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DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1998, n. 333

Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/11/2013)
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Testo in vigore dal:  13-10-1998 al: 1-2-2000
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva 93/119/CE, del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;
Vista la legge 2 agosto 1978, n. 439, recante norme per l'attuazione della direttiva n. 74/577/CEE, relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1998;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le politiche agricole, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Il presente decreto si applica al trasferimento, alla stabulazione, all'immobilizzazione, allo stordimento, alla macellazione ed all'abbattimento degli animali allevati detenuti per la produzione di carni, pelli, pellicce o altri prodotti, nonché all'abbattimento degli animali a fini di profilassi e lotta contro le malattie infettive e diffusive.
2. Ferme restando le vigenti disposizioni contro il maltrattamento degli animali, il presente decreto non si applica:
a) alle prove tecniche o scientifiche di metodi da utilizzare nelle attività di cui al comma 1, eseguite sotto il controllo dell'autorità competente;
b) agli animali abbattuti in occasione di manifestazioni culturali o sportive;
c) alla selvaggina abbattuta conformemente all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, e successive modifiche.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione prevede che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997)".
- La direttiva 93/119/CE è pubblicata in GUCE n. L 340 del 31 dicembre 1993.
- La legge 2 agosto 1978, n. 439, reca: "Norme di attuazione della direttiva (CEE) n. 74/577, relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione".
- La direttiva 74/577/CEE è pubblicata in GUCE n. L 316 del 26 novembre 1974.
Nota all'art. 1:
- Il D.P.R. 17 ottobre 1996, n. 607, reca: "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/45/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni". L'art. 3 del suddetto D.P.R. così recita:
"Art. 3. - 1. Le carni di selvaggina devono:
a) provenire da selvaggina che:
1) sia stata uccisa in un territorio di caccia e con i mezzi autorizzati dalla vigente normativa che disciplina la caccia;
2) non sia stata cacciata in una zona soggetta a restrizioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 557, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, e loro successive modifiche oppure da un territorio di caccia sottoposto a restrizioni in applicazione degli articoli 10 e 11 del presente regolamento;
3) sia stata preparata, appena uccisa, conformemente all'allegato I, capitolo III, e trasportata, entro un termine massimo di dodici ore, in un centro di lavorazione quale previsto alla lettera b) oppure in un centro di raccolta per essere portata alle temperature previste nell'allegato I, capitolo III, e poi condotta verso un centro di lavorazione quale previsto alla lettera b) entro un termine di dodici ore; il Ministero della sanità può fissare con proprio decreto un termine entro il quale deve essere effettuato il trasporto da un centro di raccolta a un centro di lavorazione situati in zone geograficamente lontane tra loro tenendo conto delle condizioni climatiche; tale termine deve comunque consentire al veterinario ufficiale del centro di lavorazione di effettuare in condizioni soddisfacenti l'ispezione postmortem di cui all'allegato I, capitolo V;
b) essere ottenute:
1) in un centro di lavorazione della selvaggina che soddisfi le condizioni generali indicate nell'allegato I, capitoli I e II, e che sia riconosciuto conformemente all'art. 7;
2) se si tratta di selvaggina di grossa taglia, anche in uno stabilimento riconosciuto conformemente al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche, o, se si tratta di selvaggina di piccola taglia, anche in uno stabilimento riconosciuto conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, o al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, e successive modifiche, purché gli stabilimenti siano stati riconosciuti in conformità all'art. 7, comma 3; l'operazione di scuoiatura dei capi di selvaggina deve avvenire in locali separati o in tempi diversi rispetto alla macellazione delle specie di cui ai citati decreti e siano adottate misure idonee a distinguere le carni di selvaggina da quelle delle altre specie;
c) provenire da animali uccisi che il veterinario ufficiale abbia sottoposto ad esame visivo:
1) per rilevare eventuali anomalie; a tal fine il veterinario ufficiale può avvalersi, per la sua diagnosi, di ogni informazione fornita dal cacciatore sul comportamento dell'animale prima dell'abbattimento, eventualmente sulla base di un modello di dichiarazione predisposto con provvedimento del Ministero della sanità, di intesa con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
2) per verificare che la morte non sia dovuta a cause diverse dalla caccia;
d) provenire da capi interi di selvaggina:
1) che siano stati manipolati in condizioni igieniche soddisfacenti in conformità all'allegato I, capitoli III e IV;
2) che siano stati sottoposti, in conformità dell'allegato I, capitolo V, ad un'ispezione postmortem effettuata dal veterinario ufficiale che può avvalersi di ausiliari, sotto il suo controllo e responsabilità, limitatamente alle operazioni di pura manualità;
3) che non presentino alcuna alterazione, ad eccezione di lesioni traumatiche, sopraggiunte a causa dell'abbattimento, o di malformazioni o di alterazioni localizzate, purché sia constatato, se necessario per mezzo di adeguate analisi di laboratorio, che tali lesioni, malformazioni o alterazioni non rendano le carni inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo;
4) dei quali, se si tratta di capi interi di selvaggina di piccola taglia che non è stata eviscerata immediatamente dopo l'uccisione conformemente all'allegato I, capitolo V, punto 1, un campione rappresentativo della stessa provenienza sia stato sottoposto dal veterinario ufficiale ad ispezione sanitaria. Se constata la presenza di una malattia trasmissibile all'uomo o difetti quali quelli previsti all'allegato I, capitolo V, punto 4, il veterinario ufficiale deve estendere il controllo ed, in funzione del risultato, escludere l'intero lotto dal consumo umano oppure procedere all'ispezione di ogni singola carcassa".