  istituito il contributo straordinario per l'Europa, al
fine  di  adeguare i conti pubblici dello Stato ai parametri previsti
dal Trattato di Maastricht;
  Considerato  l'impegno  assunto  dal  Governo alla restituzione del
sessanta per cento del predetto contributo entro la fine del corrente
anno;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza dell'intervento, al
fine  di  consentire  alle imprese ed agli enti pubblici, che operano
quali  sostituti d'imposta, di adottare gli adempimenti necessari per
procedere  in  tempo  utile alla restituzione del predetto contributo
entro il mese di dicembre;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
disciplinare  la  cessione  dei  crediti  contributivi dell'INPS e di
ovviare  a  talune  difficolta'  per  i contribuenti in sede di primo
acconto dell'IRAP;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 ottobre 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  finanze,  di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica  e  del  lavoro e della
previdenza sociale;
                              E m a n a
                      il seguente decretolegge:
                               Art. 1.
       Restituzione del contributo straordinario per l'Europa

  1.  A  ciascun contribuente e' restituito un importo pari al 60 per
cento   del  contributo  straordinario  per  l'Europa  effettivamente
trattenuto o versato.
  2.  Per  i contribuenti titolari di partita IVA, la restituzione e'
effettuata  mediante compensazione di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo  9  luglio  1997,  n. 241, con i versamenti da eseguire a
decorrere dal mese di gennaio 1999.
  3.  Per  i  lavoratori dipendenti e pensionati che intrattengono il
rapporto  con  il sostituto d'imposta che ha trattenuto il contributo
straordinario  per l'Europa, l'importo spettante, tenendo conto anche
dell'eventuale  risultato  dell'assistenza  fiscale,  e' riconosciuto
dallo  stesso  sostituto  d'imposta  a  partire  dalle  operazioni di
conguaglio   di   fine  anno  1998  deducendolo,  fino  ad  integrale
compensazione,   dalle   ritenute   dovute.   L'importorimborsato   e
l'eventuale  eccedenza  ancora  da  rimborsare devono essere indicati
nelle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati da
consegnare  ai  percipienti. Eventuali differenze sono regolate dagli
interessati  con la dichiarazione dei redditi del 1998, ovvero per il
tramite  del  medesimo  sostituto  d'imposta  che  provvede  entro il
secondo  periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto
un'apposita   richiesta   contenente   l'indicazione  della  predetta
differenza.
  4.  Per  i lavoratori dipendenti e pensionati diversi da quelli del
comma  3 l'importo e' ammesso in diminuzione delle imposte risultanti
dalle  dichiarazioni  dei  redditi  relative  al  1998, ovvero per il
tramite del sostituto d'imposta che provvede entro il secondo periodo
di  paga  utile  successivo  a quello in cui ha ricevuto una apposita
richiesta contenente l'indicazione della predetta differenza.
  5.  Per tutti gli altri contribuenti l'importo di cui al comma 1 e'
ammesso  in  diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni
dei redditi relative al 1998.
  6.  I  contribuenti  che  non  possono  utilizzare  in  diminuzione
l'ammontare di cui al comma 1 secondo le modalita' previste nei commi
da  1  a  5,  possono,  entro  diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore  del  presente decreto, presentare al centro di servizio delle
imposte  dirette  e  indirette  competente  sulla  base  del  proprio
domicilio fiscale, apposita istanza di rimborso.