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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1997, n. 519

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla produzione e al deposito della margarina e dei grassi idrogenati alimentari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/2012)
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Testo in vigore dal:  23-5-1998 al: 13-9-2012
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 novembre 1951, n. 1316, ed in particolare l'articolo 4 e l'articolo 6, come modificato dall'articolo 55 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1997;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di controllo finalizzati al rilascio delle licenze per la fabbricazione ed il deposito in magazzini delle margarine e dei grassi idrogenati alimentari, come definiti dall'articolo 6 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, modificato dall'articolo 55 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e la tenuta di taluni documenti.
2. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per "camera di commercio", la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
b) per "A.S.L.", l'azienda unità sanitaria locale;
c) per "impianti", i macchinari, le apparecchiature, i congegni utilizzati, asserviti o finalizzati alla produzione o alla conservazione dei prodotti, fino allo stato di prodotto finito pronto per la vendita;
d) per "installazione", i locali di uno stabilimento o deposito, i luoghi di lavoro e gli impianti per lo svolgimento dell'attività di produzione o conservazione in deposito.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al preambolo:
- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Si riporta il testo dell'art. 20 e allegato 1, n. 80, della legge n. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.
2. Con lo stesso disegno di legge cui al comma 1, il Governo individua i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunità territoriali, sono attribuiti alla potestà normativa delle regioni e degli enti locali, e indica i principi che restano regolati con legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.
Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevi privi di mezzi a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale sentite le competenti commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
"Allegato 1 (previsto dall'art. 20, comma 8) (Omissis).
80. Procedimenti di controllo su grassi idrogenati e margarina:
legge 23 dicembre 1956, n. 1526;
legge 16 giugno 1960, n. 623.
(Omissis) ".
- Si riportano i testi dell'art. 4 e dell'art. 6, come modificato dall'art. 55 della legge n. 142/1992, della legge n. 1316/1951 (Disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari):
"Art. 4. - Gli esercenti di fabbriche di grassi alimentari solidi diversi dal burro o dai grassi suini e gli esercenti di depositi di vendita all'ingrosso di detti prodotti debbono pagare la tassa di concessione governativa rispettivamente di L. 10.000 e di L. 6.000 sia per il rilascio che per la vidimazione annuale della licenza di cui all'art. 1.
Le licenze di cui all'art. 1, le relative domande e l'apposizione del visto annuale alle licenze stesse sono soggette alla tassa di bollo prescritta dalle vigenti disposizioni".
"Art. 6. - 1. Le miscele ed emulsioni confezionate con grassi alimentari di origine animale o vegetale diversi dal burro e dai grassi suini contenenti più del 2% di umidità ed un contenuto di materia grassa non inferiore all'80 per cento hanno la denominazione generica ed obbligatoria di ''margarinà'.
2. È consentita la produzione e la commercializzazione con la denominazione ''margarina leggera a ridotto tenore di grassò', delle miscele ed emulsioni confezionate con grassi alimentari di origine animale o vegetale diversi dal burro e dai grassi suini, aventi un contenuto di materia grassa compreso tra il 60 ed il 62 per cento.
3. È consentita la produzione e la commercializzazione, con la denominazione ''margarina leggera a basso tenore di grassò', dei prodotti di cui al comma 2 aventi un contenuto di materia grassa compreso tra il 40 ed il 42 per cento.
4. Si applicano alla margarina leggera le disposizioni previste per la margarina dalla presente legge.
5. I grassi idrogenati alimentari hanno la denominazione generica ed obbligatoria di ''grasso idrogenatò'".
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge n. 1526/1956 (Difesa della genuinità del burro):
"Art. 8. - Le ditte che abbiano stabilimenti di produzione di margarina e di grassi idrogenati debbono tenere aggiornato, presso gli stabilimenti stessi, un registro di carico e scarico delle materie prime. Alla voce ''caricò' dovranno essere specificate le quantità delle materie grasse distinte per qualità introdotte nello stabilimento, ed alla voce ''scaricò' le quantità delle stesse materie grasse destinate alle varie lavorazioni. Dovranno altresì tenere aggiornato un registro di carico e scarico della margarina e dei grassi idrogenati: alla voce ''caricò' dovranno riportare quantitativi di margarina e di grassi idrogenati prodotti: alla voce ''scaricò' i quantitativi usciti dallo stabilimento con l'indicazione dei destinatari e del numero del documento di accompagnamento. Si intendono finiti e pronti per la vendita, e quindi da includersi alla voce ''caricò' tutti i quantitativi di margarina e di grassi idrogenati, comunque confezionati, esistenti nei locali dello stabilimento.
La tenuta di un registro aggiornato di carico e scarico è obbligatoria anche per i grossisti ed i depositi di margarina o di grassi idrogenati. Al carico dovranno essere indicati il quantitativo introdotto, la ditta produttrice ed il numero del documento di accompagnamento, allo scarico i quantitativi venduti ed il numero del documento di accompagnamento.
I registri di carico e scarico debbono essere, prima del'uso, numerati e vidimati dall'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competente per territorio.
Per le registrazioni di carico e scarico di cui sopra sono riconosciuti idonei i libri tenuti per le scritturazioni previste dal R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata, o dal testo unico per la finanza locale e dai relativi regolamenti di esecuzione. Anche questi libri dovranno però essere vidimati dall'istituto di vigilanza di cui al precedente comma.
Le spedizioni e le consegne, da parte di industriali, grossisti e depositi, di margarina o di grassi idrogenati, debbono esere sempre accompagnate da un documento dal quale risulti il nome della ditta speditrice, quello del vettore e quello della ditta destinataria, nonché la denominazione, il peso netto del prodotto e la data di spedizione.
la margarina ed i grassi idrogenati destinati al consumo diretto, confezionati in più involucri, dovranno recare anche sugli involucri interni le indicazioni prescritte dall'art. 9 della legge 4 novembre 1951, n. 1316".
- Il d.lgs. n. 123/1993 reca: "Attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari".
- Il d.lgs. n. 155/1997 reca: "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari".
- Il d.lgs. n. 156/1997 reca: "Attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari".
- Si riporta il testo dell'art. 50 della legge n. 146/1994 (Disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993):
"Art. 50 (Regolamentazione dei prodotti). - 1. Il Governo emana, con uno o più regolamenti, norme intese a rivedere e riordinare la materia della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinata con legge.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la procedura prevista dall'art. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.
3. La disciplina della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati o trasformati:
a) si conforma ai principi e alle norme di diritto comunitario con particolare riferimento alla libera circolazione delle merci, tenuto conto dell'art. 36 del trattato istitutivo della Comunità economica europea;
b) tutela gli interessi relativi alla salute, all'ambiente, alla protezione del consumatore e alla qualità dei prodotti, alla sanità degli animali e dei vegetali, nel rispetto dei principi ispiratori della legislazione vigente.
4. In applicazione di quanto stabilito al comma 1, le disposizioni vigenti in contrasto con la norma generale di cui alla lettera a) del comma 3 saranno abrogate oppure modificate o sostituite in attuazione della norma generale di cui alla lettera b) del medesimo comma 3.
5. I regolamenti di cui al comma 1 possono demandare a decreti ministeriali, da adottare ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la emanazione di regole tecniche".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 6, come modificato dall'art. 55 della legge n. 142/1992, della già citata legge n. 1316/1951, vedi note al preambolo.