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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 agosto 1997, n. 517

Regolamento recante norme per la individuazione delle ipotesi e delle fattispecie di lavori, sottratte all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, ed assoggettate alla normativa sui lavori pubblici.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/4/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2006)
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Testo in vigore dal:  1-4-1998 al: 30-6-2006
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IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, concernente: "Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1995 che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri competenti la individuazione delle ipotesi e delle fattispecie di lavori sottratte all'applicazione del decreto legislativo medesimo, ed assoggettate alle vigenti norme sui lavori pubblici;
Visti in particolare gli articoli da 3 a 6 dello stesso decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
Attesa la necessità dell'individuazione specifica dei lavori pubblici cui non si applica la disciplina dei settori esclusi;
Sentita la Commissione istituita con decreto ministeriale n. 4581/ZI/65 del 26 maggio 1995, e successiva modificazione;
Udito il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 16 giugno 1997;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione, delle poste e telecomunicazioni, dell'industria, commercio e artigianato, nonché con il Ministro per i beni culturali e ambientali ed il Ministro per le politiche agricole;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, gli appalti di lavori che non siano strettamente correlati agli scopi istituzionali dei soggetti aggiudicatari di cui agli articoli da 3 a 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, o che, pure essendo funzionali a detti scopi, riguardano opere il cui contenuto specialistico e tecnico non sia direttamente condizionato dalle specificità tecniche proprie dei settori di cui ai suddetti articoli da 3 a 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
2. Ai lavori individuati sulla base del criterio di cui alla prima parte del comma precedente ed a quelli indicati al successivo articolo 2 si applicano le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle altre leggi anche regionali, dei regolamenti e delle normative tecniche in materia di lavori pubblici.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre l985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quai è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 8, comma 6, del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi) è il seguente:
"6. Agli appalti di lavori che non siano strettamente correlati agli scopi istituzionali dei soggetti aggiudicatori di cui agli articoli da 3 a 6, o che pure essendo funzionali a detti scopi, riguardino opere il cui contenuto specialistico e tecnico non sia direttamente condizionato dalle specificità tecniche proprie dei settori di cui agli articoli da 3 a 6, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri competenti, si applicano, per gli aspetti regolati dal presente decreto, le norme vigenti".
- Il testo dell'art. 3 del citato D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158, è il seguente:
"Art. 3 (Acqua, energia elettrica, gas, energia termica).
- 1. Rientrano nel settore acqua, energia elettrica, gas, energia termica la messa a disposizione o la gestione di reti fisse per la fornitura di un servizio al pubblico per quanto riguarda la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, energia termica, nonché
l'alimentazione delle suddette reti.
2. Non è disciplinata dal presente decreto, se effettuata da soggetti diversi da quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera a):
a) l'alimentazione di reti fisse per la distribuzione di acqua potabile o energia elettrica, quando la loro produzione sia destinata ad un uso diverso da quello indicato nel comma l e l'alimentazione e a rete pubblica dipenda dal consumo proprio del soggetto erogatore e non abbia superato il 30% della produzione totale considerata la media dell'ultimo triennio compreso l'anno in corso;
b) l'alimentazione di reti fisse per la distribuzione del gas o dell'energia termica, quando la loro produzione, da parte del soggetto erogatore, derivi inevitabilmente da un processo produttivo diverso da quelli individuati nel presente decreto e l'alimentazione della rete pubblica determini per il soggetto stesso un introito non superiore al 20% del volume d'affari considerata la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso".
- Il testo dell'art. 4 del citato D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158, è il seguente:
"Art. 4 (Sfruttamento di area geografica). - 1. Si considera sfruttamento di area geografica la prospezione esclusiva, la ricerca esclusiva e la coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi, carbone o altri combustibili solidi su essa effettuate ai sensi delle vigenti norme in materia mineraria.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere alla Commissione CE che lo sfruttamento di un'area geografica non sia considerato quale attività di cui al comma 1 o che i soggetti interessati non siano considerati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera b).
3. Ai fini della richiesta di decisione di cui al comma 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione europea le
misure adottate affinchè i soggetti appaltanti:
a) osservino i principi di non discriminazione e della concorrenza nell'aggiudicare appalti di lavori, forniture e servizi, in particolare per quanto riguarda l'informazione che mettono a disposizione delle imprese in ordine alle proprie intenzioni di stipulare appalti;
b) comunichino alla Commissione europea, alle condizioni da questa stabilite, le informazioni relative all'assegnazione degli appalti.
4. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottati a seguito di decisione favorevole della Commissione CE, sono indicate le attività che fruiscono delle deroghe di cui al comma 2.
5. I decreti di cui al comma 4 definiscono, inoltre, modalità atte ad assicurare che i soggetti aggiudicatori:
a) osservino i principi di non discriminazione e della concorrenza nell'aggiudicare appalti di lavori, forniture o servizi, in particolare per quanto riguarda l'informazione che mettono a disposizione delle imprese in ordine alle proprie intenzioni di stipulare appalti;
b) comunichino alla Commissione CE, alle condizioni da questa stabilite, le informazioni relative all'assegnazione degli appalti".
- Il testo dell'art. 5, del citato D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158, è il seguente:
"Art. 5 (Trasporti). - 1. Rientrano nel settore trasporti:
a) la gestione di reti di trasporto pubblico per ferrovia, sistemi automatici, tramvia, filovia o autobus, il cui esercizio sia subordinato alle prescrizioni delle competenti autorità pubbliche sui percorsi, sulle capacità di trasporto disponibili o sulla frequenza del servizio, con esclusione del servizio di trasporto mediante autobus qualora esso possa essere liberamente svolto, su tutto o parte del territorio nazionale, da altri soggetti in assenza di concessione alle stesse condizioni previste per i soggetti aggiudicatori;
b) la messa a disposizione dei vettori aerei, marittimi e fluviali, di aeroporti, di porti marittimi o interni nonché di altri impianti terminali di trasporto".
- Il testo dell'art. 6 del citato D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158, è il seguente:
"Art. 6 (Telecomunicazioni). - 1. Rientrano nel settore delle telecomunicazioni la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazione o la prestazione di uno o più servizi pubblici di telecomunicazione".
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. l regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 8, comma 6, del citato D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo degli articoli da 3 a 6 del citato D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158, si veda nelle note alle premesse.
- La legge 11 febbraio 1994, n. 109, reca: "Legge quadro in materia di lavori pubblici".