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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1997, n. 519

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla produzione e al deposito della margarina e dei grassi idrogenati alimentari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/2012)
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Testo in vigore dal: 23-5-1998
al: 13-9-2012
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  allegato  1,
n. 80; 
  Vista la  legge  4  novembre  1951,  n.  1316,  ed  in  particolare
l'articolo 4 e l'articolo 6, come modificato dall'articolo  55  della
legge 19 febbraio 1992, n. 142; 
  Visto l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526; 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  155,  recante
attuazione della direttiva 93/43/CEE del 14 giugno 1993; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  156,  recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE del 29 ottobre 1993; 
  Visto l'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 29 agosto 1997; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 1997; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 ottobre 1997; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con  i  Ministri  della  sanita',  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato e delle politiche agricole; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                 Ambito di applicazione e definizioni 
  1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti  di  controllo
finalizzati al rilascio delle licenze  per  la  fabbricazione  ed  il
deposito  in  magazzini  delle  margarine  e  dei  grassi  idrogenati
alimentari, come definiti dall'articolo  6  della  legge  4  novembre
1951, n. 1316, modificato dall'articolo 55 della  legge  19  febbraio
1992, n. 142, e la tenuta di taluni documenti. 
  2. Ai fini del presente regolamento si intende: 
   a) per "camera di commercio", la camera di  commercio,  industria,
artigianato ed agricoltura; 
   b) per "A.S.L.", l'azienda unita' sanitaria locale; 
   c) per "impianti", i macchinari, le  apparecchiature,  i  congegni
utilizzati,  asserviti  o  finalizzati   alla   produzione   o   alla
conservazione dei prodotti, fino allo stato di prodotto finito pronto
per la vendita; 
   d) per "installazione", i locali di uno stabilimento o deposito, i
luoghi di lavoro e gli impianti per lo svolgimento dell'attivita'  di
produzione o conservazione in deposito. 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  allegato  1,
n. 80; 
  Vista la  legge  4  novembre  1951,  n.  1316,  ed  in  particolare
l'articolo 4 e l'articolo 6, come modificato dall'articolo  55  della
legge 19 febbraio 1992, n. 142; 
  Visto l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526; 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  155,  recante
attuazione della direttiva 93/43/CEE del 14 giugno 1993; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  156,  recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE del 29 ottobre 1993; 
  Visto l'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 29 agosto 1997; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 1997; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 ottobre 1997; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con  i  Ministri  della  sanita',  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato e delle politiche agricole; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                 Ambito di applicazione e definizioni 
  1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti  di  controllo
finalizzati al rilascio delle licenze  per  la  fabbricazione  ed  il
deposito  in  magazzini  delle  margarine  e  dei  grassi  idrogenati
alimentari, come definiti dall'articolo  6  della  legge  4  novembre
1951, n. 1316, modificato dall'articolo 55 della  legge  19  febbraio
1992, n. 142, e la tenuta di taluni documenti. 
  2. Ai fini del presente regolamento si intende: 
   a) per "camera di commercio", la camera di  commercio,  industria,
artigianato ed agricoltura; 
   b) per "A.S.L.", l'azienda unita' sanitaria locale; 
   c) per "impianti", i macchinari, le  apparecchiature,  i  congegni
utilizzati,  asserviti  o  finalizzati   alla   produzione   o   alla
conservazione dei prodotti, fino allo stato di prodotto finito pronto
per la vendita; 
   d) per "installazione", i locali di uno stabilimento o deposito, i
luoghi di lavoro e gli impianti per lo svolgimento dell'attivita'  di
produzione o conservazione in deposito.