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DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1998, n. 333

Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/11/2013)
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Testo in vigore dal: 13-10-1998
al: 1-2-2000
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
  Vista  la direttiva 93/119/CE, del Consiglio, del 22 dicembre 1993,
relativa  alla  protezione  degli  animali  durante la macellazione o
l'abbattimento;
  Vista   la   legge  2  agosto  1978,  n.  439,  recante  norme  per
l'attuazione della direttiva n. 74/577/CEE, relativa allo stordimento
degli animali prima della macellazione;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 maggio 1998;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisiti  pareri  delle  competenti  commissioni  della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 agosto 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  sanita',  di concerto con i Ministri dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato, per le politiche agricole, degli
affari  esteri,  di  grazia  e giustizia e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.   Il   presente   decreto  si  applica  al  trasferimento,  alla
stabulazione,    all'immobilizzazione,    allo    stordimento,   alla
macellazione  ed all'abbattimento degli animali allevati detenuti per
la  produzione  di  carni,  pelli, pellicce o altri prodotti, nonche'
all'abbattimento degli animali a fini di profilassi e lotta contro le
malattie infettive e diffusive.
  2.  Ferme restando le vigenti disposizioni contro il maltrattamento
degli animali, il presente decreto non si applica:
  a) alle prove tecniche o scientifiche di metodi da utilizzare nelle
attivita'   di   cui   al   comma  1,  eseguite  sotto  il  controllo
dell'autorita' competente;
  b)  agli animali abbattuti in occasione di manifestazioni culturali
o sportive;
  c)  alla  selvaggina  abbattuta  conformemente  all'articolo  3 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, e
successive modifiche.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   della   legge,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
            Per  le  direttive    CEE vengono forniti gli  estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
           Note alle premesse:
            -    L'art.    76    della    Costituzione  prevede   che
          l'esercizio  della funzione legislativa non    puo'  essere
          delegato  al Governo  se non con determinazione di principi
          e criteri direttivi e  soltanto per tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti.
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            -   La   legge   24   aprile   1998,  n.    128,    reca:
          "Disposizioni    per l'adempimento   di obblighi  derivanti
          dalla   appartenenza dell'Italia  alle  Comunita'  europee.
          (Legge comunitaria 1995-1997)".
            -  La   direttiva 93/119/CE  e' pubblicata  in GUCE n.  L
          340  del 31 dicembre 1993.
            - La legge 2 agosto  1978,    n.  439,  reca:  "Norme  di
          attuazione della direttiva (CEE)  n. 74/577,  relativa allo
          stordimento  degli animali prima della macellazione".
            -  La   direttiva 74/577/CEE e'  pubblicata in GUCE  n. L
          316  del 26 novembre 1974.
           Nota all'art. 1:
            -  Il    D.P.R.  17    ottobre  1996,  n.    607,   reca:
          "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva
          92/45/CEE  relativa  ai  problemi  sanitari  e  di  polizia
          sanitaria in  materia  di  uccisione  di  selvaggina  e  di
          commercializzazione  delle  relative  carni".  L'art. 3 del
          suddetto D.P.R. cosi' recita:
             "Art. 3. - 1. Le carni di selvaggina devono:
               a) provenire da selvaggina che:
            1)  sia stata  uccisa in   un   territorio di   caccia  e
          con  i    mezzi  autorizzati  dalla  vigente  normativa che
          disciplina la caccia;
            2) non   sia stata cacciata   in una    zona  soggetta  a
          restrizioni  ai  sensi  del  decreto   del Presidente della
          Repubblica   30 dicembre 1992, n.    557,  ai    sensi  del
          decreto    del  Presidente   della Repubblica   30 dicembre
          1992, n.   558, ed ai sensi del  decreto    del  Presidente
          della  Repubblica    30 dicembre   1992, n.   559, e   loro
          successive  modifiche oppure  da  un  territorio  di caccia
          sottoposto  a  restrizioni  in applicazione degli  articoli
          10 e 11 del presente regolamento;
            3)  sia    stata preparata, appena uccisa,  conformemente
          all'allegato I, capitolo   III, e trasportata,    entro  un
          termine  massimo    di  dodici  ore,    in  un    centro di
