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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 agosto 1997, n. 517

Regolamento recante norme per la individuazione delle ipotesi e delle fattispecie di lavori, sottratte all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, ed assoggettate alla normativa sui lavori pubblici.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/4/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2006)
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Testo in vigore dal: 1-4-1998
al: 30-6-2006
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                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
  Visto l'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.  158,  concernente:  "Attuazione  delle  direttive  90/531/CEE   e
93/38/CEE relative alle procedure di appalti  nei  settori  esclusi",
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  104
del 6 maggio 1995 che  demanda  ad  un  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con i Ministri competenti la individuazione delle ipotesi
e delle fattispecie di lavori sottratte all'applicazione del  decreto
legislativo medesimo, ed assoggettate alle vigenti norme  sui  lavori
pubblici; 
  Visti in particolare gli articoli da 3 a  6  dello  stesso  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Attesa  la  necessita'  dell'individuazione  specifica  dei  lavori
pubblici cui non si applica la disciplina dei settori esclusi; 
  Sentita  la  Commissione  istituita  con  decreto  ministeriale  n.
4581/ZI/65 del 26 maggio 1995, e successiva modificazione; 
  Udito il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del
Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 16 giugno 1997; 
  Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con  i
Ministri  dei  trasporti  e  della   navigazione,   delle   poste   e
telecomunicazioni, dell'industria, commercio e  artigianato,  nonche'
con il Ministro per i beni culturali e ambientali ed il Ministro  per
le politiche agricole; 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                               Oggetto 
  1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 8,  comma
6, del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  158,  gli  appalti  di
lavori che non siano strettamente correlati agli scopi  istituzionali
dei soggetti aggiudicatari di cui agli articoli da 3 a 6 del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, o che, pure essendo  funzionali  a
detti scopi,  riguardano  opere  il  cui  contenuto  specialistico  e
tecnico non sia direttamente condizionato dalle specificita' tecniche
proprie dei settori di cui ai suddetti articoli da 3 a 6 del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158. 
  2. Ai lavori individuati sulla base del criterio di cui alla  prima
parte del  comma  precedente  ed  a  quelli  indicati  al  successivo
articolo 2 si applicano le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nonche'
delle altre leggi anche regionali, dei regolamenti e delle  normative
tecniche in materia di lavori pubblici. 
    

          Avvertenza:
          Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
          disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre l985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quai e' operato il rinvio. Restano invariati il valore
          e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    
           Note alle premesse: 
            - Il testo dell'art. 8, comma  6,  del  D.Lgs.  17  marzo
          1995, n.  158  (Attuazione  delle  direttive  90/531/CEE  e
          93/38/CEE relative alle procedure di  appalti  nei  settori
          esclusi) e' il seguente: 
            "6. Agli appalti di lavori  che  non  siano  strettamente
          correlati   agli   scopi   istituzionali    dei    soggetti
          aggiudicatori di cui agli articoli da 3 a  6,  o  che  pure
          essendo funzionali a detti scopi, riguardino opere  il  cui
          contenuto specialistico  e  tecnico  non  sia  direttamente
          condizionato  dalle  specificita'  tecniche   proprie   dei
          settori di cui agli articoli da  3  a  6,  individuati  con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  su
          proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto  con
          i  Ministri  competenti,  si  applicano,  per  gli  aspetti
          regolati dal presente decreto, le norme vigenti". 
            - Il testo dell'art. 3 del citato D.Lgs. 17  marzo  1995,
          n. 158, e' il seguente: 
            "Art. 3 (Acqua, energia elettrica, gas, energia termica).
          - 1. Rientrano nel settore acqua, energia  elettrica,  gas,
          energia termica la messa a disposizione o  la  gestione  di
          reti fisse per la fornitura di un servizio al pubblico  per
          quanto  riguarda  la  produzione,   il   trasporto   o   la
          distribuzione di acqua potabile,  gas,  energia  elettrica,
          energia termica, nonche' 
          l'alimentazione delle suddette reti. 
            2.  Non  e'  disciplinata  dal   presente   decreto,   se
          effettuata da soggetti diversi da quelli di cui all'art. 2,
          comma 1, lettera a): 
            a) l'alimentazione di reti fisse per la distribuzione  di
          acqua  potabile  o  energia  elettrica,  quando   la   loro
          produzione sia  destinata  ad  un  uso  diverso  da  quello
          indicato nel comma l e l'alimentazione e  a  rete  pubblica
          dipenda dal consumo proprio del soggetto  erogatore  e  non
          abbia superato il 30% della produzione  totale  considerata
          la media dell'ultimo triennio compreso l'anno in corso; 
            b) l'alimentazione di reti fisse per la distribuzione del
          gas o dell'energia termica, quando la loro  produzione,  da
          parte del soggetto erogatore, derivi inevitabilmente da  un
          processo  produttivo  diverso  da  quelli  individuati  nel
          presente decreto  e  l'alimentazione  della  rete  pubblica
          determini per il soggetto stesso un introito non  superiore
          al 20% del volume d'affari considerata la media dell'ultimo
          triennio, compreso l'anno in corso". 