          lavorazione  quale previsto  alla lettera  b) oppure in  un
          centro  di  raccolta  per essere   portata alle temperature
          previste  nell'allegato I,  capitolo  III, e  poi  condotta
          verso  un centro di lavorazione quale previsto alla lettera
          b) entro un termine di dodici   ore; il  Ministero    della
          sanita'  puo' fissare  con proprio decreto un termine entro
          il quale deve essere effettuato il trasporto da  un  centro
          di  raccolta  a  un centro di   lavorazione situati in zone
          geograficamente  lontane  tra  loro tenendo   conto   delle
          condizioni  climatiche;    tale  termine    deve   comunque
          consentire al   veterinario  ufficiale    del    centro  di
          lavorazione    di   effettuare in  condizioni soddisfacenti
          l'ispezione postmortem di  cui all'allegato I, capitolo V;
               b) essere ottenute:
            1) in  un centro  di lavorazione della    selvaggina  che
          soddisfi  le  condizioni generali indicate nell'allegato I,
          capitoli I e  II,  e  che  sia  riconosciuto  conformemente
          all'art. 7;
            2)    se si   tratta   di selvaggina   di grossa  taglia,
          anche in  uno stabilimento  riconosciuto conformemente   al
          decreto   legislativo    18  aprile    1994,  n.    286,  e
          successive modifiche,  o, se  si tratta   di selvaggina  di
          piccola  taglia,    anche  in uno stabilimento riconosciuto
          conformemente  al decreto  del Presidente  della Repubblica
          8 giugno 1982,  n.  503, o  al   decreto   del   Presidente
          della    Repubblica   30 dicembre   1992,    n.   559,    e
          successive  modifiche,   purche'  gli stabilimenti    siano
          stati  riconosciuti  in  conformita' all'art.  7, comma  3;
          l'operazione  di  scuoiatura dei  capi  di selvaggina  deve
          avvenire   in   locali   separati   o   in   tempi  diversi
          rispetto  alla macellazione delle specie  di cui ai  citati
          decreti    e siano adottate misure idonee  a distinguere le
          carni di selvaggina da  quelle delle altre specie;
            c) provenire da   animali  uccisi  che  il    veterinario
          ufficiale abbia sottoposto ad esame visivo:
            1)    per rilevare   eventuali  anomalie; a  tal  fine il
          veterinario ufficiale puo' avvalersi,  per la sua diagnosi,
          di ogni informazione fornita     dal    cacciatore      sul
          comportamento    dell'animale      prima dell'abbattimento,
          eventualmente     sulla   base   di   un      modello    di
          dichiarazione    predisposto    con    provvedimento    del
          Ministero  della sanita',  di   intesa  con  il   Ministero
          delle  risorse  agricole, alimentari e forestali;
            2)  per  verificare  che  la morte non sia dovuta a cause
          diverse dalla caccia;
               d) provenire da capi interi di selvaggina:
            1) che siano stati  manipolati  in  condizioni  igieniche
          soddisfacenti in conformita' all'allegato I, capitoli III e
          IV;
            2)    che  siano    stati    sottoposti, in   conformita'
          dell'allegato  I, capitolo  V, ad  un'ispezione  postmortem
          effettuata  dal   veterinario ufficiale che puo'  avvalersi
          di ausiliari, sotto il   suo controllo  e  responsabilita',
          limitatamente alle operazioni di pura manualita';
            3)  che non  presentino alcuna alterazione, ad  eccezione
          di lesioni traumatiche,      sopraggiunte      a      causa
          dell'abbattimento,   o   di malformazioni o  di alterazioni
          localizzate,  purche'    sia  constatato, se necessario per
          mezzo  di    adeguate  analisi  di  laboratorio,  che  tali
          lesioni,  malformazioni  o alterazioni non rendano le carni
          inadatte al  consumo  umano  o  pericolose  per  la  salute
          dell'uomo;
            4)  dei quali, se si tratta  di capi interi di selvaggina
          di  piccola  taglia  che     non  e'     stata   eviscerata
          immediatamente         dopo    l'uccisione    conformemente
          all'allegato  I,  capitolo   V, punto   1,   un    campione
          rappresentativo    della  stessa    provenienza sia   stato
          sottoposto     dal  veterinario  ufficiale   ad   ispezione
          sanitaria.  Se  constata  la  presenza  di   una   malattia
          trasmissibile  all'uomo  o  difetti  quali  quelli previsti
          all'allegato  I,  capitolo   V,  punto  4,  il  veterinario
          ufficiale deve estendere il controllo  ed, in funzione  del
          risultato,  escludere   l'intero     lotto   dal    consumo
          umano    oppure   procedere all'ispezione di  ogni  singola
          carcassa".