            - Il testo dell'art. 4 del citato D.Lgs. 17  marzo  1995,
          n. 158, e' il seguente: 
            "Art. 4  (Sfruttamento  di  area  geografica).  -  1.  Si
          considera sfruttamento di area  geografica  la  prospezione
          esclusiva,  la  ricerca  esclusiva  e  la  coltivazione  di
          idrocarburi liquidi o gassosi, carbone o altri combustibili
          solidi su essa effettuate ai sensi delle vigenti  norme  in
          materia mineraria. 
            2.  Il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato puo' chiedere alla Commissione CE  che  lo
          sfruttamento di  un'area  geografica  non  sia  considerato
          quale attivita'  di  cui  al  comma  1  o  che  i  soggetti
          interessati  non  siano  considerati  titolari  di  diritti
          speciali o esclusivi ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera
          b). 
            3. Ai fini della richiesta di decisione di cui  al  comma
          2,   il   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato comunica alla Commissione europea le 
          misure adottate affinche' i soggetti appaltanti: 
            a) osservino i principi di non  discriminazione  e  della
          concorrenza nell'aggiudicare appalti di lavori, forniture e
          servizi, in particolare per quanto riguarda  l'informazione
          che mettono a disposizione delle  imprese  in  ordine  alle
          proprie intenzioni di stipulare appalti; 
            b) comunichino alla Commissione europea, alle  condizioni
          da   questa    stabilite,    le    informazioni    relative
          all'assegnazione degli appalti. 
            4. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio
          e  dell'artigianato,  adottati  a  seguito   di   decisione
          favorevole della Commissione CE, sono indicate le attivita'
          che fruiscono delle deroghe di cui al comma 2. 
            5. I decreti di cui  al  comma  4  definiscono,  inoltre,
          modalita' atte ad assicurare che i soggetti aggiudicatori: 
            a) osservino i principi di non  discriminazione  e  della
          concorrenza nell'aggiudicare appalti di lavori, forniture o
          servizi, in particolare per quanto riguarda  l'informazione
          che mettono a disposizione delle  imprese  in  ordine  alle
          proprie intenzioni di stipulare appalti; 
            b) comunichino alla Commissione CE,  alle  condizioni  da
          questa stabilite, le informazioni relative all'assegnazione
          degli appalti". 
            - Il testo dell'art. 5, del citato D.Lgs. 17 marzo  1995,
          n. 158, e' il seguente: 
            "Art.  5  (Trasporti).  -  1.   Rientrano   nel   settore
          trasporti: 
            a)  la  gestione  di  reti  di  trasporto  pubblico   per
          ferrovia, sistemi automatici, tramvia, filovia  o  autobus,
          il cui esercizio sia subordinato  alle  prescrizioni  delle
          competenti  autorita'   pubbliche   sui   percorsi,   sulle
          capacita' di trasporto disponibili o  sulla  frequenza  del
          servizio, con esclusione del servizio di trasporto mediante
          autobus qualora esso possa essere  liberamente  svolto,  su
          tutto o parte del territorio nazionale, da  altri  soggetti
          in assenza di concessione alle stesse  condizioni  previste
          per i soggetti aggiudicatori; 
            b) la messa a disposizione dei vettori aerei, marittimi e
          fluviali,  di  aeroporti,  di  porti  marittimi  o  interni
          nonche' di altri impianti terminali di trasporto". 
            - Il testo dell'art. 6 del citato D.Lgs. 17  marzo  1995,
          n. 158, e' il seguente: 
            "Art. 6 (Telecomunicazioni). - 1. Rientrano  nel  settore
          delle  telecomunicazioni  la  messa  a  disposizione  o  la
          gestione  di  reti  pubbliche  di  telecomunicazione  o  la
          prestazione   di   uno   o   piu'   servizi   pubblici   di
          telecomunicazione". 
            - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente: 
            "3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          l regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". 
           Note all'art. 1: 
            - Per il testo dell'art. 8, comma 6, del citato D.Lgs. 17
          marzo 1995, n. 158, si veda nelle note alle premesse. 
            - Per il testo degli articoli da 3 a 6 del citato  D.Lgs.
          17 marzo 1995, n. 158, si veda nelle note alle premesse. 
            - La legge 11 febbraio 1994, n. 109, reca: "Legge  quadro
          in materia di lavori pubblici".